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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 2225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Roma via Gaetano Mario Columba n. 50 presso lo studio dell'avv. Sabrina Bernardi che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,
Appellanti
CONTRO
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. e Parte_3 C.F._3
( ) tutti elettivamente domiciliati in Roma via Vespasiano n. 17/A Parte_4 CodiceFiscale_4 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Incannò che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti,
Appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n.21191/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 5.11.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, e impugnavano la sentenza Parte_1 Parte_2 riportata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta avente ad oggetto il risarcimento danni rivenienti dal sinistro stradale (verificatosi in Roma sulla via SS. Cassia il giorno 22.3.2011 alle ore 8.10) tra la moto condotta dal deducente e l'auto di proprietà del condotta da . Nel giudizio, era anche intervenuta , moglie del la Pt_3 CP_2 Parte_2 Pt_1 quale aveva richiesto il danno biologico proprio parentale riflesso a seguito delle gravi lesioni riportate dal marito nell'incidente e del grande cambiamento di vita conseguente.
Gli appellanti censuravano la sentenza nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione delle prove testimoniali, rilevando che alla luce delle emergenze istruttorie, se correttamente valutate, emergeva, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, la esclusiva responsabilità dell'auto nella causazione del sinistro in quanto, nello svoltare a sinistra aveva omesso di concedere la precedenza alla moto che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia.
Chiedevano, pertanto, la riforma integrale della sentenza con l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla e la liquidazione dei danni come domandati. In subordine chiedevano CP_2 accertarsi il concorso di colpa ex art. 5054 cc. 2 comma.
Con atto del 13.7.23, si costituivano i convenuti, i quali rilevavano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 cc., nonché l'infondatezza nel merito e concludevano per il rigetto del gravame.
All'udienza cartolare del 3.4.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso per quanto di seguito esposto.
Gli appellanti censurano la prima decisione, in quanto avrebbe travisato le emergenze istruttorie dalle quali risulterebbe con evidenza l'esclusiva responsabilità della nella determinazione del sinistro. In CP_2 particolare, per gli appellanti il primo giudice non avrebbe correttamente esaminato il verbale di intervento della polizia di Roma Capitale contenente la ricostruzione cinematica dell'evento, il grafico riproducente la posizione statica dei veicoli e le dichiarazioni dell'unico teste indicato nel verbale sig. Tes_1
Il motivo è generico in quanto non indica i reali elementi che il giudice avrebbe ignorato e che invece emergerebbero dalle prove in atti.
Invero, dall'esame degli atti -che gli appellanti assumono essere stati ignorati dal primo giudice- non emergono elementi decisivi ai fini dell'accertamento dei fatti secondo la prospettazione di parte appellante. Difatti il verbale di intervento della polizia è stato redatto dopo circa un'ora dall'accadimento dell'incidente, quando l'auto era stata spostata;
sicchè la posizione di quiete dei mezzi non aiuta a ricostruire le modalità con cui i fatti si sono verificati. Così anche il grafico allegato al verbale e la ricostruzione cinematica, nulla raccontano in ordine alla reale dinamica dell'incidente in quanto si basano su mere supposizioni formulate dagli investigatori ex post e che non possono assurgere al rango di prova perché prive di qualunque riscontro fattuale.
Allo stesso modo di nessuna utilità è la dichiarazione resa dal nell'immediatezza del sinistro poiché Tes_1 generica nel riportare i dati fattuali e, peraltro, incoerente con quanto dallo stesso dichiarato in sede di prova testimoniale;
oltre che contraddetta dalle altre due testimonianze assunte in giudizio che riportano gli eventi in modo più circostanziato e puntuale. Contrariamente al difatti, i testimoni su cui il primo giudice ha fondato il proprio convincimento Tes_1
(testi e ), -premettendo di essere anch'essi presenti sul luogo del sinistro in quanto fermi nel Tes_2 Tes_3 traffico, ma con visibilità sull'incrocio teatro dell'incidente- hanno riportato i fatti in modo puntuale e dettagliato descrivendo anche la situazione viaria al momento del sinistro ed il rallentamento per il traffico verificatosi in prossimità dell'incrocio, nonostante la presenza del semaforo;
inoltre tali dichiarazioni si integrano perfettamente con il verbale della polizia che, riportando i danni dei mezzi, rende la ricostruzione fornita da parte appellata più credibile in quanto circostanziata e coerente con i dati fattuali riscontrati.
Dal verbale di incidente stradale risulta che la Mercedes ha riportato danni sulla fiancata destra, ossia sullo sportello anteriore e posteriore destro, a riscontro della circostanza che al momento dell'urto questa aveva già impegnato l'incrocio e stava completando la manovra di svolta, come affermato dai testimoni. Inoltre, la sentenza aveva ritenuto maggiormente attendibili le puntuali deposizioni testimoniali dei testi e Tes_2
rispetto a quelle più generiche rese dal teste , circa le condizioni della strada e la Tes_4 Testimone_5 dinamica dell'incidente (“tanto analitiche, circostanziate e compiute appaiono le deposizioni dei testi Tes_2
e a fronte di quella rilasciata dal teste ). Tes_4 Tes_1
A fronte di tale motivazione della sentenza, l'appello non fornisce elementi sufficienti a contrastare tali affermazioni né a dedurre elementi di fatto capaci di insidiare le testimonianze e le conseguenti decisioni assunte. Né porta detrimento alla testimonianza del la riproposta circostanza che i figli del teste Tes_4 frequentavano lo stesso istituto dei figli della circostanza, già correttamente ritenuta irrilevante dal CP_2 primo giudice, in quanto non idonea “ad inficiare la qualifica di indifferente”.
Con la conseguenza che l'impugnazione, non supportata da adeguate argomentazioni, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 21191/2018, a Parte_1 Parte_2 conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna e in solido, al pagamento nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , in solido, delle spese e competenze del presente giudizio che liquida CP_2 Parte_3 complessivamente in €.21.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti in causa.
Roma, 29.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino