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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11619 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
FA CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41736/2024, vertente
tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Giuliana Scrocca ricorrente
e
, Controparte_1
nato il [...] a [...]
resistente
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il 24 ottobre Persona_1
2014).
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso che dalla relazione intercorsa con il sig. Parte_1
è nato il figlio (classe 2014), riconosciuto da Controparte_1 Persona_1
entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
, non costituitosi in giudizio, è però comparso all'udienza del Controparte_1
16 luglio 2025 dichiarando preliminarmente di essere assistito anch'egli dall'avvocato Giuliana Scrocca.
Alla predetta udienza, le parti hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle questioni oggetto del contendere, sulla base delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio con alcune specificazioni in ordine al regime di affidamento del minore e all'assegno dovuto dal sig. a titolo di contributo per il mantenimento del minore. CP_1
Tale accordo viene di seguito trascritto così come emendato dalle parti all'udienza del 16 luglio 2025:
1. disporre in prima istanza l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
della responsabilità esclusiva in capo al genitore temporaneamente convivente per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
dimora stabile presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dopo l'uscita dalla scuola ipotizzando il martedì ed il giovedì senza possibilità di pernottamento stante il mancato rapporto padre-figlio; se il padre costruirà un rapporto costante e duraturo con il minore, lo stesso trascorrerà con il padre 2 week-end al mese alternati con pernotto di 1 notte;
2. in merito alle vacanze natalizie, pasquali e a quelle estive il minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24.12 ed
2 il 25.12 nonché il 31.12 ed il 01.01 nonché il giorno di
Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta;
durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre inizialmente 2 giorni concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno poi con l'instaurarsi del rapporto padrefiglio il minore trascorrerà con il padre 1 settimana in località che sarà resa nota all'altro genitore e garantendo contatti quotidiani madre- figlio;
3. disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del CP_1
figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal mese di agosto 2025 nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente come da protocollo del Tribunale civile di Roma con dazione diretta da parte del datore di lavoro direttamente alla ricorrente;
il sig. si impegna a CP_1
corrispondere l'assegno di mantenimento con mezzi tracciabili e, appena possibile, tramite versamento diretto da parte del suo datore di lavoro.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Le competenza del difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, saranno liquidate con separato decreto all'esito di apposita istanza corredata da nota spese.
Per Questi Motivi
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 16 luglio 2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
spese della lite interamente compensate.
Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice estensore
FA CA
Il Presidente
TA EN
4
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
FA CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41736/2024, vertente
tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Giuliana Scrocca ricorrente
e
, Controparte_1
nato il [...] a [...]
resistente
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il 24 ottobre Persona_1
2014).
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso che dalla relazione intercorsa con il sig. Parte_1
è nato il figlio (classe 2014), riconosciuto da Controparte_1 Persona_1
entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
, non costituitosi in giudizio, è però comparso all'udienza del Controparte_1
16 luglio 2025 dichiarando preliminarmente di essere assistito anch'egli dall'avvocato Giuliana Scrocca.
Alla predetta udienza, le parti hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle questioni oggetto del contendere, sulla base delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio con alcune specificazioni in ordine al regime di affidamento del minore e all'assegno dovuto dal sig. a titolo di contributo per il mantenimento del minore. CP_1
Tale accordo viene di seguito trascritto così come emendato dalle parti all'udienza del 16 luglio 2025:
1. disporre in prima istanza l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
della responsabilità esclusiva in capo al genitore temporaneamente convivente per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
dimora stabile presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dopo l'uscita dalla scuola ipotizzando il martedì ed il giovedì senza possibilità di pernottamento stante il mancato rapporto padre-figlio; se il padre costruirà un rapporto costante e duraturo con il minore, lo stesso trascorrerà con il padre 2 week-end al mese alternati con pernotto di 1 notte;
2. in merito alle vacanze natalizie, pasquali e a quelle estive il minore trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24.12 ed
2 il 25.12 nonché il 31.12 ed il 01.01 nonché il giorno di
Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta;
durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre inizialmente 2 giorni concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno poi con l'instaurarsi del rapporto padrefiglio il minore trascorrerà con il padre 1 settimana in località che sarà resa nota all'altro genitore e garantendo contatti quotidiani madre- figlio;
3. disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del CP_1
figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal mese di agosto 2025 nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente come da protocollo del Tribunale civile di Roma con dazione diretta da parte del datore di lavoro direttamente alla ricorrente;
il sig. si impegna a CP_1
corrispondere l'assegno di mantenimento con mezzi tracciabili e, appena possibile, tramite versamento diretto da parte del suo datore di lavoro.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Le competenza del difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, saranno liquidate con separato decreto all'esito di apposita istanza corredata da nota spese.
Per Questi Motivi
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 16 luglio 2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
spese della lite interamente compensate.
Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice estensore
FA CA
Il Presidente
TA EN
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