Decreto cautelare 27 settembre 2024
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2024
Sentenza 1 aprile 2025
Decreto cautelare 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01783/2026REG.PROV.COLL.
N. 05742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5742 del 2025, proposto dalla società Osteria Cacio e Pepe a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura civica, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda ter), n. 6499, pubblicata l’1 aprile 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere RI EL e uditi per le parti gli avvocati Ippoliti e Siracusa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il parziale diniego delle istanze presentate per il rilascio e il mantenimento di un’occupazione di suolo pubblico aggiuntiva, ai sensi della normativa emergenziale.
1.2. Con un unico ed articolato motivo la società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 12, comma 3 lett. j, della D.A.C. n. 21/2021, dell'art. 3, comma 1 lett. 7), della D.A.C. n. 21/2021, del punto 12 della D.A.C. n. 81/2020, per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, per illogicità, per violazione del principio di proporzionalità. Secondo la prospettazione di parte appellante non vi sarebbe alcun divieto di attraversamento della strada che, nel caso di specie, ha la medesima funzione di un marciapiede lungo, non essendo interessata dal flusso veicolare, dal che discenderebbe l’applicazione del punto 12 della D.A.C. n. 81/2020 che consente l'O.S.P. "nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 (venticinque) dal fronte dell'esercizio". Il giudice di primo grado non avrebbe valutato che non possono considerarsi in eguale modo un tratto di strada con carreggiata dove ininterrottamente transitano veicoli ed una strada inibita al traffico.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. Con l’ordinanza n. 3074, pubblicata il 29 agosto 2025, la Sezione ha accolto la domanda cautelare evidenziando sotto il profilo del fumus che “merita un approfondimento proprio del merito la questione relativa alla tipologia di strada interessata dall’istanza di occupazione e alla applicabilità o meno al caso di specie del punto 12 della D.A.C. 81/2020” e sotto il profilo del periculum che “l'occupazione in questione è presente ininterrottamente da circa 5 anni e che, attesa l’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione al 22 gennaio 2026, appare opportuno mantenere la res adhuc integra sino al definitivo vaglio di merito” .
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
7. Con il provvedimento impugnato in primo grado Roma Capitale:
a) ha dato atto che la società appellante:
- è titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a servizio del locale ubicato in vicolo de’ Cinque n.15;
- ha presentato istanza di rilascio di una nuova concessione per occupazione di suolo pubblico - emergenza covid-19 prot. CA/2020/95737 del 29 maggio 2020, un’istanza di modifica prot. CA/2020/180246 del 31 ottobre 2020 e un’istanza di mantenimento O.S.P. per emergenza covid-19 prot. CA/2022/159483 del 27 settembre 2022;
- le istanze si riferiscono a tre aree, due delle quali nelle pertinenze dei civici 14 e 15 di vicolo de’ Cinque e la terza ubicata nelle pertinenze dei civici 47, 48, 49 di vicolo de’ Cinque;
b) ha ritenuto che:
- nel caso in esame non ricorrono “i requisiti di eccezionalità previsti dall’art. 12 della D.A.C. 81/2020”, ai sensi del quale “in caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell'esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 (venticinque) dal fronte dell'esercizio” , che “l’occupazione richiesta in vicolo de’ Cinque 47-48-49 con le istanze in oggetto è posta in modo tale che per raggiungerla gli avventori e il personale di servizio devono attraversare la carreggiata” e che, ai sensi dell’art. 190 del codice della strada “l’attraversamento pedonale possa avvenire nei punti consentiti (..)”, nonché ai sensi dell’“art. 12, c. 3, l. j della D.A.C 21/2021, che statuisce che le concessioni OSP non possono essere rilasciate sulle sedi stradali adibite a carreggiata qualora comportino l’attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori” .
8. Il giudice di primo grado ha ritenuto:
- “pacifico fra le parti che la occupazione contestata implica l’attraversamento del Vicolo del Cinque, nel senso che, per raggiungerla dall’ingresso del locale, gli avventori, ma soprattutto i camerieri, debbono attraversare la “strada”; inoltre – come evidenziato da Roma Capitale – tale strada, per quanto adibita ad area pedonale, prevede il necessario passaggio dei mezzi di soccorso all’occorrenza e, più in generale, la circolazione veicolare dei soggetti autorizzati (cfr. ordinanza del 1997 in atti e memoria di Roma Capitale)”;
- “risulta in atti che Vicolo del Cinque non è del tutto interdetto al traffico veicolare, in quanto – oltre ai mezzi di soccorso – vi transitano i veicoli di carico e scarico, dei residenti, nonché anche mezzi elettrici e biciclette. La via in questione è dunque strada carrabile a tutti gli effetti, anche se a ridotta intensità di traffico; pertanto, a fronte del chiaro dato testuale della norma di cui alla lettera j) del terzo comma dell’art. 12 citato, che non opera differenziazioni di sorta sul punto (e che, peraltro, non è stata impugnata), l’Ufficio procedente non aveva alcun potere di declinare una diversa regola del caso concreto” ;
- “la ratio legis della disposizione, atta a scongiurare il rischio di incidenti derivanti dalla presenza di osp che stimolino attraversamenti della sede stradale, è applicabile anche nelle fattispecie come la presente, posto che, come visto, pur se in regime di area pedonale, la strada non è completamente interdetta, nel tratto interessato, alla circolazione di vetture, anche private” e che la disciplina dell’art. 12 della D.A.C. n. 80/2020 non può prevalere sulle “esigenze di sicurezza che costituiscono, come detto, la ratio legis sottesa all’art. 12, comma 3, lett. j) della DAC 21/2021, richiamato nel provvedimento, non derogabili, come noto, neanche dalla normativa emergenziale”.
9. La censura articolata avverso la predetta decisione non è fondata e il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado.
9.1. La strada oggetto dell’istanza OSP, sebbene inserita all’interno di una “area pedonale” nell’ambito della ZTL Trastevere, è soggetta al pubblico transito di veicoli.
Dalla documentazione versata in atti da Roma Capitale di evince che su Vicolo del Cinque, per quanto adibito ad area pedonale, circolano necessariamente i mezzi di soccorso, tutti i veicoli con conducente dotato di contrassegno invalidi, quelli destinati al carico e scarico merci o diretti alle aree interne, oltre ai mezzi elettrici e alle biciclette, e che, quindi, la strada non è del tutto interdetta, nel tratto interessato, al traffico veicolare, anche privato.
Come già osservato dalla Sezione in merito alla medesima via si tratta quindi di una strada che, “ per quanto pedonale, non è sottratta all’accesso veicolare per i mezzi di soccorso, mezzi addetti alla manutenzione, oltre che all’accesso per i passi carrabili” (Cons. Stato, V, ord. n. 4214 del 2025) e in relazione alla quale trova applicazione l’art. 12, comma 3, lettera j), della D.A.C. n. 21/2021, ai sensi del quale, in attuazione dell’art. 190 del codice della strada, per evidenti ragioni di tutela della sicurezza stradale, sussiste il divieto di rilascio delle concessioni OSP sulla viabilità locale “ qualora comportino l’attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori” .
Nel caso di specie è pacifico che per raggiungere l’area oggetto dell’occupazione aggiuntiva richiesta è necessario da parte degli avventori e dei camerieri attraversare Vicolo del Cinque.
Ne discende, pertanto, l’applicazione alla strada in questione dell’art. 12, comma 3, lettera j), della D.A.C. n. 21/2021, come statuito in maniera condivisibile dalla sentenza impugnata.
9.2. Né, infine, appare condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui in Vicolo de’ Cinque non vi sarebbe alcuna carreggiata, come definita dall'art. 3, comma 1, del codice della strada secondo cui è la "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine".
Dalla descrizione della strada in questione è, infatti, evidente che l’assenza di un marciapiede non determina ex se l’inesistenza della carreggiata, emergendo per tabulas che quel tratto di sede stradale è destinato alla circolazione promiscua di veicoli e di pedoni e che, pertanto, può essere qualificato come carreggiata. Nè la risalenza nel tempo delle determine versate in atti dall’amministrazione capitolina vale ad inficiare la fotografia dello stato dei luoghi che emerge dalla documentazione e che trova riscontro anche in molteplici pronunce sia del giudice di primo grado che di questa Sezione relative alla medesima strada.
9.3. Alla lue delle predette considerazioni il rigetto parziale delle istanze presentate dalla società appellante è esente dai vizi lamentati perché conforme alla normativa primaria che disciplina la sicurezza della circolazione stradale, non suscettibile di deroga anche da parte della normativa emergenziale, non potendo essere rilasciate nuove concessioni se “comportino l’attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori” .
10. Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione in favore dell’amministrazione appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG IN, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
RI EL, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | EG IN |
IL SEGRETARIO