Decreto presidenziale 2 gennaio 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 6517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6517 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15888/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15888 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-S.p.A., in proprio e quale Capogruppo Mandataria di costituendo r.t.i. con-OMISSIS-S.p.A. -OMISSIS- S.r.l; -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l.; -OMISSIS-S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Marini, Valentina Carucci, Esper Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, IP Spa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS-S.p.A.,-OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS- S.r.l. e-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Napoli, Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS- S.p.A.,-OMISSIS- S.r.l.,-OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A.,-OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS- S.r.l. S.B., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- degli atti della Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi di Data Management e l’affidamento di servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - -OMISSIS-”, relativamente al “Lotto 1: -OMISSIS-”, e in particolare:
i) della “Comunicazione ex art. 76, comma 5, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 - Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, relativa al Lotto -OMISSIS-, prot. IP-OMISSIS- del 24.11.2025, comunicata in pari data;
- dei seguenti ulteriori atti acquisiti dalla ricorrente a seguito di domanda di accesso agli atti formulata il 27.11.2025 ed evasa da IP il 3.12.2025:
- dei Verbali della Commissione (nominata da IP con atto prot.-OMISSIS-), e in particolare i Verbali -OMISSIS-del 24.07.2024 (recante attribuzione e riepilogo dei punteggi tecnici), -OMISSIS- del 18.9.2024 (recante proposta di aggiudicazione), -OMISSIS- del 22.10.2025,-OMISSIS- del 2.9.2025, -OMISSIS- del 3.9.2025, -OMISSIS- del 9.10.2025, -OMISSIS-del 14.10.2025 (nel corso del quale la Commissione ha concluso che “quanto prodotto dal RTI risulta sufficiente a dimostrare “la capacità e l’affidabilità di eseguire la totalità delle prestazioni oggetto di affidamento, in relazione all’offerta originariamente formulata, nel rispetto del principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta medesima”, da parte del RTI nella nuova e più ridotta composizione”);
ii) delle note IP di interlocuzione con RTI -OMISSIS-S.p.A. relative all’esclusione della mandante -OMISSIS- S.p.A. e alla riorganizzazione in riduzione del RTI, e in particolare la nota IP prot. -OMISSIS- del 12.6.2025, recante “Comunicazione relativa alla sussistenza di una causa di esclusione automatica in capo alla società -OMISSIS- S.p.A.. Eventuale riorganizzazione del RTI ai sensi dell’art. 48, commi 18 e 19-ter, del D.Lgs. 50/2016”, la nota IP prot. -OMISSIS- del 17.9.2025, recante “Eventuale riorganizzazione del RTI ai sensi dell’art. 48, commi 18 e 19-ter, del D.Lgs. 50/2016. Richiesta di integrazione della documentazione”, nonché, ove esistente, la nota, di estremi e contenuto non conosciuti, con la quale IP ha recepito le conclusioni della Commissione di cui al Verbale -OMISSIS-del 14.10.2025;
iii) delle note IP menzionate nei verbali -OMISSIS- della Commissione, di contenuto non conosciuto, prot. n. CONSIP.CONSIP_PROT.REGISTRO INTERNO.-OMISSIS-, con cui IP ha comunicato, per il solo LOTTO 1, “la riconvocazione della Commissione di gara, al fine di verificare che, a fronte della volontà del RTI di estromettere -OMISSIS- S.p.A. dalla propria compagine e alla luce delle argomentazioni espresse dal RTI nella nota allegata, sia dimostrata da parte dello stesso “la capacità e l’affidabilità di eseguire la totalità delle prestazioni oggetto di affidamento, in relazione all’offerta originariamente formulata, nel rispetto del principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta medesima”, e prot. n. -OMISSIS-del 9.10.2025, con cui IP ha rimesso alla Commissione la documentazione integrativa prodotta dal RTI -OMISSIS-S.p.A. affinché la stessa “possa completare il proprio esame istruttorio e dia poi contezza dei relativi esiti”;
iv) ove occorra, del Bando e del Capitolato d’Oneri, ove intesi nel senso di legittimare la modifica dell’Offerta Tecnica in caso di riorganizzazione in riduzione di un RTI concorrente;
nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, nei limiti dell’interesse qui azionato;
per la conseguente
esclusione del RTI -OMISSIS-S.p.A. dalla procedura di aggiudicazione dell’Accordo Quadro
per il Lotto -OMISSIS-;
per l’accertamento
del diritto del RTI odierno ricorrente a vedersi aggiudicato l’Accordo Quadro per il Lotto -OMISSIS-;
per la declaratoria
di inefficacia dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi relativi al Lotto -OMISSIS- con il RTI -OMISSIS-S.p.A., ove nelle more stipulati;
e per il risarcimento
dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti impugnati, sia in forma specifica mediante subentro integrale o parziale nell’Accordo Quadro e nei contratti applicativi relativi al Lotto -OMISSIS- ove nelle more stipulati con il RTI -OMISSIS-S.p.A., ovvero per equivalente secondo quanto sarà provato in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di -OMISSIS-S.p.A., di IP Spa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. OR IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 23.12.2025 ai soggetti in epigrafe e tempestivamente depositato il 29.12.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- degli atti della Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi di Data Management e l’affidamento di servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - -OMISSIS-”, relativamente al “Lotto 1: -OMISSIS-”, e in particolare:
i) della “Comunicazione ex art. 76, comma 5, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 - Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, relativa al Lotto -OMISSIS-, prot. IP-OMISSIS- del 24.11.2025, comunicata in pari data;
- dei seguenti ulteriori atti acquisiti dalla ricorrente a seguito di domanda di accesso agli atti formulata il 27.11.2025 ed evasa da IP il 3.12.2025:
- dei Verbali della Commissione (nominata da IP con atto prot.-OMISSIS-), e in particolare i Verbali -OMISSIS-del 24.07.2024 (recante attribuzione e riepilogo dei punteggi tecnici), -OMISSIS- del 18.9.2024 (recante proposta di aggiudicazione), -OMISSIS- del 22.10.2025,-OMISSIS- del 2.9.2025, -OMISSIS- del 3.9.2025, -OMISSIS- del 9.10.2025, -OMISSIS-del 14.10.2025 (nel corso del quale la Commissione ha concluso che “quanto prodotto dal RTI risulta sufficiente a dimostrare “la capacità e l’affidabilità di eseguire la totalità delle prestazioni oggetto di affidamento, in relazione all’offerta originariamente formulata, nel rispetto del principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta medesima”, da parte del RTI nella nuova e più ridotta composizione”);
ii) delle note IP di interlocuzione con RTI -OMISSIS-S.p.A. relative all’esclusione della mandante -OMISSIS- S.p.A. e alla riorganizzazione in riduzione del RTI, e in particolare la nota IP prot. -OMISSIS- del 12.6.2025, recante “Comunicazione relativa alla sussistenza di una causa di esclusione automatica in capo alla società -OMISSIS- S.p.A.. Eventuale riorganizzazione del RTI ai sensi dell’art. 48, commi 18 e 19-ter, del D.Lgs. 50/2016”, la nota IP prot. -OMISSIS- del 17.9.2025, recante “Eventuale riorganizzazione del RTI ai sensi dell’art. 48, commi 18 e 19-ter, del D.Lgs. 50/2016. Richiesta di integrazione della documentazione”, nonché, ove esistente, la nota, di estremi e contenuto non conosciuti, con la quale IP ha recepito le conclusioni della Commissione di cui al Verbale -OMISSIS-del 14.10.2025;
iii) delle note IP menzionate nei verbali -OMISSIS- della Commissione, di contenuto non conosciuto, prot. n. CONSIP.CONSIP_PROT.REGISTRO INTERNO.-OMISSIS-, con cui IP ha comunicato, per il solo LOTTO 1, “la riconvocazione della Commissione di gara, al fine di verificare che, a fronte della volontà del RTI di estromettere -OMISSIS- S.p.A. dalla propria compagine e alla luce delle argomentazioni espresse dal RTI nella nota allegata, sia dimostrata da parte dello stesso “la capacità e l’affidabilità di eseguire la totalità delle prestazioni oggetto di affidamento, in relazione all’offerta originariamente formulata, nel rispetto del principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta medesima”, e prot. n. -OMISSIS-del 9.10.2025, con cui IP ha rimesso alla Commissione la documentazione integrativa prodotta dal RTI -OMISSIS-S.p.A. affinché la stessa “possa completare il proprio esame istruttorio e dia poi contezza dei relativi esiti”;
iv) ove occorra, del Bando e del Capitolato d’Oneri, ove intesi nel senso di legittimare la modifica dell’Offerta Tecnica in caso di riorganizzazione in riduzione di un RTI concorrente;
nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, nei limiti dell’interesse qui azionato;
per la conseguente
esclusione del RTI -OMISSIS-S.p.A. dalla procedura di aggiudicazione dell’Accordo Quadro
per il Lotto -OMISSIS-;
per l’accertamento
del diritto del RTI odierno ricorrente a vedersi aggiudicato l’Accordo Quadro per il Lotto -OMISSIS-;
per la declaratoria
di inefficacia dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi relativi al Lotto -OMISSIS- con il RTI -OMISSIS-S.p.A., ove nelle more stipulati;
e per il risarcimento
dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti impugnati, sia in forma specifica mediante subentro integrale o parziale nell’Accordo Quadro e nei contratti applicativi relativi al Lotto -OMISSIS- ove nelle more stipulati con il RTI -OMISSIS-S.p.A., ovvero per equivalente secondo quanto sarà provato in corso di causa.
