Articolo 8 della Legge 5 dicembre 1969, n. 932
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1970
Art. 8.

L' articolo 304 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

(Avviso di procedimento. Nomina del difensore)

"Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore.
L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.
Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reita' a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta puo' essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.
Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facolta' riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.
Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresi', qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1970
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