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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 468/2024
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 15.12.2025; il Giudice decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 468/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Licari;
Parte_1
ATTORE contro in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla Controparte_1 procuratrice speciale , con sede legale in Verona, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), del Foro di Benevento, C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
25/2024 emesso dal Tribunale di Enna il 3.2.2024, notificato in data 4.4.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.801,48, oltre interessi di mora al tasso legale, da calcolare sulla sola sorte capitale dalla data della domanda all'effettivo pagamento e oltre le spese del procedimento.
All'uopo, esponeva:
-che sussisteva l'improcedibilità della domanda per omessa presentazione della domanda di mediazione;
- che sussisteva la carenza di legittimazione attiva della società opposta, posto che la nota del 14 gennaio 2009 era stata trasmessa alla sola co-obbligata;
pagina 2 di 4 - che neppure l'estratto del contratto di cessione del 3 maggio 2016 intervenuto tra CH e CP_3
[...
consentiva di desumere alcunché con riferimento al finanziamento da cui traeva origine la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
- che neppure le note del 7 giugno 2016, trasmesse alla sola coobbligata e l'estratto del contratto di gestione del 28 gennaio 2019 costituivano la prova della titolarità del credito;
- che il primo atto ad esso notificato era la nota del 26 gennaio 2022, avente ad oggetto la notifica ex art. 1264 c.c. della cessione del credito;
- che questa era pertanto inopponibile;
- che sussisteva altresì la prescrizione della pretesa creditoria, posto che l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione era stato la nota del 26 gennaio, non essendogli pervenuta né la nota del 14 gennaio 2009, né l'estratto del contratto di gestione del 3 maggio 2016, né le note del 7 giugno 2016 e infine neppure l'estratto del contratto di cessione del 28 gennaio 2019.
Si costituiva che resisteva all'opposizione evidenziando la tardività della stessa, in Controparte_1 quanto la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta in data 8.3.2024 per computa giacenza e non in data 4.4.2024; che, pertanto, il termine per l'opposizione scadeva in data 29.4.2024 e l'atto di citazione veniva notificato solamente in data 14.5.2024; che la citazione della sig.ra era del Controparte_4 pari inammissibile, in quanto l'opponente non poteva citare direttamente il terzo chiamato in causa ma chiederne l'autorizzazione alla prima udienza;
che, nel merito, i debitori dopo aver richiesto e ottenuto finanziamento per l'autovettura, avevano corrisposto solamente le prime 9 rate;
che l'importo era costituito da € 8.897,60 a titolo di capitale ed € 1.016,35 a titolo di interessi di mora ante e post DBT;
che il credito era stato certificato anche dalla CH e ex art. 50 TUB;
che Controparte_5
l'opposizione era generica, confusa e contraddittoria.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, all'udienza del 15.12.2025 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
L'opposizione è tardiva.
Risulta dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo è stato notificato a a Parte_1 mezzo del servizio postale e, per temporanea assenza del destinatario, il piego risulta depositato presso l'ufficio postale in data 7.3.2024.
La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 17.3.2024.
Risulta altresì spedica raccomandata c.d. CAD in data 7.3.2024 e questa è stata immessa nella cassetta postale in data 8.3.2024.
pagina 3 di 4 Parte opposta ha altresì prodotto avviso di ricevimento della c.d. CAD, come prescritto dalla S.C.- (v.
Cass. 6352/24; Cass. 22311725).
Ne deriva che la notifica del decreto ingiuntivo si è regolarmente perfezionata in data 18.3.2024 e l'opposizione è tardiva, in quanto notificata in data 14.5.2025, laddove il termine ultimo per la notifica sarebbe stato in data 29.4.2024.
Ne deriva che l'opposizione è inammissibile, a nulla valendo la tesi che, per caso, l'opponente ha avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in data 4.4.2024.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €
3.809,00 oltre r.f.sg. iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 15.12.2025.
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 468/2024
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 15.12.2025; il Giudice decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 468/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Licari;
Parte_1
ATTORE contro in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla Controparte_1 procuratrice speciale , con sede legale in Verona, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), del Foro di Benevento, C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
25/2024 emesso dal Tribunale di Enna il 3.2.2024, notificato in data 4.4.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.801,48, oltre interessi di mora al tasso legale, da calcolare sulla sola sorte capitale dalla data della domanda all'effettivo pagamento e oltre le spese del procedimento.
All'uopo, esponeva:
-che sussisteva l'improcedibilità della domanda per omessa presentazione della domanda di mediazione;
- che sussisteva la carenza di legittimazione attiva della società opposta, posto che la nota del 14 gennaio 2009 era stata trasmessa alla sola co-obbligata;
pagina 2 di 4 - che neppure l'estratto del contratto di cessione del 3 maggio 2016 intervenuto tra CH e CP_3
[...
consentiva di desumere alcunché con riferimento al finanziamento da cui traeva origine la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
- che neppure le note del 7 giugno 2016, trasmesse alla sola coobbligata e l'estratto del contratto di gestione del 28 gennaio 2019 costituivano la prova della titolarità del credito;
- che il primo atto ad esso notificato era la nota del 26 gennaio 2022, avente ad oggetto la notifica ex art. 1264 c.c. della cessione del credito;
- che questa era pertanto inopponibile;
- che sussisteva altresì la prescrizione della pretesa creditoria, posto che l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione era stato la nota del 26 gennaio, non essendogli pervenuta né la nota del 14 gennaio 2009, né l'estratto del contratto di gestione del 3 maggio 2016, né le note del 7 giugno 2016 e infine neppure l'estratto del contratto di cessione del 28 gennaio 2019.
Si costituiva che resisteva all'opposizione evidenziando la tardività della stessa, in Controparte_1 quanto la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta in data 8.3.2024 per computa giacenza e non in data 4.4.2024; che, pertanto, il termine per l'opposizione scadeva in data 29.4.2024 e l'atto di citazione veniva notificato solamente in data 14.5.2024; che la citazione della sig.ra era del Controparte_4 pari inammissibile, in quanto l'opponente non poteva citare direttamente il terzo chiamato in causa ma chiederne l'autorizzazione alla prima udienza;
che, nel merito, i debitori dopo aver richiesto e ottenuto finanziamento per l'autovettura, avevano corrisposto solamente le prime 9 rate;
che l'importo era costituito da € 8.897,60 a titolo di capitale ed € 1.016,35 a titolo di interessi di mora ante e post DBT;
che il credito era stato certificato anche dalla CH e ex art. 50 TUB;
che Controparte_5
l'opposizione era generica, confusa e contraddittoria.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, all'udienza del 15.12.2025 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
L'opposizione è tardiva.
Risulta dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo è stato notificato a a Parte_1 mezzo del servizio postale e, per temporanea assenza del destinatario, il piego risulta depositato presso l'ufficio postale in data 7.3.2024.
La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 17.3.2024.
Risulta altresì spedica raccomandata c.d. CAD in data 7.3.2024 e questa è stata immessa nella cassetta postale in data 8.3.2024.
pagina 3 di 4 Parte opposta ha altresì prodotto avviso di ricevimento della c.d. CAD, come prescritto dalla S.C.- (v.
Cass. 6352/24; Cass. 22311725).
Ne deriva che la notifica del decreto ingiuntivo si è regolarmente perfezionata in data 18.3.2024 e l'opposizione è tardiva, in quanto notificata in data 14.5.2025, laddove il termine ultimo per la notifica sarebbe stato in data 29.4.2024.
Ne deriva che l'opposizione è inammissibile, a nulla valendo la tesi che, per caso, l'opponente ha avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in data 4.4.2024.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €
3.809,00 oltre r.f.sg. iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 15.12.2025.
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 4 di 4