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente (di seguito anche solo “-OMISSIS-” o “-OMISSIS- -OMISSIS-”) avversa il provvedimento di aggiudicazione non efficace della procedura di gara in favore dell’-OMISSIS- -OMISSIS-(d’ora in poi, anche solo “-OMISSIS-” o “-OMISSIS- -OMISSIS-”), e la sottesa, precedente determinazione a mezzo della quale la stazione appaltante (IP Spa) ha consentito all’-OMISSIS- -OMISSIS- di estromettere dal raggruppamento la mandante -OMISSIS- Spa, contestualmente esclusa dal procedimento in relazione al precedente penale che ha interessato un legale rappresentante della stessa (nello specifico, è stata comminata, nei confronti del suo legale rappresentante, nonché legale rappresentante del suo socio unico,-OMISSIS- s.p.a., sentenza ex artt. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 318 e 321 c.p.- corruzione di un dirigente della -OMISSIS- Spa- con condanna alla pena di tre anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione dalla possibilità di contrattare con la p.a.).
All’esito delle operazioni di gara (regolata ratione temporis dal D.Lgs.n.50/2016) e, fra l’altro, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’-OMISSIS- -OMISSIS- si posizionava al sesto posto della graduatoria, conseguendo dunque, pro quota (minoritaria) l’aggiudicazione del lotto, con 70,8099 punti, precedendo l’-OMISSIS- -OMISSIS-, con 70,5674 punti.
In relazione all’effettuazione dei controlli di rito, nel mese di ottobre del 2024 la IP apprendeva, da notizie di stampa, dell’esistenza del procedimento penale che interessava la mandante -OMISSIS- dell’-OMISSIS- -OMISSIS-e, pertanto, con nota prot.-OMISSIS- del 22.10.2024, richiedeva adeguati chiarimenti sui fatti relativi all’indagine. In pari data, peraltro, la IP riceveva, sui medesimi fatti, informativa dalla società controllante la mandante -OMISSIS- (-OMISSIS- Spa), con nota pervenuta a mezzo pec. A conclusione del relativo processo valutativo, la IP, con nota prot.-OMISSIS-del 12.6.2025, escludeva dalla gara la mandante -OMISSIS- per la causa di esclusione automatica di cui all’art.80, co.1 D.Lgs.n.50/2016 e, contestualmente, invitava l’-OMISSIS- -OMISSIS-a rappresentare, nel termine di 15 giorni, l’eventuale volontà di estromissione della mandante dall’-OMISSIS-, corredata dalla dimostrazione della permanenza, in capo all’-OMISSIS- nel suo complesso, sia pure in compagine ridotta, dei requisiti di accesso alla gara, nonché dalla esplicazione della modalità di redistribuzione delle quote di esecuzione e della capacità dell’-OMISSIS-, siccome ridotta, di eseguire ugualmente l’appalto, nel rispetto di principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta, pena l’esclusione dell’intera -OMISSIS- dal procedimento di gara.
L’-OMISSIS- -OMISSIS- riscontrava l’invito della IP con nota del 26.6.2025, corredata dei relativi allegati, con la quale rappresentava di avere estromesso dall’-OMISSIS- la mandante -OMISSIS- (a seguito di atto di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale) e, comunque, di volere concorrere ugualmente all’esecuzione pro quota della commessa, permanendo i requisiti di accesso.
Successivamente, la IP procedeva alla riapertura del procedimento, tramite riconvocazione della medesima Commissione, la quale, con nota prot.n.-OMISSIS- del 17.9.2025, formulava all’-OMISSIS- richiesta di chiarimenti e integrazioni, anche sulle referenze esperienziali di cui ai criteri C11, C12, C13 e C14 del capitolato d’oneri, oggetto di valutazione ai fini dell’offerta tecnica.
Quindi, ritenuto che i chiarimenti forniti fossero adeguati, la Commissione confermava l’ammissione dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, in compagine ridotta, al procedimento (ivi incluse le valutazioni sui punteggi assegnati ai suddetti criteri) e la stazione appaltante comunicava il provvedimento di aggiudicazione definitiva non efficace della gara- lotto 1- in favore (fra gli altri) dell’-OMISSIS- -OMISSIS- (quale sesto graduato).
L’-OMISSIS- -OMISSIS-, settima graduata, ritenendo illegittime le valutazioni compiute dalla stazione appaltante a valle della constatazione del precedente penale in questione, insorgeva avverso il suddetto provvedimento di aggiudicazione non efficace, nella parte in cui (lotto 1) l’-OMISSIS- -OMISSIS- era stata ammessa alla prosecuzione della partecipazione al procedimento di gara in compagine ridotta a seguito dell’estromissione (avallata dalla stazione appaltante) di -OMISSIS-, mantenendo la sesta posizione in graduatoria e, pertanto, la qualifica di aggiudicatario pro quota dell’Accordo Quadro.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito rubricate ed esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
3.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80, C. 5, LETT. C-BIS), E C. 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PAR. 56 DEL CAPITOLATO D’ONERI. VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ ACCETTATO CON LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO NELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE PUBBLICHE.
Si censura la presunta reticenza dell’-OMISSIS- -OMISSIS- nel comunicare a IP le vicende penali di cui in premessa, con conseguente integrazione (in tesi) della fattispecie espulsiva, in capo all’intera -OMISSIS-, del grave illecito professionale ex art.80, co.5, lett. c) e c-bis) D.lgs.n.50/2016, oltre che in applicazione del disposto di cui all’art.6 del capitolato d’oneri, che onerava il concorrente di dichiarare ogni fatto attinente ad un procedimento penale pendente idoneo, potenzialmente, ad incidere sull’affidabilità professionale dell’operatore economico. Si prospetta analoga violazione con riguardo al patto di integrità, allegato alla lex specialis e, allo scopo, sottoscritto anche dall’-OMISSIS- -OMISSIS- ai fini della partecipazione.
