Art. 17.
A decorrere dal 1 luglio 1972 il contributo dello Stato a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", di cui all' art. 62, lettera b) della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni, viene ridotto in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1 ed in corrispondenza alla riduzione che, ai sensi dell' art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , viene apportata con il successivo art. 18, a decorrere dalla medesima data, allo stanziamento del capitolo 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
A partire dalla medesima data del 1 luglio 1972, il settantacinque per cento delle altre disponibilita' finanziarie del fondo predetto, ivi compreso il contributo a carico della Cassa unica assegni familiari, e' assegnato alle regioni e verra' annualmente ripartito fra le regioni stesse con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base ai seguenti parametri:
1) volume dell'attivita' di formazione professionale svolta e finanziata ai sensi del presente comma nell'anno precedente per il quaranta per cento;
2) tasso di disoccupazione per il dieci per cento;
3) tasso di abbandono della scuola dell'obbligo e del primo biennio della scuola secondaria superiore per il dieci per cento;
4) tasso di espulsione della mano d'opera dell'attivita' agricola per il dieci per cento;
5) tasso di migrazione interna interregionale e di emigrazione per il dieci per cento;
6) reddito medio pro-capite e popolazione residente per il venti per cento. Questo parametro viene determinato in base al dato risultante dal prodotto del reciproco del reddito pro-capite per il numero degli abitanti residenti. Fino a quando non sia disponibile il dato del reddito medio pro-capite sara' utilizzato il carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito di cui al punto c) della lettera C) del quarto comma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
I parametri di cui al precedente comma saranno soggetti a revisione ogni quinquennio onde adeguarli alle nuove situazioni. La revisione sara' effettuata d'intesa con le regioni. La determinazione delle somme spettanti alle singole regioni verra' fatta in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun parametro.
Al versamento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del precedente comma, provvedera' il Ministro per il lavoro e della previdenza sociale mediante la emissione di ordini di pagamento di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 .
Alla ripartizione della quota delle disponibilita' del fondo per l'addestramento professionale assegnata alle regioni ai sensi del precedente secondo comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale fino a quando lo Stato debba provvedere allo svolgimento in ciascuna delle regioni medesime delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.
Entro il 31 dicembre 1972 sara' provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, al riordinamento del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nonche' alla costituzione di apposito organismo pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, per lo svolgimento di funzioni statali residue, finanziate anche con il fondo predetto, ivi comprese quelle di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto.
A decorrere dal 1 luglio 1972 il contributo dello Stato a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", di cui all' art. 62, lettera b) della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni, viene ridotto in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1 ed in corrispondenza alla riduzione che, ai sensi dell' art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , viene apportata con il successivo art. 18, a decorrere dalla medesima data, allo stanziamento del capitolo 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
A partire dalla medesima data del 1 luglio 1972, il settantacinque per cento delle altre disponibilita' finanziarie del fondo predetto, ivi compreso il contributo a carico della Cassa unica assegni familiari, e' assegnato alle regioni e verra' annualmente ripartito fra le regioni stesse con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base ai seguenti parametri:
1) volume dell'attivita' di formazione professionale svolta e finanziata ai sensi del presente comma nell'anno precedente per il quaranta per cento;
2) tasso di disoccupazione per il dieci per cento;
3) tasso di abbandono della scuola dell'obbligo e del primo biennio della scuola secondaria superiore per il dieci per cento;
4) tasso di espulsione della mano d'opera dell'attivita' agricola per il dieci per cento;
5) tasso di migrazione interna interregionale e di emigrazione per il dieci per cento;
6) reddito medio pro-capite e popolazione residente per il venti per cento. Questo parametro viene determinato in base al dato risultante dal prodotto del reciproco del reddito pro-capite per il numero degli abitanti residenti. Fino a quando non sia disponibile il dato del reddito medio pro-capite sara' utilizzato il carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito di cui al punto c) della lettera C) del quarto comma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
I parametri di cui al precedente comma saranno soggetti a revisione ogni quinquennio onde adeguarli alle nuove situazioni. La revisione sara' effettuata d'intesa con le regioni. La determinazione delle somme spettanti alle singole regioni verra' fatta in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun parametro.
Al versamento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del precedente comma, provvedera' il Ministro per il lavoro e della previdenza sociale mediante la emissione di ordini di pagamento di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 .
Alla ripartizione della quota delle disponibilita' del fondo per l'addestramento professionale assegnata alle regioni ai sensi del precedente secondo comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale fino a quando lo Stato debba provvedere allo svolgimento in ciascuna delle regioni medesime delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.
Entro il 31 dicembre 1972 sara' provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, al riordinamento del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nonche' alla costituzione di apposito organismo pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, per lo svolgimento di funzioni statali residue, finanziate anche con il fondo predetto, ivi comprese quelle di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto.