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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 BOLLO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si basa essenzialmente sull'affermata violazione del contraddittorio lamentandosi la ricorrente che l'Agenzia non abbia preceduto l'accertamento con una chiamata della contribuente.
L'eccezione è infondata in fatto e diritto.
Non sussiste violazione di norma, ma in fatto la contribuente è stata anche preventivamente interpellata.
La stessa ricorrente non contesta di dover versare quanto richiesto, e del resto l'accertamento si basa propria sull'autoliquidazione dell'imposta a carico dell'erede.
Non sussiste alcun vizio dell'atto impugnato e le somme richieste dall'Erario sono dovute.
Il ricorso va respinto. La natura di diritto della contestazione comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP6/01359986377 BOLLO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si basa essenzialmente sull'affermata violazione del contraddittorio lamentandosi la ricorrente che l'Agenzia non abbia preceduto l'accertamento con una chiamata della contribuente.
L'eccezione è infondata in fatto e diritto.
Non sussiste violazione di norma, ma in fatto la contribuente è stata anche preventivamente interpellata.
La stessa ricorrente non contesta di dover versare quanto richiesto, e del resto l'accertamento si basa propria sull'autoliquidazione dell'imposta a carico dell'erede.
Non sussiste alcun vizio dell'atto impugnato e le somme richieste dall'Erario sono dovute.
Il ricorso va respinto. La natura di diritto della contestazione comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.