3.2 SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA A SEGUITO DELL’ESCLUSIONE DAL RTI -OMISSIS- S.P.A. DELLA MANDANTE INFORDATA S.P.A. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 48, 80, 83, C. 9 E 94 D.LGS. N. 50 DEL 2016, DELL’ART. 97, D.LGS. N. 36 DEL 2023 E DELL’ART. 18, DIRETTIVA UE 2014/24. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA OPERATORI ECONOMICI, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA.
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE. CONTRADDITTORIETÀ.
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA E, IN PARTICOLARE, DELL’ART. 17.1 (CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA) E DELL’ART. 2.1 (“IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE”) DEL CAPITOLATO D’ONERI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DELL’O.E.
Si contesta che, a seguito dell’estromissione di -OMISSIS- e dell’ammissione dell’-OMISSIS- -OMISSIS- in formazione ridotta, sarebbe comunque illegittima l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri, discrezionali e tabellari, di cui ai punti C11, C12, C13 e C14 dell’art.17 del capitolato d’oneri, afferenti alle esperienze professionali pregresse esibite dall’-OMISSIS-. Nello specifico, sarebbe illegittima la valutazione ammessa per i criteri in questione, posto che, nell’offerta tecnica, -OMISSIS- aveva dichiarato l’esperienza n.2 per i criteri C11 e C12 e l’esperienza n.1 per i criteri C13 e C14. In violazione del generale principio di immodificabilità postuma dell’offerta, la Commissione, in esito al procedimento di riesame della posizione dell’-OMISSIS- -OMISSIS- in formazione ridotta, avrebbe illegittimamente ammesso a valutazione, confermando i punteggi già attribuiti alle esperienze dichiarate da -OMISSIS-, le dichiarazioni esperienziali presentate, a valle dell’estromissione e quindi successivamente ai termini di presentazione delle offerte, da S- (criterio C11 e C12) e S- (criteri C13 e C14). Ad avviso della parte ricorrente, ammettere la valutazione di referenze non prodotte in sede di offerta, ma integrate in via postuma, costituirebbe modifica sostanziale dell’offerta, in patente violazione del principio di par condicio e, con esso, (ancora) degli artt. 48 e 93 D.Lgs.n.50/2016. In assenza dei punteggi attribuiti per le esperienze relative ai suddetti criteri, del resto, l’-OMISSIS- ricorrente avrebbe sopravanzato l’-OMISSIS- controinteressata.
3.3 SULL’OMESSA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL’OT DEL RTI -OMISSIS- S.P.A. DOPO L’ESTROMISSIONE DELLA MANDANTE INFORDATA S.P.A. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 94 E 95 D.LGS. N. 50 DEL 2016, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA OPERATORI ECONOMICI, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA, DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 2/2016.
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTE. CONTRADDITTORIETÀ.
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA E, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 17.1 (CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA), 17.2 (METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA) E 17.4 (METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI) DEL CAPITOLATO D’ONERI E DELL’ART. 3.4 DEL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE.
Si contesta che la conferma dei punteggi attribuiti alle esperienze pregresse dichiarate ex post da -OMISSIS-e -OMISSIS-è stata, illegittimamente, condotta senza la preventiva attivazione di una nuova valutazione di tutte le offerte, secondo il metodo cd. del confronto a coppie, previsto dagli artt.17.2 e 17.4 del capitolato d’oneri e, quindi, senza una puntuale valutazione delle nuove esperienze “sopraggiunte”, senza peraltro motivare puntualmente in ordine all’assimilabilità delle esperienze.
Parte ricorrente contesta altresì il deficit istruttorio e motivazionale in ordine alla valutazione, in concreto, di assimilabilità delle referenze (nel rapporto fra quelle ab origine dichiarate in sede di offerta da -OMISSIS- e quelle successivamente indicate da -OMISSIS-e -OMISSIS- Italia).
3.4 ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 94 E 95 DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEL CAPITOLATO D’ONERI (ART. 17) E DEL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE (ART. 3.3).
Parte ricorrente contesta altresì il deficit istruttorio e motivazionale in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante, relativamente alla capacità dell’-OMISSIS- -OMISSIS- di fare fronte all’assenza di -OMISSIS-, la quale, nel progetto d’offerta, eseguiva il 10% dell’appalto. La Commissione, nelle relative valutazioni sul punto, avrebbe supinamente avallato le prospettazioni dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, che ha redistribuito la quota di -OMISSIS- in parte a -OMISSIS-(che passa dal 43,5% al 51,5%) e in parte ad -OMISSIS-(che ascende al 12% dal 10% iniziale). Il rilievo viene formulato in modo particolare per il settore di attività “open data”, posto che la mandante estromessa realizzava un impegno definito “rilevante” nell’ambito dell’offerta tecnica. A fronte dell’assorbimento di tale attività, nella nuova tabella di ripartizione trasmessa alla IP nel subprocedimento a valle dell’estromissione, si evidenzia che, tuttavia, non è mutato il ruolo della mandataria -OMISSIS-(rimasto di valore “intermedio”) né quello della mandante -OMISSIS-(di valore “ridotto”). In altri e più chiari termini, non sarebbe percepibile come l’-OMISSIS- -OMISSIS- farebbe fronte, in concreto, alla sopravvenuta carenza di -OMISSIS- nell’esecuzione dell’attività a maggiore impatto operativo, prima spettante a quest’ultima.
3.5 VIOLAZIONE DELL’ART. 48, CC. 18 E 19-TER, E 83, DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DELL’ART. 7.2 DEL CAPITOLATO D’ONERI. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SULLA MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA IN CAPO AL RTI INDRA A SEGUITO DELL’ESTROMISSIONE DELLA MANDANTE INFORDATA S.P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ E DELL’ART. 2.1 DEL CAPITOLATO.
L’-OMISSIS- -OMISSIS- andava esclusa anche in ragione di altro profilo, afferente alla mancata comprova del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’accesso alla gara, a seguito dell’estromissione di -OMISSIS-. In particolare, si rimprovera alla stazione di appaltante di non avere valutato l’effettivo possesso, in capo all’-OMISSIS- in compagine ridotta, del requisito di cui all’art.7.2 del capitolato (fatturato medio annuo per servizi applicativi nel settore oggetto dell’appalto non inferiore ad euro 25.000.000,00 iva esclusa, di cui euro 5.000.000,00 iva esclusa per servizi di “open data”). Ad avviso della parte ricorrente, sottraendo i dati di fatturato esibiti nel Dgue da -OMISSIS-, l’-OMISSIS- nel suo complesso non avrebbe più il requisito in parola.
4. IS (di seguito, anche solo “-OMISSIS-” o “-OMISSIS- -OMISSIS-”) si costituiva in giudizio, in data 9.1.2026, per avversare le ragioni del ricorso sulla base delle argomentazioni contenute nelle memorie difensive versate in atti.
