Provvedimento: […] La norma fu abrogata dall'art. 115 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (recante la riforma del diritto di famiglia). L'art. 114 della medesima legge, nel sostituire il precedente testo dell'art. 270 c.c., dispose nel primo comma di questo che "L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio". Infine l'art. 232 della stessa legge n. 151 del 1975, nel disciplinare il regime transitorio, affermò il principio che le disposizioni di detta legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si applicavano anche al figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.
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