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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FRANCESCO, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2339/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Avv. Difensore_2 C/o L'Avvocatura Comunale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 970/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 6 e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16697 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per l'appellante: “In via preliminare e pregiudiziale l'annullamento della sentenza gravata per violazione di Legge sulle norme regolanti il giusto processo e l'emergenza sanitaria, e per l'effetto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato TARI riferentesi all'annualità 2014. In via principale e nel merito, senza rinuncia a quella preliminare e pregiudiziale, la riforma integrale della Sentenza gravata e per l'effetto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto prescritta la pretesa impositiva TARI riferentesi all'annualità 2014. Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “rigettare l'appello proposto da Ricorrente_1 in quanto inammissibile e comunque infondato, sia in fatto sia in diritto, con la conseguente conferma della piena legittimità del provvedimento impugnato e della sentenza di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”
Motivazione Ricorrente_11.- La sig.ra propone appello alla sentenza n. 970/2022, depositata il 10.11.2022, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina-sez. VI ha respinto il suo ricorso presentato contro l'avviso di accertamento TARI n. 16697/2019, notificatole il 13.1.2020 dal Comune di Latina.
Con tale atto l'ente impositore richiedeva il pagamento del tributo nella misura di € 3.679,00 per l'anno 2014 e di € 5.880,00 per l'anno 2015; la ricorrente ne aveva chiesto il parziale annullamento quanto all'annualità 2014, essendo stato l'atto notificato oltre il termine prescrizionale del 31.12.2019.
L'appellante censura la sentenza di primo grado con due distinti motivi, ai quali resiste con specifiche contestazioni il Comune di Latina. La contribuente ha ulteriormente illustrato il secondo motivo di appello con memoria ex art. 32 d. lgs.
n. 546 del 1992.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della decisione della Corte di primo grado, assunta in violazione dell'art. 27 d.l. n. 137/2020 e dell'art. 111 Cost., perché l'udienza di trattazione dell'8.11.2021 si svolse in modalità “allo stato degli atti”, nonostante in data 25.10.2021 ne fosse stata chiesta la trattazione “in presenza”. In base alla normativa emergenziale sanitaria, sostiene l'appellante, la Corte avrebbe dovuto disporre che la trattazione dell'udienza già fissata avesse luogo in modalità “da remoto” con la presenza di tutte le parti oppure, attesa la richiesta della pubblica udienza, disporre la “trattazione scritta” oppure ancora differire l'udienza al periodo post-emergenziale, ma di certo non procedere alla trattazione “allo stato degli atti”.
Replica il Comune appellato che le disposizioni organizzative emergenziali previste dal Presidente della (allora) Commissione tributaria provinciale di Latina, adottate con decreto n. 2683/2020, erano state prorogate sino al 31.12.2020 e prevedevano che ove fosse stata chiesta la discussione si sarebbe proceduto mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali. Il che è avvenuto nel caso di specie avendo il ricorrente depositato la sua memoria difensiva il 25.10.2021, quattordici giorni prima dell'udienza.
Il motivo non è fondato e va respinto. 2.1.- L'art. 27 del decreto-legge 28.10.2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020, n. 176 disponeva, nel testo applicabile ratione temporis al caso in esame, che fino al
31.12.2021 (termine così prorogato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23.7.2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16.9.2021, n. 126) i capi degli uffici giudiziari tributari adottassero decreti motivati per lo svolgimento da remoto, anche solo parzialmente, delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio (comma 1); in alternativa alla trattazione da remoto, le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza sarebbero passate in decisione allo stato degli atti, a meno che una delle parti non avesse insistito per la discussione con apposita istanza da notificare alla controparti costituite (comma 2, prima parte). In tal caso, se non fosse stato possibile il collegamento da remoto, si sarebbe proceduto mediante trattazione scritta “con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica”; se non fosse stato possibile rispettare questi termini, la controversia sarebbe stata “rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini” (comma 2, seconda parte).
Si desume dal tenore letterale delle richiamate disposizioni che fino al 31.12.2021 le udienze del processo tributario si sarebbero potute tenere o con collegamento da remoto, anche solo parzialmente, qualora il capo dell'ufficio giudiziario avesse adottato specifiche disposizioni in tal senso oppure allo stato degli atti. In questo secondo caso, la causa sarebbe stata trattata da remoto oppure, se non fosse stato possibile, in forma scritta mediante il deposito delle memorie conclusionali e di replica entro termini minimi, il cui rispetto era assicurato anche con l'eventuale rinvio della causa a nuovo ruolo.
In nessun caso, dunque, era prevista la trattazione della causa “in presenza”, come sostiene l'appellante.
2.2.- In ogni caso, la trattazione scritta assicurava il pieno esercizio del diritto di difesa mediante il deposito delle memorie conclusionali e di replica. Facoltà di cui la contribuente si è certamente avvalsa come emerge (i) dall'istanza di discussione presentata in data 25.10.2021 in vista dell'udienza fissata per il giorno 8.11.2021 (nell'istanza viene richiamato il decreto del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Latina prot. 2693 del 2.11.2020, secondo cui “la presente causa passerebbe in decisione sulla base degli atti salvo che, nel caso di fissazione in pubblica udienza, almeno una delle parti insista per la discussione”); (ii) dalla memoria ex art. 32 d. lgs. n. 546 del 1992, depositata il 25.10.2021. Pur non risultando fissato dall'organo giudicante il termine per il deposito delle memorie, quattordici giorni prima dell'udienza la contribuente produsse autonomamente una memoria scritta che illustrava ampiamente le proprie ragioni e controdeduceva a quelle dell'atto di costituzione in giudizio della controparte;
non avendo quest'ultima depositato, a sua volta, alcuna memoria conclusionale, la contribuente non aveva nulla cui replicare. 2.3.- Non si vede, pertanto, in cosa sia consistita la violazione del diritto di difesa lamentato dalla contribuente e, soprattutto, cosa avrebbe potuto replicare alla controparte in più rispetto a quanto già indicato nei propri atti.
3.- Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, 2943 e 2948 c.c., nonché per motivazione contraddittoria e apparente. La Corte di Latina, infatti, affermato che l'ente impositore aveva rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 per aver affidato l'atto di accertamento al servizio postale per la notifica in data 28.12.2019, ha respinto il ricorso ritenendo che la prescrizione del diritto al pagamento del tributo potesse decorrere soltanto dopo il compimento dell'atto impeditivo della decadenza. In tal modo, secondo la contribuente, i giudici di primo grado avrebbero confuso i termini – entrambi di durata quinquennale – stabiliti per la decadenza e la prescrizione, dimenticando però che quest'ultima è atto ricettizio ed è interrotto solo quando l'atto di esercizio del diritto giunge a conoscenza del soggetto obbligato al suo soddisfacimento (nel caso di specie con la notifica dell'atto di accertamento avvenuto il 13.1.2020, a prescrizione già maturata). Tale confusione concettuale sarebbe stata indotta dal richiamo, contenuto negli atti dell'ente impositore, alla sentenza n. 16783/2012 delle Sezioni Unite della Cassazione, seguìta dalla Corte pontina per fondare la propria decisione, senza avvedersi che si tratta di pronuncia riferita alla materia, del tutto particolare e specifica, dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cd. Legge Pinto), la cui normativa è stata interpretata dalla Corte di legittimità nel senso che vi è incompatibilità fra prescrizione e decadenza in quanto riferite al compimento del medesimo atto (la proposizione dell'azione giudiziale).
Il Comune di Latina resiste al motivo di appello osservando che, come correttamente deciso dai giudici di primo grado, solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento può decorrere il termine di prescrizione. Pertanto, impedita la decadenza dal potere di accertamento con il tempestivo esercizio della pretesa impositiva (l'atto di accertamento fu consegnato all'ufficio postale per la notifica in data
28.12.2019), la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo non era affatto compiuta. Anche il secondo motivo di appello non è fondato e va respinto.
3.1.- Al riguardo, non appare fuori luogo premettere le seguenti considerazioni. L'avviso di accertamento è l'atto con cui il soggetto impositore, all'esito di un'attività di controllo sostanziale, manifesta formalmente la sua pretesa al contribuente, determinando il tributo. Il soddisfacimento del credito tributario così determinato ha luogo, invece, mediante la sua riscossione, per spontaneo adempimento del soggetto passivo oppure in forma coattiva. All'atto di accertamento, che è esercizio del potere impositivo, si applicano la disciplina della decadenza (v., da ultimo, in motivazione: Cass. 2.8.2024, n. 21915; 24.8.2022, n. 25204; 19.5.2022, n. 16229) e il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. sez. un. 17.12.2021, n. 40543). Al credito tributario, divenuto definitivo per omessa impugnazione dell'atto di accertamento da parte del contribuente nei termini di legge o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, si applica il regime della prescrizione (Cass. 13.7.2021, n. 32048;
Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397).
In sostanza, come assai recentemente affermato da Cass. 25.12.2025, n. 34118 a p. 3 della motivazione “nell'ordinamento tributario, …, la decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di "recupero" del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/2016, citata da Cass. 16229/2022)”.
3.2.- Nel caso in esame – in cui si controverte della tassa rifiuti, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – per quanto attiene all'accertamento “si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” (l'art. 1, comma 705, l. n. 147 cit.). Esse prevedono che, relativamente ai tributi di propria competenza, gli enti locali “procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente … gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio …, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
La stessa contribuente riconosce che l'avviso di accertamento di cui si discute, passato all'ufficio postale per la notifica in data 28.12.2019, era stato adottato entro il termine di decadenza, che sarebbe spirato il 31.12.2019.
Pacifico, dunque, che il Comune di Latina non è decaduto dal suo potere impositivo per l'anno 2014, indipendentemente da quanto statuito da Cass. sez. un. 2.10.2012, n. 16783 richiamata nella sentenza di primo grado, viene ora in rilievo il principio generale del nostro ordinamento sancito nell'art. 2935 c.c., secondo cui il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che la prescrizione non decorre “nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.)”
(Cass. n. 21915/2024 cit., p. 9 della motivazione). 3.3.- Poiché la (riscossione della) TA.RI. è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazione periodica con scadenza inferiore all'anno
(giurisprudenza costante: v., da ultimo, Cass. 11.12.2025, n. 32384 e le altre pronunce in essa richiamate), alla data del 13.1.2020, quando la contribuente ricevette la notifica dell'avviso di accertamento, non solo non era maturata alcuna prescrizione, ma addirittura non aveva neppure iniziato a decorrere, essendo appena iniziata la decorrenza dei termini per l'impugnativa dell'atto impositivo.
Correttamente, dunque, i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso.
4.- In conclusione, l'appello della contribuente va respinto e la sentenza di primo grado confermata integralmente, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese processuali.
5.- Le spese processuali del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014, tab. 24 allegata, vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte tributaria di secondo grado del Lazio – sezione XIV, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
- respinge l'appello della contribuente Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna la contribuente a rifondere al Comune di Latina le spese processuali del grado, liquidate in € 1.950,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della XIV sezione tenute il 10 dicembre 2025 e l'8 gennaio 2026.
Il Presidente est. Francesco Oddi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FRANCESCO, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2339/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Avv. Difensore_2 C/o L'Avvocatura Comunale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 970/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 6 e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16697 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per l'appellante: “In via preliminare e pregiudiziale l'annullamento della sentenza gravata per violazione di Legge sulle norme regolanti il giusto processo e l'emergenza sanitaria, e per l'effetto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato TARI riferentesi all'annualità 2014. In via principale e nel merito, senza rinuncia a quella preliminare e pregiudiziale, la riforma integrale della Sentenza gravata e per l'effetto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto prescritta la pretesa impositiva TARI riferentesi all'annualità 2014. Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “rigettare l'appello proposto da Ricorrente_1 in quanto inammissibile e comunque infondato, sia in fatto sia in diritto, con la conseguente conferma della piena legittimità del provvedimento impugnato e della sentenza di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”
Motivazione Ricorrente_11.- La sig.ra propone appello alla sentenza n. 970/2022, depositata il 10.11.2022, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina-sez. VI ha respinto il suo ricorso presentato contro l'avviso di accertamento TARI n. 16697/2019, notificatole il 13.1.2020 dal Comune di Latina.
Con tale atto l'ente impositore richiedeva il pagamento del tributo nella misura di € 3.679,00 per l'anno 2014 e di € 5.880,00 per l'anno 2015; la ricorrente ne aveva chiesto il parziale annullamento quanto all'annualità 2014, essendo stato l'atto notificato oltre il termine prescrizionale del 31.12.2019.
L'appellante censura la sentenza di primo grado con due distinti motivi, ai quali resiste con specifiche contestazioni il Comune di Latina. La contribuente ha ulteriormente illustrato il secondo motivo di appello con memoria ex art. 32 d. lgs.
n. 546 del 1992.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della decisione della Corte di primo grado, assunta in violazione dell'art. 27 d.l. n. 137/2020 e dell'art. 111 Cost., perché l'udienza di trattazione dell'8.11.2021 si svolse in modalità “allo stato degli atti”, nonostante in data 25.10.2021 ne fosse stata chiesta la trattazione “in presenza”. In base alla normativa emergenziale sanitaria, sostiene l'appellante, la Corte avrebbe dovuto disporre che la trattazione dell'udienza già fissata avesse luogo in modalità “da remoto” con la presenza di tutte le parti oppure, attesa la richiesta della pubblica udienza, disporre la “trattazione scritta” oppure ancora differire l'udienza al periodo post-emergenziale, ma di certo non procedere alla trattazione “allo stato degli atti”.
Replica il Comune appellato che le disposizioni organizzative emergenziali previste dal Presidente della (allora) Commissione tributaria provinciale di Latina, adottate con decreto n. 2683/2020, erano state prorogate sino al 31.12.2020 e prevedevano che ove fosse stata chiesta la discussione si sarebbe proceduto mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali. Il che è avvenuto nel caso di specie avendo il ricorrente depositato la sua memoria difensiva il 25.10.2021, quattordici giorni prima dell'udienza.
Il motivo non è fondato e va respinto. 2.1.- L'art. 27 del decreto-legge 28.10.2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020, n. 176 disponeva, nel testo applicabile ratione temporis al caso in esame, che fino al
31.12.2021 (termine così prorogato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23.7.2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16.9.2021, n. 126) i capi degli uffici giudiziari tributari adottassero decreti motivati per lo svolgimento da remoto, anche solo parzialmente, delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio (comma 1); in alternativa alla trattazione da remoto, le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza sarebbero passate in decisione allo stato degli atti, a meno che una delle parti non avesse insistito per la discussione con apposita istanza da notificare alla controparti costituite (comma 2, prima parte). In tal caso, se non fosse stato possibile il collegamento da remoto, si sarebbe proceduto mediante trattazione scritta “con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica”; se non fosse stato possibile rispettare questi termini, la controversia sarebbe stata “rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini” (comma 2, seconda parte).
Si desume dal tenore letterale delle richiamate disposizioni che fino al 31.12.2021 le udienze del processo tributario si sarebbero potute tenere o con collegamento da remoto, anche solo parzialmente, qualora il capo dell'ufficio giudiziario avesse adottato specifiche disposizioni in tal senso oppure allo stato degli atti. In questo secondo caso, la causa sarebbe stata trattata da remoto oppure, se non fosse stato possibile, in forma scritta mediante il deposito delle memorie conclusionali e di replica entro termini minimi, il cui rispetto era assicurato anche con l'eventuale rinvio della causa a nuovo ruolo.
In nessun caso, dunque, era prevista la trattazione della causa “in presenza”, come sostiene l'appellante.
2.2.- In ogni caso, la trattazione scritta assicurava il pieno esercizio del diritto di difesa mediante il deposito delle memorie conclusionali e di replica. Facoltà di cui la contribuente si è certamente avvalsa come emerge (i) dall'istanza di discussione presentata in data 25.10.2021 in vista dell'udienza fissata per il giorno 8.11.2021 (nell'istanza viene richiamato il decreto del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Latina prot. 2693 del 2.11.2020, secondo cui “la presente causa passerebbe in decisione sulla base degli atti salvo che, nel caso di fissazione in pubblica udienza, almeno una delle parti insista per la discussione”); (ii) dalla memoria ex art. 32 d. lgs. n. 546 del 1992, depositata il 25.10.2021. Pur non risultando fissato dall'organo giudicante il termine per il deposito delle memorie, quattordici giorni prima dell'udienza la contribuente produsse autonomamente una memoria scritta che illustrava ampiamente le proprie ragioni e controdeduceva a quelle dell'atto di costituzione in giudizio della controparte;
non avendo quest'ultima depositato, a sua volta, alcuna memoria conclusionale, la contribuente non aveva nulla cui replicare. 2.3.- Non si vede, pertanto, in cosa sia consistita la violazione del diritto di difesa lamentato dalla contribuente e, soprattutto, cosa avrebbe potuto replicare alla controparte in più rispetto a quanto già indicato nei propri atti.
3.- Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, 2943 e 2948 c.c., nonché per motivazione contraddittoria e apparente. La Corte di Latina, infatti, affermato che l'ente impositore aveva rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 per aver affidato l'atto di accertamento al servizio postale per la notifica in data 28.12.2019, ha respinto il ricorso ritenendo che la prescrizione del diritto al pagamento del tributo potesse decorrere soltanto dopo il compimento dell'atto impeditivo della decadenza. In tal modo, secondo la contribuente, i giudici di primo grado avrebbero confuso i termini – entrambi di durata quinquennale – stabiliti per la decadenza e la prescrizione, dimenticando però che quest'ultima è atto ricettizio ed è interrotto solo quando l'atto di esercizio del diritto giunge a conoscenza del soggetto obbligato al suo soddisfacimento (nel caso di specie con la notifica dell'atto di accertamento avvenuto il 13.1.2020, a prescrizione già maturata). Tale confusione concettuale sarebbe stata indotta dal richiamo, contenuto negli atti dell'ente impositore, alla sentenza n. 16783/2012 delle Sezioni Unite della Cassazione, seguìta dalla Corte pontina per fondare la propria decisione, senza avvedersi che si tratta di pronuncia riferita alla materia, del tutto particolare e specifica, dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cd. Legge Pinto), la cui normativa è stata interpretata dalla Corte di legittimità nel senso che vi è incompatibilità fra prescrizione e decadenza in quanto riferite al compimento del medesimo atto (la proposizione dell'azione giudiziale).
Il Comune di Latina resiste al motivo di appello osservando che, come correttamente deciso dai giudici di primo grado, solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento può decorrere il termine di prescrizione. Pertanto, impedita la decadenza dal potere di accertamento con il tempestivo esercizio della pretesa impositiva (l'atto di accertamento fu consegnato all'ufficio postale per la notifica in data
28.12.2019), la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo non era affatto compiuta. Anche il secondo motivo di appello non è fondato e va respinto.
3.1.- Al riguardo, non appare fuori luogo premettere le seguenti considerazioni. L'avviso di accertamento è l'atto con cui il soggetto impositore, all'esito di un'attività di controllo sostanziale, manifesta formalmente la sua pretesa al contribuente, determinando il tributo. Il soddisfacimento del credito tributario così determinato ha luogo, invece, mediante la sua riscossione, per spontaneo adempimento del soggetto passivo oppure in forma coattiva. All'atto di accertamento, che è esercizio del potere impositivo, si applicano la disciplina della decadenza (v., da ultimo, in motivazione: Cass. 2.8.2024, n. 21915; 24.8.2022, n. 25204; 19.5.2022, n. 16229) e il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. sez. un. 17.12.2021, n. 40543). Al credito tributario, divenuto definitivo per omessa impugnazione dell'atto di accertamento da parte del contribuente nei termini di legge o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, si applica il regime della prescrizione (Cass. 13.7.2021, n. 32048;
Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397).
In sostanza, come assai recentemente affermato da Cass. 25.12.2025, n. 34118 a p. 3 della motivazione “nell'ordinamento tributario, …, la decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di "recupero" del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/2016, citata da Cass. 16229/2022)”.
3.2.- Nel caso in esame – in cui si controverte della tassa rifiuti, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – per quanto attiene all'accertamento “si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” (l'art. 1, comma 705, l. n. 147 cit.). Esse prevedono che, relativamente ai tributi di propria competenza, gli enti locali “procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente … gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio …, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
La stessa contribuente riconosce che l'avviso di accertamento di cui si discute, passato all'ufficio postale per la notifica in data 28.12.2019, era stato adottato entro il termine di decadenza, che sarebbe spirato il 31.12.2019.
Pacifico, dunque, che il Comune di Latina non è decaduto dal suo potere impositivo per l'anno 2014, indipendentemente da quanto statuito da Cass. sez. un. 2.10.2012, n. 16783 richiamata nella sentenza di primo grado, viene ora in rilievo il principio generale del nostro ordinamento sancito nell'art. 2935 c.c., secondo cui il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che la prescrizione non decorre “nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.)”
(Cass. n. 21915/2024 cit., p. 9 della motivazione). 3.3.- Poiché la (riscossione della) TA.RI. è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazione periodica con scadenza inferiore all'anno
(giurisprudenza costante: v., da ultimo, Cass. 11.12.2025, n. 32384 e le altre pronunce in essa richiamate), alla data del 13.1.2020, quando la contribuente ricevette la notifica dell'avviso di accertamento, non solo non era maturata alcuna prescrizione, ma addirittura non aveva neppure iniziato a decorrere, essendo appena iniziata la decorrenza dei termini per l'impugnativa dell'atto impositivo.
Correttamente, dunque, i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso.
4.- In conclusione, l'appello della contribuente va respinto e la sentenza di primo grado confermata integralmente, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese processuali.
5.- Le spese processuali del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014, tab. 24 allegata, vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte tributaria di secondo grado del Lazio – sezione XIV, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
- respinge l'appello della contribuente Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna la contribuente a rifondere al Comune di Latina le spese processuali del grado, liquidate in € 1.950,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della XIV sezione tenute il 10 dicembre 2025 e l'8 gennaio 2026.
Il Presidente est. Francesco Oddi