Successivamente, si costituivano altresì la IP Spa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri/ il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente in data 9.1.2026 e 10.1.2026, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso, alla luce delle memorie difensive depositate in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 14.1.2026, la parte ricorrente rinunciava alla sospensiva e, con l’accordo delle parti, veniva fissata, per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
6. Seguiva, a cura delle parti, il deposito di ampia documentazione e di articolate memorie, anche in replica.
7. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. In via pregiudiziale, il Collegio esamina l’istanza di autorizzazione in via successiva al superamento dei limiti dimensionali del ricorso (che presenta 57 pagine), ivi sottomessa dalla difesa di parte ricorrente ai sensi dell’art.7 Dpcs n.167/2016 e s.m.i..
Giova rilevare, in primo luogo, che, per effetto della novella introdotta con l’art.1, co.813 della l.n.204/2024 rispetto alla previgente disciplina recata dall’art.13-ter, co.5 dell’Allegato 2 (norme di attuazione) al codice del processo amministrativo, l’avvenuto superamento, in difetto della preventiva autorizzazione, non è suscettibile di comportare conseguenze in punto di ammissibilità dei motivi di ricorso contenuti nelle pagine eccedenti, ma (unicamente, al più) la sanzione pecuniaria prevista, nel massimo, fino al triplo del contributo unificato. In ogni caso, l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, di regola inoltrata al Presidente del Tribunale preventivamente alla proposizione del ricorso (rif. art.6 Dpcs n.167/2016, come integrato e modificato ad opera del Dpcs n.127/2017), può essere ottenuta anche successivamente alla notifica del gravame (rif. art.7 Dpcs cit).
Nel merito, il ricorso consta di 57 pagine, a fronte del limite di 35 pagine previsto nell’art.3, derogabile (in via generale) fino a 50 (ai sensi dell’art.5, co.1) e, in via straordinaria, anche al di fuori di tali limiti (rif. art.5, co.2), fatte salve, peraltro, le esclusioni dal conteggio previste dall’art.4 (epigrafe, riassunto preliminare, ecc.).
Sul punto, rilevato peraltro che nessuna parte intimata ha posto obiezioni al riguardo e considerati il rilevante valore del contratto (euro 732 milioni) e la significativa complessità delle questioni dedotte e sottese, il Collegio ritiene di autorizzare detto superamento, in via successiva ai sensi dell’art.7 Dpcs n.167/2016 e s.m.i..
Il Collegio passa quindi ad esaminare il ricorso distintamente in relazione ai singoli motivi di censura proposti dalla parte ricorrente.
8.1 Con il primo motivo (sub 3.1), parte ricorrente afferma che l’-OMISSIS- -OMISSIS- doveva essere esclusa per intero dalla gara, venendo (in tesi) ad emersione la fattispecie espulsiva del grave illecito professionale, di cui all’art.80, lett. c) e c-bis) del D.Lgs.n.50/2016, per avere omesso di informare la stazione appaltante dell’esistenza del procedimento penale a carico di uno dei legali rappresentanti della mandante -OMISSIS- (dapprima attinto da misura cautelare), poi culminato con la sentenza di “patteggiamento” ex art. 444 ss. c.p.p., per il reato di corruzione attiva. La ricorrente rimprovera l’assenza di idonea informativa alla IP in merito ai fatti in questione, risalenti a decorrere dall’ottobre 2024; la stazione appaltante, d’altra parte, è venuta a conoscenza dell’accaduto solo a seguito della comunicazione ricevuta da soggetto esterno all’-OMISSIS- -OMISSIS- (nella circostanza,-OMISSIS- Spa). La ricorrente sottolinea altresì come la mancata informativa da parte dell’-OMISSIS- si ponga in contrasto con gli obblighi di disclosure previsti dall’art.6 del capitolato d’oneri nonché dall’art.1 del Patto di integrità, allegato alla lex specialis e accettato (anche) dall’-OMISSIS- -OMISSIS- in sede di partecipazione alla procedura.
Le argomentazioni non persuadono.
In primo luogo, si evidenzia che la fattispecie del grave illecito professionale, anche nel Codice dei contratti ratione temporis applicabile (D.lgs.n.50/2016, art.80, co.5, lett.c), è unanimemente considerata, anche nella variante del contegno informativo (lett. c-bis) un’ipotesi di causa di esclusione non automatica, come tale soggetta alla ponderazione discrezionale della stazione appaltante in merito al rapporto fra gravità del fatto (e/o dell’infrazione) e idoneità ad incidere sul rapporto fiduciario. Inoltre, come chiarito dalla Corte di Giustizia con le sentenze RA CE 3.6.2021 C‑210/20 e Tim, 30.1.2020 C‑395/18) e confermato altresì dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria -OMISSIS- (dei cui principi la determinazione di autorizzazione all’estromissione della mandante -OMISSIS- costituisce attuazione in combinato con la precedente sentenza dell’Adunanza Plenaria n.10/2021, che aveva parimenti previsto la cd. sostituibilità interna procedimentalizzata di una società per esigenze organizzative dell’-OMISSIS-), nell’ambito delle formazioni plurisoggettive non è configurabile la culpa in eligendo della mandataria ovvero dell’-OMISSIS- nel suo complesso, pena la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Posto, dunque, che l’illecito penale di cui trattasi, accertato successivamente alla presentazione dell’offerta, è ascrivibile (sia pure latu sensu) esclusivamente alla mandante -OMISSIS- (e che la stessa è stata poi effettivamente estromessa dall’-OMISSIS-), va da sé che, in alcun modo, può essere configurabile a carico dell’-OMISSIS- -OMISSIS- la fattispecie di cui alla lett. c) dell’art.80, co.5.
Ciò posto, non sussiste neppure il presupposto per ritenere integrata la fattispecie di cui all’art.80, co.5, lett. c-bis D.Lgs.n.50/2016, in quanto non viene fornita alcuna prova in merito al fatto che le restanti società facenti parte dell’-OMISSIS- -OMISSIS- (inclusa la mandataria) avessero conoscenza del procedimento penale che ha attinto uno dei legali della -OMISSIS-, né è predicabile che dovessero esserne aliunde a conoscenza. In disparte la considerazione che precede, è assorbente, inoltre, rilevare che, in ogni caso, l’informazione sull’esistenza del provvedimento è stata fornita alla IP dalla controllante di -OMISSIS- (-OMISSIS- Spa), e quindi da parte di soggetto (certamente) non privo di legami, giuridicamente rilevanti, con la mandante -OMISSIS-, vieppiù in data coeva alla richiesta inoltrata dalla IP (22.10.2024) e, comunque di poco successiva alla pubblicazione, sugli organi di stampa, delle notizie inerenti al procedimento penale in questione, risalente agli inizi del mese di ottobre 2024.
In definitiva, anche a prescindere dall’acquisizione in via autonoma, la IP è stata informata dei fatti in questione da soggetto qualificato (peraltro collegato alla mandante -OMISSIS- e quindi, di riflesso, non privo di collegamento con la stessa -OMISSIS- -OMISSIS-) e, pertanto, messa pienamente in condizione di effettuare i dovuti approfondimenti del caso.
Non vengono neppure ad emersione le dedotte violazioni della lex specialis in merito all’assolvimento degli oneri informativi in capo ai concorrenti, posto che:
- quanto all’obbligo di cui all’art.6 del capitolato d’oneri (necessità di dichiarare, nel Dgue o in atti successivi, ogni procedimento penale pendente), si richiama quanto sopra in merito al fatto che, ferma la responsabilità della mandante -OMISSIS-, poi estromessa, non era predicabile che le restanti società dell’-OMISSIS-, in primis la mandataria, fossero a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale in questione. Inoltre, (quantomeno) a partire dalla richiesta di chiarimenti inoltrata in via autonoma dalla IP (rif. nota prot.-OMISSIS- del 22-10-2024), l’-OMISSIS- -OMISSIS- era consapevole del fatto che l’esistenza del procedimento penale fosse già nota alla stazione appaltante, talchè non vi era più, obiettivamente, alcuna utile possibilità ulteriore di informativa (peraltro, come detto, effettuata separatamente dalla controllante di -OMISSIS-);
- per quanto sinora detto, non è sostenibile che, in violazione dell’art.1 del Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara, le società dell’-OMISSIS- -OMISSIS- abbiano inteso influenzare in modo indebito il corso del procedimento selettivo, omettendo intenzionalmente di notiziare la stazione appaltante circa i fatti in questione.
