Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato il [...] a [...]/PR, Brasile, residente in Parte_1
Via Adrianópolis 868, Cruzeiro, São José dos Pinhais/PR, Brasile, in proprio e – unitamente a
– quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, Controparte_1
minorenne, ricorrente Ȃngela ; CP_1
Ȃngela , nata il [...] a [...]/PR, Brasile, residente in [...]
Adrianópolis 868, Cruzeiro, São José dos Pinhais/PR, Brasile, rappresentata dal padre, ricorrente, e dalla madre; Parte_1
, nata l'[...] a [...]/PR, Brasile, residente in [...]
868, Cruzeiro, São José dos Pinhais/PR;
, nato il [...] a [...]/SP, Brasile, residente in [...]
Edson Campos Matesich, 857-B, Santa Felicidade, Curitiba/PR;
nato il [...] a [...]/PR, Brasile, residente in [...]Controparte_3
Francisco Fay Neves 539 – casa 1, Bairro Santa Felicidade, Curitiba/PR;
, nata il [...] a [...]/PR, Brasile, Controparte_4
residente in [...]dos Expedicionários, 1607, Centro, Dracena/SP, Brasile, in proprio e – unitamente a – quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli Controparte_5
minorenni, ricorrenti, e;
CP_6 Controparte_4 Controparte_7
, nata il [...] a [...] , Brasile, residente in Persona_2 Persona_3
Avenida dos Expedicionários, 1607, Centro, Dracena/SP, Brasile, rappresentata dalla madre, ricorrente, e dal padre;
Controparte_4
Avenida dos Expedicionários, 1607, Centro, Dracena/SP, Brasile, rappresentato dalla madre, ricorrente, e dal padre;
Controparte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Troya, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_8
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…]- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al Controparte_8
e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della sentenza dichiarativa della cittadinanza delle persone indicate, e dei relativi certificati attestanti i propri dati anagrafici, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio oltre a rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA se dovute. Salvo ogni altro diritto”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o Persona_4 Persona_4 Persona_5 Persona_6
cfr. certificato negativo di naturalizzazione doc. 4 fascicolo dei ricorrenti) nato a [...]
OR (VR) il 10/03/1851 (cfr. certificato di battesimo doc. 1 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , non costituitosi Controparte_8
nonostante la ritualità della notifica.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_8
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Bonferraro di
OR, all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di nascita/battesimo doc. 1); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si è sposato a Castel D'Ario (MN) in data 01/04/1883 (cfr. doc. 2 fascicolo dei ricorrenti “Estratto per riassunto dal registro degli Atti di Matrimonio) con la sign.ra è da Persona_7
presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del
Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di nascita doc 2 e certificato di matrimonio doc 3).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “[…] gli odierni ricorrenti sono tutti discendenti diretti di nato a [...]_4
di OR (VR) il 10 marzo 1851, da e Persona_8 Per_9
(doc. 1 – certificato di battesimo).
[...]
[…] L'avo cittadino italiano dal 1866, contraeva matrimonio in data 1 aprile Persona_4
1883 a Castel D'Ario (MN) con (doc. 2) prima di emigrare in Brasile Persona_7
e generare in data 25 maggio 1908 il figlio (doc. 3). Persona_10
4) L'avo morirà in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (come Persona_4
attestato dalla Certificazione negativa di naturalizzazione - doc. 4), avendo trasmesso così nel frattempo la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio coniugato nel Persona_10 frattempo con , il 15 agosto 1925 (doc. 5). L'odierno processo concerne Persona_11
ricorrenti che discendono da 2 figli di , che danno origine a 2 diverse linee: Per_10 Per_12
e Persona_13
La linea di discendenza di Per_12
5) Il 26 ottobre 1931 nasceva (doc. 6), sposata il 22 maggio 1954 con Per_12 [...]
(doc. 7). Ella è la madre di tre figli, di cui due sono ricorrenti. Persona_14
6) Primo figlio è , nato il [...] (doc. 8) sposato il 18 Persona_15 dicembre 1976 con (doc. 9). Da questo matrimonio nasceva l'odierno Persona_16
ricorrente , in data 15.06.1978 (doc. 10). Parte_1
7) Quest'ultimo contraeva matrimonio con , in data 2 febbraio 2002 Controparte_1
(doc. 11), generando due figlie che partecipano al processo: , nata Controparte_2
l'8 gennaio 2003 (doc. 12) e , nata il [...] (doc. 13). Persona_17
8) Secondo figlio della coppia e è l'odierno ricorrente Per_12 Persona_14
, nato il [...] (doc. 14). Persona_1
9) Il terzo figlio della coppia e è il ricorrente Per_12 Persona_14 [...]
, nato il [...] (doc. 15), sposato due volte: dapprima con Controparte_3
il 27.10.1986 (doc. 16) e poi con in Persona_18 Persona_19
data 17.09.2021 (doc. 17).
La linea di discendenza di Persona_13
10) Il 31 marzo 1936 nasceva (doc. 18), sposata con in data Persona_13 Persona_20
8 settembre 1956 (doc. 19). Dal matrimonio nasceva, in data 27 giugno 1960, la figlia
[...]
(doc. 20). Parte_2 11) Quest'ultima contraeva matrimonio con , l'8 gennaio 1983 (doc. 21). Dal Persona_21 matrimonio nasceva l'odierna ricorrente , in data 18 Persona_22
luglio 1985 (doc. 22).
12) contraeva matrimonio con , in data 25 luglio 2008, Persona_22 Controparte_5
adottando il nome completo di (doc. 23). Da Persona_23
questo matrimonio nascevano due figli che partecipano al processo: Controparte_7
nato il [...] (doc. 24) e , nata il 2 luglio
[...] Persona_2
2016 (doc. 25)”.
La linea di discendenza è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24), ad eccezione del rapporto di filiazione tra e la minore Controparte_4 [...]
che non risulta provato non essendo stato prodotto nel fascicolo Persona_2
informatico il doc. 25 (atto di nascita della minore) né essendo rinvenibile la prova del vincolo di filiazione da altro documento prodotto.
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da – nipote Per_12 dell'avo – nata il [...] (cfr. doc. 6 fascicolo dei ricorrenti), la quale Persona_4
ha contratto matrimonio con in data 22 maggio 1954 (cfr. doc. 7 Persona_14
fascicolo dei ricorrenti) e ha procreato tre figli, rispettivamente, Persona_15
nato il 23 dicembre 1956, il [...], Persona_1 Controparte_3
nato il [...] .
[...]
Per_ Un secondo passaggio per discendenza materna è quello da sorella di , nata Persona_13
in data 11 aprile 1936, la quale ha avuto, assieme a la figlia Persona_20 [...]
nata il [...]. Parte_2
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nei matrimoni sopra indicati e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Rileva il Tribunale che non è provato il rapporto di filiazione tra la minore
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento a dicembre 2024 e depositando nello stesso mese il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia id immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 6420/2025, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_8
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
Ȃngela , , CP_1 Per_14 Parte_1 Controparte_2 [...]
, Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_9
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite Per_24
di OR (VR) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo