CASS
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2025, n. 16654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16654 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte d'appello di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo la inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato quella di primo grado emessa nei confronti di CI RA, in primo grado condannato per più fatti di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio. In particolare, la Corte del merito ha annullato la condanna per l'oltraggio, assolvendo l'imputato per la ritenuta insussistenza del fatto;
al contempo, ha confermato la condanna per le condotte punite ai sensi dell'art 337 cod. pen., riducendo la pena irrogata alla sola frazione di sanzione comminata per tali reati. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta: Penale Sent. Sez. 6 Num. 16654 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 17/03/2025 - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità delle ipotesi di resistenza ritenute in sentenza, avendo la Corte trascurato di considerare, nel rintracciare i costituti, anche di matrice soggettiva, del reato contestato che le frasi proferite dal ricorrente in occasione dei controlli realizzati dagli operanti presso il domicilio ove lo stesso si trovava costretto agli arresti domiciliari erano prive di alcuna idoneità opposìtiva rìspetto all'atto d'ufficio realizzato dai soggetti qualificati perché prive di funzionalità rispetto alla detta attività, sostanziandosi, di fatto, in un atteggiamento minaccioso comunque slegato dall'attività d'ufficio resa in quel frangente;
- l'avvenuto apprezzamento di circostanze in fatto, quelle riferite dal teste Mancarella, estranee agli episodi contestati con l'imputazione; - l'integrale pretermissione del motivo di appello con Il quale si rivendicava il riconoscimento delle generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del primo motivo di ricorso porta all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento delle altre censure prospettate dall'impugnazione. 2. La situazione in fatto emergente dalle due conformi sentenze di merito non consente di pervenire alla configurazione del reato contestato all'imputato. In disparte le considerazioni spese dalla Corte del merito nel rintracciare, in termini ritenuti coerenti al disposto di cui all'art 337 cod. pen., la giusta ipotesi di reato alla quale ascrivere la regiudicanda (seguendo pedissequamente le quali si sarebbe dovuti pervenire ad una riconduzione della vicenda a giudizio all'egida dell'art 336 cod. pen., da ritenersi errata, per quel che si dirà, ma nel caso esclusa in sentenza all'esito di un percorso argomentativo viziato da manifesta contraddittorietà logico giuridica, anche rispetto al fatto accertato), va messo in evidenza che: - l'atto d'ufficio, riguardo al quale sarebbe stata realizzata l'attività oppositiva contestata a RA, ineriva al controllo relativo alla puntuale esecuzione, da parte del ricorrente, in quel frangente posto agli arresti domiciliari, della relativa misura cautelare;
- le frasi proferite dall'imputato in occasione del detto controllo, oltre che dirette ad offendere gli operanti (ma il dato non assume più rilievo, per la decretata assoluzione in relazione all'oltraggio, originariamente ritenuto dai primo giudice), avevano anche un indubbio contenuto intimidatorio. 3. Tale situazione in fatto, mal si attaglia al reato ritenuto dai giudici del merito. 2 3.1. La peculiarità dell'attività d'ufficio alla quale RA si sarebbe opposto e la stessa contestualità del contegno minaccioso da questi tenuto rispetto alla verifica nella quale si sostanziava la detta azione, finiscono per negare, a priori, ogni effettiva funzionalità oppositiva alla condotta intimidatoria posta in essere dall'imputato: quantomeno dal punto di vista soggettivo, infatti, la valutazione in diritto privilegiata dalla Corte del merito non può essere condivisa, atteso che, rivolgendosi agli operanti con il fare minaccioso descritto nell'imputazione, l'imputato non poteva in alcun modo mirare ad ostacolare l'esecuzione di una verifica — quella relativa alla sua presenza nel domicilio di restrizione- che egli stesso, per forza di cose, con quel determinato contegno, stava inequivocabilmente contribuendo a garantire. In altre parole, rispondendo alla sollecitazione svolta dagli operanti con i toni intimidatori riscontrati, RA, più che opporsi, dava concretezza al controllo relativo alla sua presenza nel domicilio di esecuzione della misura, che, dunque, di certo non provava ad impedire. 3.2. Al più, le intimidazioni verbali prospettate in direzione degli operanti in quel determinato contesto, emendate del dolo specifico proprio della resistenza imputata al ricorrente, avrebbero giustificato un inquadramento del fatto in termini di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 10, cod. pen. non punibile, tuttavia, in assenza di querela. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 612-61 n.10 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela. Così deciso il 17/03/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo la inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato quella di primo grado emessa nei confronti di CI RA, in primo grado condannato per più fatti di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio. In particolare, la Corte del merito ha annullato la condanna per l'oltraggio, assolvendo l'imputato per la ritenuta insussistenza del fatto;
al contempo, ha confermato la condanna per le condotte punite ai sensi dell'art 337 cod. pen., riducendo la pena irrogata alla sola frazione di sanzione comminata per tali reati. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta: Penale Sent. Sez. 6 Num. 16654 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 17/03/2025 - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità delle ipotesi di resistenza ritenute in sentenza, avendo la Corte trascurato di considerare, nel rintracciare i costituti, anche di matrice soggettiva, del reato contestato che le frasi proferite dal ricorrente in occasione dei controlli realizzati dagli operanti presso il domicilio ove lo stesso si trovava costretto agli arresti domiciliari erano prive di alcuna idoneità opposìtiva rìspetto all'atto d'ufficio realizzato dai soggetti qualificati perché prive di funzionalità rispetto alla detta attività, sostanziandosi, di fatto, in un atteggiamento minaccioso comunque slegato dall'attività d'ufficio resa in quel frangente;
- l'avvenuto apprezzamento di circostanze in fatto, quelle riferite dal teste Mancarella, estranee agli episodi contestati con l'imputazione; - l'integrale pretermissione del motivo di appello con Il quale si rivendicava il riconoscimento delle generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del primo motivo di ricorso porta all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento delle altre censure prospettate dall'impugnazione. 2. La situazione in fatto emergente dalle due conformi sentenze di merito non consente di pervenire alla configurazione del reato contestato all'imputato. In disparte le considerazioni spese dalla Corte del merito nel rintracciare, in termini ritenuti coerenti al disposto di cui all'art 337 cod. pen., la giusta ipotesi di reato alla quale ascrivere la regiudicanda (seguendo pedissequamente le quali si sarebbe dovuti pervenire ad una riconduzione della vicenda a giudizio all'egida dell'art 336 cod. pen., da ritenersi errata, per quel che si dirà, ma nel caso esclusa in sentenza all'esito di un percorso argomentativo viziato da manifesta contraddittorietà logico giuridica, anche rispetto al fatto accertato), va messo in evidenza che: - l'atto d'ufficio, riguardo al quale sarebbe stata realizzata l'attività oppositiva contestata a RA, ineriva al controllo relativo alla puntuale esecuzione, da parte del ricorrente, in quel frangente posto agli arresti domiciliari, della relativa misura cautelare;
- le frasi proferite dall'imputato in occasione del detto controllo, oltre che dirette ad offendere gli operanti (ma il dato non assume più rilievo, per la decretata assoluzione in relazione all'oltraggio, originariamente ritenuto dai primo giudice), avevano anche un indubbio contenuto intimidatorio. 3. Tale situazione in fatto, mal si attaglia al reato ritenuto dai giudici del merito. 2 3.1. La peculiarità dell'attività d'ufficio alla quale RA si sarebbe opposto e la stessa contestualità del contegno minaccioso da questi tenuto rispetto alla verifica nella quale si sostanziava la detta azione, finiscono per negare, a priori, ogni effettiva funzionalità oppositiva alla condotta intimidatoria posta in essere dall'imputato: quantomeno dal punto di vista soggettivo, infatti, la valutazione in diritto privilegiata dalla Corte del merito non può essere condivisa, atteso che, rivolgendosi agli operanti con il fare minaccioso descritto nell'imputazione, l'imputato non poteva in alcun modo mirare ad ostacolare l'esecuzione di una verifica — quella relativa alla sua presenza nel domicilio di restrizione- che egli stesso, per forza di cose, con quel determinato contegno, stava inequivocabilmente contribuendo a garantire. In altre parole, rispondendo alla sollecitazione svolta dagli operanti con i toni intimidatori riscontrati, RA, più che opporsi, dava concretezza al controllo relativo alla sua presenza nel domicilio di esecuzione della misura, che, dunque, di certo non provava ad impedire. 3.2. Al più, le intimidazioni verbali prospettate in direzione degli operanti in quel determinato contesto, emendate del dolo specifico proprio della resistenza imputata al ricorrente, avrebbero giustificato un inquadramento del fatto in termini di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 10, cod. pen. non punibile, tuttavia, in assenza di querela. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 612-61 n.10 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela. Così deciso il 17/03/2025.