8.2 Con il secondo motivo (sub 3.2), si contesta l’ammissione alla valutazione delle referenze esperienziali di cui ai subcriteri C11, C12, C13 e C14 del par.17 del capitolato d’oneri. Nello specifico, si contesta che, nonostante l’avvenuta estromissione della mandante -OMISSIS- (estromissione non oggetto di contestazione, al pari della mancata esclusione dell’-OMISSIS- -OMISSIS- per il solo fatto dell’estromissione), la stazione appaltante abbia consentito di valutare, ai fini dell’attribuzione del punteggio assegnato all’offerta tecnica dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, n.2 esperienze pregresse, rispettivamente in tema di progetti di interconnessione tra basi dati di amministrazioni diverse e artificial intelligence/machine learning, palesate dall’-OMISSIS- successivamente all’estromissione, ed imputabili alle società S- (mandante) nonché alla mandataria (S-).
In particolare, a fronte delle esperienze dichiarate dall’-OMISSIS- nell’offerta tecnica, imputabili (anche) alla mandante -OMISSIS- (poi estromessa), valutate favorevolmente dalla Commissione con l’assegnazione di 2 punti complessivi per i criteri tabellari C12 e C14 e di 3,9095 punti per il criterio discrezionale C11 e di 3,8448 punti per il criterio discrezionale C13, la stazione appaltante, definitivamente determinatasi a seguito della comunicazione della mandataria di estromissione di -OMISSIS-, ha ammesso alla valutazione, in sostituzione delle pregresse esperienze ascrivibili ad -OMISSIS-, dichiarate nell’offerta tecnica, quanto a criteri C 11 e C 12, la referenza indicata da S-, e, quanto ai criteri C 13 e C 14, quella prodotta da S-.
L’applicazione del meccanismo sostitutivo è avvenuta a cura della stazione appaltante a seguito della comunicazione, da parte dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, di avvenuta estromissione della mandante -OMISSIS-.
La IP le ha quindi ammesse a valutazione e, avendo ritenuto che “le esperienze indicate e riconducibili a società parti del RTI nella nuova e più ridotta composizione, risultano già svolte alla data di presentazione dell’offerta ed assimilabili a quelle riferite nell’Offerta Tecnica a -OMISSIS- S.p.A., avuto riguardo a tutti gli elementi richiesti (punti da -OMISSIS- a n. 8) e a tutti i driver di valutazione riportati al paragrafo 17.1 del Capitolato D’Oneri in corrispondenza dei criteri C11 e C13 (lotto 1)…” ha confermato (rif. verbale -OMISSIS-del 14.10.2025) i punteggi e le valutazioni già espresse e, per l’effetto, i punteggi discrezionali/tabellari già attribuiti all’-OMISSIS- -OMISSIS- (come da verbale -OMISSIS-)”.
Ora, in relazione a quanto precede, la ricorrente assume che la sostituzione delle esperienze di -OMISSIS- con quelle (successivamente prodotte) imputabili a -OMISSIS-e -OMISSIS- Italia, costituisca una situazione comportante modifica postuma dell’offerta, come tale inammissibile nel sistema degli appalti pubblici.
La tesi di parte ricorrente non è condivisibile.
Occorre partire, dapprima, dall’analisi della situazione che ha indotto la stazione appaltante a consentire all’-OMISSIS- interessata di potere continuare a partecipare alla gara, previa l’estromissione della mandante colpita dalla causa di esclusione (modifica in riduzione della compagine plurisoggettiva).
La posizione assunta dalla IP, sul punto, costituisce diretta applicazione dei principi individuati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella nota sentenza -OMISSIS-.
Secondo tale pronuncia, l’-OMISSIS- può, anche durante il procedimento selettivo, provvedere alla modifica riduttiva della compagine, estromettendo in corso di gara la mandataria o la mandante, in caso di perdita sopravvenuta, da parte della società interessata, dei requisiti generali di accesso alla gara, di cui all’art.80 d.lgs. n.50/2016, in tal senso dovendosi interpretare le previsioni recate dall’art.48, commi 17, 18 e 18-ter del medesimo Codice. Non è infatti contestato che, nella situazione in esame, in conformità alle indicazioni fornite dalla suddetta Plenaria (rif. capo 13 della sentenza), la stazione appaltante abbia interpellato il raggruppamento interessato, chiedendo di esprimere la volontà o meno di proseguire nel procedimento, provvedendo, in caso affermativo, all’estromissione del soggetto “compromesso” ed alla riorganizzazione del progetto d’offerta, con la redistribuzione ai soggetti residui della quota esecutiva ascrivibile alla -OMISSIS-.
Tale modus operandi non è oggetto di contestazione a cura della parte ricorrente: ciò che viene contestato è l’ulteriore operato della stazione appaltante, che ha consentito all’-OMISSIS- -OMISSIS- di potersi riorganizzare sostituendo, anche ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, le esperienze referenziali ascrivibili ad -OMISSIS-, già valutate positivamente dalla Commissione di gara, con quelle (ritenute assimilabili dalla Commissione nonché maturate ante gara) imputabili a -OMISSIS-e -OMISSIS- Italia. Si sarebbe trattato, secondo la ricorrente, di una modifica postuma dell’offerta tecnica, inammissibile pena la violazione del principio di par condicio, consacrato anche all’art.83, co.9 D.Lgs.n.50/2016 in tema di soccorso istruttorio, che vieta la modifica postuma dell’offerta (tanto economica che tecnica). In tale ottica, si sottolinea come la Commissione ha finito per valutare un segmento di offerta non prodotto in gara dall’-OMISSIS- -OMISSIS-, bensì successivamente ai termini di presentazione delle offerte, in violazione dei principi di par condicio e autoresponsabilità.
Ad avviso del Collegio, l’operato della stazione appaltante, sul punto, è immune dalle censure dedotte.
Come chiarito nella suddetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ma anche dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. sentenza RA CE cit.), nell’ordinamento giuridico, eurounitario quanto nazionale, non vige, durante lo svolgimento del procedimento di gara, il principio di responsabilità dell’-OMISSIS- per fatti, suscettibili di costituire cause di esclusione cd. generali, ascrivibili uti singuli al singolo componente del costituendo raggruppamento; non esiste, in altri termini, la culpa in eligendo dell’-OMISSIS- nell’individuazione di una singola componente del raggruppamento, particolarmente laddove la causa di esclusione venga a configurarsi durante il procedimento di gara e non preesista alla presentazione dell’offerta, non potendo in tal caso operare il principio di autoresponsabilità dell’-OMISSIS- (per converso, secondo la costante elaborazione pretoria nazionale, il principio di autoresponsabilità impedisce che la modifica riduttiva possa essere ammissibile in presenza di una carenza originaria del requisito ex art.80 d.lgs.n.50/2016).
La conseguenza della ammissibilità della riduzione dell’-OMISSIS- comporta, come plasticamente affermato dalla suddetta Adunanza Plenaria, che l’-OMISSIS- si possa riorganizzare, distribuendo in maniera differente le quote di esecuzione dell’appalto. In tale processo di adattamento, l’-OMISSIS- incontra il limite dell’immodificabilità “sostanziale” dell’offerta (in tal senso, sentenza RA CE, cit.).
Dunque, a seguito di tale riorganizzazione non ogni modifica dell’offerta deve ritenersi preclusa, ma unicamente quella che possa ritenersi “sostanziale”, ossia non assimilabile, per contenuto prestazionale, a quella derivante dall’iniziale progetto, contemplante anche la società poi estromessa. D’altra parte, se ogni modifica fosse di per sé preclusa, successivamente alla presentazione dell’offerta, allora non avrebbe senso ammettere la prosecuzione della partecipazione a “ranghi ridotti” dell’-OMISSIS-, posto che, una volta estromessa una società (nel caso, la mandante -OMISSIS-), sarebbe giocoforza impossibile eseguire l’appalto senza apportare delle modifiche rispetto al progetto, non fosse altro che per la ragione che vengono a mancare le prestazioni prima assicurate dalla società “tagliata”. A seguito della riorganizzazione conseguente all’estromissione, all’-OMISSIS- deve essere consentito, anche nell’interesse della stazione appaltante, in una logica improntata al rispetto del principio del risultato (oggi codificato all’art.1 del d.lgs.n.36/2023, ma ritenuto immanente, come criterio orientativo, al sistema degli appalti anche nel codice previgente- cfr., sul tema, quam multis, Consiglio di Stato, 1.10.2024, -OMISSIS-75; Consiglio di Stato, 15.11.2023, n. 9812; Consiglio di Stato, 26.3.2024, n. 286), che la stessa offerta presentata in gara, senza variazioni sostanziali, possa essere eseguita dalla stessa -OMISSIS- pur in composizione ridotta.
L’assunto che precede trova, come si diceva, conforto anche nei principi individuati nelle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, in particolar modo, con quanto si ricava dalla lettura della sentenza RA CE (3.6.2021, causa C‑210/20), nella quale la Corte lussemburghese, giudicando in merito alla possibilità di sostituire l’impresa ausiliaria colpita da causa di esclusione di natura generale, è giunta ad ammetterne la praticabilità, in applicazione del principio di proporzionalità, precisando altresì, per quello che rileva in questa sede, che:
“42 Occorre inoltre precisare che, quando si vede obbligata, in forza del suo diritto nazionale, ad imporre a un offerente la sostituzione di un soggetto sulle cui capacità esso intende fare affidamento, l’amministrazione aggiudicatrice deve assicurarsi, conformemente ai principi di trasparenza e di parità di trattamento enunciati all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, che la sostituzione del soggetto interessato non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta di tale offerente.
43 Infatti, l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di rispettare il principio di parità di trattamento degli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico e che rientra nell’essenza stessa delle norme di diritto dell’Unione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici implica, in particolare, che gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate da tale amministrazione aggiudicatrice. Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano quindi a qualsiasi trattativa tra l’amministrazione aggiudicatrice e un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il che implica che, in linea di principio, un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né dell’offerente (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Archus e Gama, C‑131/16, EU:C:2017:358, punti 25 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata).
44 Ne consegue che, al pari di una richiesta di chiarimenti di un’offerta, la richiesta di un’amministrazione aggiudicatrice che esige la sostituzione di un soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento non deve condurre alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta, talmente essa modificherebbe in modo sostanziale l’offerta iniziale (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2012, SAG ELV Slovensko e a., C‑599/10, EU:C:2012:191, punto 40; del 7 aprile 2016, Partner Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, punto 64, nonché dell’11 maggio 2017, Archus e Gama, C‑131/16, EU:C:2017:358, punti 31 e 37)”.
Ulteriormente, la giurisprudenza della Cgue ha chiarito che, in situazioni eccezionali, non è preclusa per il candidato la possibilità di rettificare o modificare marginalmente l’offerta, semprechè ciò non determini la presentazione di una nuova offerta (in tal senso, espressamente, sentenza 29 marzo 2012, SAG ELV Slovensko e a., C‑599/10, punto n.40, cit.).
Dall’enunciato della Corte sopra riprodotto, derivano, nell’immediato, i due seguenti corollari:
1) la modifica dell’offerta dopo il suo deposito non è ammissibile “in linea di principio”, con ciò lasciando intendere che esistono ipotesi residuali in cui la modifica è da ritenersi ammissibile. Tra le ipotesi in questione, deve reputarsi conferente anche quella della legittima estromissione di una società dall’-OMISSIS-. Del resto, nell’ipotesi scrutinata dalla sentenza RA CE cit., “l’estromissione” (nel caso specifico, la sostituzione) concerneva l’impresa ausiliaria, ossia l’impresa di cui, tramite l’istituto dell’avvalimento, si avvale l’impresa concorrente per sopperire ad un deficit del requisito speciale di accesso alla gara. Atteso che l’avvalimento può, pacificamente, assumere i connotati dell’avvalimento cd. operativo (nel quale l’impresa ausiliaria partecipa direttamente all’esecuzione dell’appalto), e non solo dell’avvalimento cd. di garanzia (nel quale l’ausiliaria si limita a garantire il possesso dei requisiti, senza entrare in gioco nell’esecuzione del contratto), va da sé che la possibilità di “sostituzione”, ammessa dalla Cgue nella succitata pronuncia, implica necessariamente che il candidato possa e debba correggere la propria offerta, adattandola al mutamento operativo imposto dal subentro di altra impresa (ausiliaria) nell’esecuzione della prestazione, allorchè l’avvalimento avesse per l’appunto natura operativa. Inoltre, nel caso di in esame, la modifica della compagine soggettiva avverrebbe esclusivamente in riduzione, quale conseguenza necessitata di un fatto imprevedibile e oltre tutto, come detto, le referenze appartenevano al patrimonio giuridico delle società fin dalla presentazione dell’offerta;
2) laddove sia praticabile, la modifica incontra comunque il limite invalicabile della “sostanzialità”, tale che si possa configurare a tutti gli effetti come una “offerta nuova”, che, se ammessa, avvantaggerebbe il candidato in violazione del principio di par condicio. E’ quindi necessario, nelle predette circostanze, ammettere che, in relazione al mutato contesto organizzativo e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, l’-OMISSIS- possa apportare i dovuti adattamenti, marginali rispetto al progetto iniziale, senza tuttavia che se ne possa indebitamente avvantaggiare, e dunque senza potere pretendere un upgrade del punteggio inizialmente attribuito o attribuibile all’offerta iniziale (qualora cioè l’adattamento fosse giudicato migliorativo dalla Commissione di gara in sede di valutazione dell’offerta tecnica). Tale impostazione consente, dunque, all’-OMISSIS- concorrente di potere realizzare il progetto d’offerta siccome studiato e presentato in gara, sia pure marginalmente variato e adattato, ed alla stazione appaltante di conseguire i relativi benefici, se presceglie tale offerta, in applicazione del principio del risultato.
Pertanto, nulla osta, ad una prospettiva astratta di valutazione e salvo verifica in concreto, ad ammettere a valutazione le referenze esperienziali prodotte, a valle del subprocedimento di estromissione, da -OMISSIS-e -OMISSIS- Italia, atteso che le stesse, pacificamente maturate dalle società in questione prima della scadenza dei termini d’offerta, erano e sono da considerarsi parte integrante del patrimonio esperienziale dell’-OMISSIS- e costituiscono, dichiaratamente, gli strumenti che l’-OMISSIS- ha individuato per realizzare il programma d’offerta senza variazioni sostanziali (rispetto al programma originario) a valle dell’estromissione. Per converso, precludere sic et simpliciter all’-OMISSIS- “ridotta” di potere sottoporre alla stazione appaltante un’offerta “assimilabile” a quella originaria, mutatis mutandis (ossia apportati gli adattamenti marginali legati al mutamento soggettivo della compagine), significherebbe disconoscere in pratica ciò che l’ordinamento ammette in teoria, ossia l’ammissibilità della modifica riduttiva del raggruppamento in fase di gara, ovvero al più comporterebbe l’ammissibilità nei soli procedimenti selettivi da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ovvero ancora l’ammissibilità con necessaria decurtazione del punteggio assegnato alla offerta tecnica in relazione alle prestazioni ascrivibili al soggetto estromesso, ipotesi interpretative che ridimensionerebbero non poco la portata applicativa del principio di diritto individuato dalla Plenaria, in armonia con l’orientamento della Cgue (da considerarsi quale diritto vivente).
8.3 Nel terzo motivo (sub 3.3), parte ricorrente censura la valutazione in concreto di assimilabilità delle referenze esperienziali di cui ai criteri C11, C12, C13 e C14 del par.17 del capitolato d’oneri nel confronto fra le esperienze dichiarate da -OMISSIS- nell’offerta tecnica e quelle esibite, a valle dell’estromissione, da -OMISSIS-e -OMISSIS-.
In particolare, si contesta:
a) la violazione della lex specialis (rif. artt.17.2 e 17.4 del capitolato d’omeri), nella misura in cui, ammesso e non concesso che tali esperienze, non contenute nell’offerta tecnica, potessero essere prodotte dall’-OMISSIS- al posto di quelle esibite da -OMISSIS- e prese in considerazione dalla Commissione, l’attribuzione del punteggio postulava comunque la riapertura integrale del meccanismo valutativo delineato dal capitolato d’oneri e, in particolare, l’utilizzo del metodo cd. del confronto a coppie, ivi disciplinato in dettaglio con riguardo ai criteri di natura discrezionale (C11 e C13);
b) il deficit istruttorio e motivazionale, in quanto la Commissione non avrebbe adeguatamente approfondito e motivato in ordine alla effettiva assimilabilità delle esperienze in questione;
c) in ogni caso, l’erroneità della valutazione di assimilabilità, con particolare riferimento ai criteri discrezionali C11 e C13.
La doglianza è fondata, ai sensi di seguito esplicati.
Occorre, in primo luogo, analizzare il pertinente contenuto della lex specialis, per quanto concerne l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica.
L’art.17.1 del capitolato d’oneri definisce, anche per il lotto di riferimento (lotto 1), con apposita tabella, i criteri valutativi. Per quello che interessa ai fini della presente controversia:
- il criterio C11 assegna, in modalità discrezionale, fino a 6 punti per “massimo due esperienze pregresse, già svolte o in corso di esecuzione, nell'ambito della realizzazione di un progetto di interconnessione tra basi dati di Amministrazioni diverse nell’ambito dell’interoperabilità dei dati della PAC (p.a. centrale)”;
- il criterio C13 assegna, in modalità discrezionale, fino a 6 punti in modalità discrezionale, per “massimo due esperienze pregresse, già svolte o in corso di esecuzione, in relazione alla realizzazione di uno studio di fattibilità per sistemi/soluzioni successivamente implementati concretamente in ambito Artificial Intelligence/Machine Learning”. I criteri C12 e C14 attribuiscono, in modalità tabellare, fino a 2 punti ciascuno, per cadauna esperienza presso p.a. centrale o p.a. diversa.
Per la concreta attribuzione del punteggio ai parametri qualitativi (quindi, anche per i parametri C11 e C13), la lex specialis prevedeva, all’art.17.2, il cd. del confronto a coppie, altresì con utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP), a sua volta fondato su giudizi espressi in termini di preferenza crescente secondo la cd. scala di Saaty.
Il punteggio complessivo è poi regolato dall’art.17.4 del disciplinare, che prevedeva il metodo cd. aggregativo compensatore, che considera i parametri discrezionali unitamente a quelli tabellari dell’offerta tecnica.
All’esito dell’esame delle referenze esperienziali di -OMISSIS-e -OMISSIS- Italia, la Commissione ha confermato i precedenti punteggi assegnati ai suddetti criteri, rilevando “che le esperienze indicate e riconducibili a società parti del RTI nella nuova e più ridotta composizione, risultano già svolte alla data di presentazione dell’offerta ed assimilabili a quelle riferite nell’Offerta Tecnica a -OMISSIS- S.p.A., avuto riguardo a tutti gli elementi richiesti (punti da -OMISSIS- a n. 8) e a tutti i driver di valutazione riportati al paragrafo 17.1 del Capitolato D’Oneri in corrispondenza dei criteri C11 e C13 (lotto 1)”.
La motivazione addotta risulta autoreferenziale-apodittica e priva di espliciti elementi di confronto, funzionali a fare comprendere le ragioni per cui la Commissione abbia ritenuto le referenze “assimilabili” fra loro, ossia non determinanti una modifica sostanziale dell’offerta, né è consentito tenere conto delle argomentazioni esposte dalle difese delle parti intimate negli scritti difensivi, in ragione della necessità di evitare l’integrazione postuma della motivazione, inammissibile in radice in ragione della natura discrezionale delle relative valutazioni. La questione, del resto, non è meramente formalistica, dal momento che, per quanto già chiarito, l’ammissibilità della modifica dell’offerta è possibile, nel caso di modifica a posteriori e in riduzione della compagine plurisoggettiva, solo entro i confini della “non sostanzialità”. Peraltro, nella circostanza, l’onere motivazionale è tanto più significativo, ove si consideri che le esperienze di -OMISSIS- e quelle di -OMISSIS---OMISSIS-non sono state ritenute “identiche” ma “assimilabili”, talchè, in applicazione del canone generale sancito dall’art.3 l.n.241/90, necessitava una più articolata spiegazione delle valutazioni compiute al fine di attestarne l’assimilabilità. Si reputa quindi fondata la censura sul difetto di motivazione.
Nondimeno, è pure fondata la censura implicante la violazione dell’art.17.2 (e del correlato art.17.4) del capitolato d’oneri. Come poco sopra evidenziato, il capitolato prevedeva, per i criteri di natura qualitativa, assoggettati a modalità discrezionale di assegnazione del punteggio, l’applicazione del metodo cd. del confronto a coppie, come ivi ulteriormente declinato. La Commissione, a valle dell’estromissione di -OMISSIS-, una volta constatata l’assimilabilità (ma non la perfetta identità) fra le referenze di -OMISSIS- e quelle di -OMISSIS---OMISSIS- Italia, avrebbe dovuto fare regredire il procedimento allo stato originario (precedente cioè all’estromissione), procedendo a valutare le offerte tecniche secondo le previsioni del capitolato, a cui la stazione appaltante si era certamente autovincolata e che non potevano essere disapplicate. Tali disposizioni, come detto, prevedono l’utilizzo del metodo del confronto a coppie per i criteri di natura qualitativa afferenti a punteggi assegnati in modalità discrezionale. D’altra parte, la stessa Adunanza Plenaria -OMISSIS-, nel descrivere l’iter procedimentale da tenere a valle dell’estromissione, precisa che si dovrà, all’esito, riprendere “l’ordinario procedimento di gara” (par.13). Peraltro, nella circostanza l’assimilabilità delle referenze non esclude, in linea teorica, che alcune marginali differenze possano sussistere e, come tali, dare luogo ad una differente assegnazione del punteggio in conformità ai criteri stabiliti dal capitolato d’oneri (con il limite dell’immodificabilità in aumento del punteggio in precedenza assegnato).
