TAR Roma, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 6517
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Decreto presidenziale 2 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 80, c. 5, lett. c-bis), e c. 6, D.Lgs. n. 50/2016 per omessa comunicazione di procedimento penale

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie di grave illecito professionale non sia automatica e sia soggetta a discrezionalità della stazione appaltante. Inoltre, non è stata fornita prova della conoscenza del procedimento penale da parte delle altre società del RTI. L'informazione è comunque pervenuta alla stazione appaltante tramite soggetto qualificato.

  • Rigettato
    Violazione del principio di immodificabilità dell'offerta a seguito dell'estromissione di una mandante

    La Corte ha ritenuto ammissibile la riduzione della compagine del RTI e la conseguente riorganizzazione dell'offerta, purché non sostanziale. Le nuove referenze, maturate prima della scadenza del termine di offerta, sono state considerate assimilabili a quelle originarie e la loro valutazione non ha comportato un aumento del punteggio. L'operato della stazione appaltante è conforme ai principi giurisprudenziali europei e nazionali.

  • Accolto
    Violazione del metodo di valutazione dell'offerta tecnica e difetto di motivazione

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto riapplicare il metodo del confronto a coppie per i criteri discrezionali e che la motivazione sull'assimilabilità delle referenze fosse insufficiente. Si ordina la riattribuzione del punteggio secondo le regole del capitolato, senza modificare i punteggi delle offerte non impugnate e senza superare il punteggio originariamente assegnato.

  • Rigettato
    Deficit istruttorio e motivazionale sulla capacità residua del RTI dopo l'estromissione

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la ricorrente non abbia fornito adeguata prova contraria alla capacità del RTI e che la riorganizzazione delle quote e la valutazione delle attività 'open data' non fossero irragionevoli.

  • Inammissibile
    Mancata dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria dopo l'estromissione

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto l'aggiudicazione non era ancora efficace e le verifiche sui requisiti erano ancora in corso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 6517
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6517
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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