L’accoglimento dei due motivi di censura sopra descritti consente l’assorbimento dell’ulteriore contestazione afferente al difetto di assimilabilità (in concreto) relativamente ai criteri C11 e C13, in ossequio al principio sancito dall’art.34, co.2 cpa, dovendo la stazione appaltante, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, adottare una nuova determinazione secondo l’iter procedimentale suesposto.
8.4 Con il quarto motivo (sub 3.4), si eccepisce il vizio di eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria e motivazione, nella misura in cui non risulta adeguatamente comprovata la capacità dell’-OMISSIS- in formazione ridotta di fare fronte all’esecuzione dell’impegno assunto in sede d’offerta, pur a seguito della redistribuzione della quota ascrivibile alla mandante -OMISSIS-.
La censura non è suscettibile di favorevole considerazione, nel senso che la parte ricorrente non ha soddisfatto adeguatamente il relativo onus probandi.
A seguito della redistribuzione della quota di -OMISSIS- (10% della commessa), le relative attività sono state trasferite in capo alla mandataria -OMISSIS-(che passa dal 43,5% al 51,5%) e, per la restante parte, alla mandante -OMISSIS-, che passa dal 10% al 12%.
La ricorrente fonda il proprio convincimento sull’assunto generale per cui la Commissione non ha motivato in ordine alla permanenza dell’affidabilità dell’-OMISSIS- in formazione ridotta e, più in particolare, sulla prevista difficolta dell’-OMISSIS- di fare fronte alle attività riferibili all’Area tecnologica e servizi “Open data” (di cui all’art. 3.3 del Capitolato tecnico), per le quali, nella tabella inserita nell’offerta tecnica l’impegno della mandante -OMISSIS- era qualificato come “rilevante” (pallino blu scuro) sia per la voce “Sviluppi” che per la voce “Gestione e Manutenzione”. Nella nuova tabella risultante a valle dell’estromissione, invece, per l’Open data l’impegno di -OMISSIS-è rimasto sul livello “ricorrente” (pallino di colore intermedio) mentre quello di -OMISSIS-restava formulato in termini di “ridotto” (pallino di colore più chiaro).
Al riguardo, si rileva che:
- in ragione dell’articolazione complessiva dei servizi e dell’expertise delle numerose (ben sette) società che compongono l’-OMISSIS-, pure in compagine ridotta, non emergono indizi atti a confutare, sul piano generale, la capacità di esecuzione dell’appalto, e pertanto ben poteva la Commissione, per tale aspetto, limitarsi (rif. verbale n.81) a prendere atto della redistribuzione delle quote di esecuzione già ascrivibili ad -OMISSIS-;
- quanto alle attività di “open data”, non appare di per sé irragionevole la scelta dell’-OMISSIS- di non variare la “legenda” dell’impegno delle varie società (di contenuto meramente descrittivo e non quantitativo), atteso che già le società-OMISSIS- e -OMISSIS- presentavano un livello di impegno “rilevante” e, peraltro, le prestazioni afferenti ai vari servizi ben potevano essere rimodulate, in una logica complessiva e anche compensativa per l’intera gamma di servizi appaltati, alla luce del mutato assetto organizzativo (vieppiù, i servizi open data vengono svolti da tutte le società dell’-OMISSIS-).
8.5 Nel quinto motivo di ricorso (sub 3.5), la ricorrente sostiene che l’-OMISSIS- -OMISSIS-, senza la mandante -OMISSIS-, sarebbe ormai priva dei requisiti speciali di accesso alla gara, nello specifico rappresentati, ai sensi dell’art.7.2 del capitolato d’oneri, dal “fatturato specifico medio annuo per Servizi Applicativi nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.
Come eccepito dalla difesa erariale nella memoria ex art.73 cpa (deposito del 7.3.2026, pag.33), il motivo è inammissibile, in relazione al disposto di cui all’art.34, co.2 cpa, atteso che il gravato provvedimento di aggiudicazione, come risulta per tabulas dalla lettura dell’atto oltre che confermato in sede difensiva, non ha ancora acquisito efficacia ai sensi dell’art.32, co.7 d.lgs.n.50/2016, in attesa del completamento, a cura della stazione appaltante, delle verifiche di rito sugli operatori economici aggiudicatari (inclusa, evidentemente, l’-OMISSIS- -OMISSIS-).
9. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va accolto, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Pertanto, in ragione di quanto precede, occorre:
- disporre l’annullamento del gravato provvedimento di aggiudicazione non efficace, di cui alla nota IP prot.n.-OMISSIS- del 24.11.2025, nella parte in cui ha collocato l’-OMISSIS- -OMISSIS-nella sesta posizione della graduatoria con complessivi 70,8099 punti, fatti salvi i successivi provvedimenti della stazione appaltante, la quale, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, dovrà riavviare il procedimento procedendo - relativamente ai criteri C11 e C13 del par.17 del capitolato d’oneri- alla riattribuzione del punteggio assegnato all’-OMISSIS- -OMISSIS- in applicazione del meccanismo del confronto a coppie, nei termini disciplinati dal capitolato d’oneri. Resta inteso che tale procedimento è finalizzato, in coerenza con l’interesse azionato dalla parte ricorrente, unicamente a determinare, per i criteri in questione, il giusto punteggio da assegnare all’offerta tecnica dell’-OMISSIS- -OMISSIS- a valle dell’estromissione della mandante -OMISSIS-, senza che, per tale effetto, possano discendere modifiche rispetto ai punteggi assegnati alle -OMISSIS- collocate ai primi cinque posti della graduatoria ovvero ad ulteriori concorrenti, non oggetto di contestazione con il presente gravame. Inoltre, in ossequio al vincolo di divieto di modifica sostanziale dell’offerta, all’-OMISSIS- -OMISSIS- non potrà, in ogni caso, essere assegnato un punteggio superiore rispetto a quello già assegnato, per ciascun criterio, alle referenze ascrivibili ad -OMISSIS-, anche laddove quelle palesate da -OMISSIS---OMISSIS-fossero reputate, per taluni aspetti, superiori a quelle esibite da -OMISSIS-;
- dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente (dichiarazione di inefficacia del contratto e relativo subentro), atteso che non consta né l’avvenuta stipula del contratto né l’insorgenza della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (prodromica alla stipula), fermo restando che, in ogni caso:
a) la declaratoria di inefficacia dovrebbe, di regola, ritenersi preclusa nella circostanza, trattandosi di appalto con fondi finanziati dal Piano nazionale di resistenza e resilienza (PNRR), con conseguente applicabilità del regime delineato dall’art.125, co.3 cpa;
b) l’ipotetico subentro non sarebbe di per sé possibile allo stato, non constando neppure l’espletamento delle verifiche di rito in capo all’-OMISSIS- ricorrente, oltre a quelle dell’-OMISSIS- controinteressata;
- respingere, allo stato, la domanda risarcitoria, anche per equivalente, dal momento che la necessità di riavvio del procedimento, nonché di completamento delle verifiche di rito in capo all’-OMISSIS- controinteressata, non sono, ad una prospettiva astratta di valutazione, definitivamente incompatibili con l’attribuzione alla odierna ricorrente del bene della vita (aggiudicazione pro quota, quale sesto graduato, dell’Accordo Quadro).
Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, alla luce delle complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IR, Presidente
OR IL, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IL | AN IR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.