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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/11/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Costantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3060/2018 tra
(C.F. ), nato il [...], assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DANIELE BERARDI
ATTORE
e
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
EL AC
CONVENUTO
Nonché nei confronti di
(CF: ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro
[...] stradale avvenuto in data 12 luglio 2017 alle ore 16:00 in Monterotondo, nel corso del quale il motociclo Yamaha Virago da lui condotto si scontrava con l'autovettura Audi condotta da
. Controparte_2
Si è costituita in giudizio la Compagnia assicurativa, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Nel merito, la Compagnia assicurativa ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore, sia con riferimento all'an che al quantum, negando in particolare la dinamica dei fatti per come descritta da parte attrice e attribuendo a quest'ultima la responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente.
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. Controparte_2
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni, CTU medica e CTU sui danni al motociclo e loro compatibilità con il sinistro. All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo, per essere nuovamente trattenuta in decisione da questo Giudice in data
7 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va detto che ha formulato domanda risarcitoria ex art. 144 d.lgs. Parte_1
209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile e nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, in qualità di responsabile civile del danno, avendo così regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass.
Non può essere accolta la richiesta avanzata dalla Compagnia assicurativa di declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per mancata collaborazione dell'attore in sede stragiudiziale, posto che ha tempestivamente inviato alla società odierna Parte_1
convenuta la denuncia di sinistro corredata dalla documentazione necessaria. Per altro verso, la Compagnia non ha richiesto alcuna integrazione alla controparte. L'attore ha poi posto a disposizione il mezzo per le necessarie verifiche da parte di
[...]
. Controparte_1 Nel merito, risulta provato, all'esito dell'istruttoria espletata, che in data 12 luglio 2017, alle ore 16:00, transitava a bordo del proprio motociclo Yamaha Virago lungo Parte_1
via Alcide de Gasperi in Monterotondo, strada principale con diritto di precedenza. Nel contempo, l'autovettura Audi A3 condotta da transitava lungo via Nilde Controparte_2
Iotti e giungeva all'intersezione con via De Gasperi, fermandosi al segnale di STOP.
Immediatamente dopo, l'auto riprendeva la marcia e svoltava a sinistra in via Aniene
(prosecuzione di via De Gasperi) proprio mentre sopraggiungeva il motociclo dell'attore che, in quel frangente, frenava e sbandava, andando a colpire lo sportello laterale sinistro dell'Audi e cadendo a terra. La descritta dinamica dei fatti è stata confermata dai testimoni escussi, , e , tutti presenti al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
momento dei fatti in quanto automobilisti che si trovavano sulla medesima intersezione stradale.
I fatti così ricostruiti sono peraltro compatibili con le fotografie dei danni ai veicoli.
Quanto al punto d'impatto, parte convenuta lo ha collocato, non già nell'intersezione tra le due strade, bensì in via Aniene, dopo che la manovra dell'Audi A3 di svolta a sinistra ed immissione nella strada principale era già stata completata e per tale ragione ha attribuito la causa del sinistro al motociclista che, viaggiando a velocità eccessiva, avrebbe sbandato e colpito la vettura dopo che questa aveva già ultimato la svolta.
Sul punto, si osserva quanto segue.
E' certamente da escludersi che l'attore viaggiasse a velocità sostenuta, posto che la teste nulla ha saputo riferire sul punto, il testimone a riferito “non so indicare la Tes_3 Tes_2
velocità esatta ma non andava veloce” e il testimone che al momento del fatto Tes_1 viaggiava dietro la moto dell'attore, ha dichiarato che il motociclo viaggiava sicuramente a bassa velocità “in quanto mi lamentavo che andasse piano”.
Quanto all'individuazione del punto d'impatto e alle ragioni dello scontro tra i due veicoli
è possibile ricavare tali elementi dal portato dichiarativo dei testimoni.
In particolare, secondo quanto riferito dai testimoni e l'auto di Tes_1 Tes_2 CP_2 impegnava l'incrocio nel momento esatto in cui si approssimava (si vedano le Parte_1
dichiarazioni dei due citati testi: “l'autovettura ripartiva mentre giungeva la moto”; “l'Audi ripartiva immettendosi su via A. De Gasperi e svoltava a sinistra mentre la moto sopraggiungeva”)
e l'attore era pertanto costretto ad effettuare una brusca frenata per evitare l'impatto (“ho sentito il clacson e la frenata”). A seguito di tale brusca frenata, come confermato da tutti i testi, il motociclo sbandava e cadeva, andando ad impattare sul fianco sinistro dell'Audi.
L'impatto, secondo quanto riferito dalla testimone , avveniva all'interno della corsia Tes_3
di marcia dell'Audi.
In punto di diritto, giova rammentarsi che in caso di scontro tra veicoli viene in rilievo la presunzione di concorrente responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
È altresì consolidato l'orientamento secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, stante la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, escludere la responsabilità dell'altro, essendo tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (cfr., ex multis, Cass. 16.05.2008, n. 12444).
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi provata la responsabilità di in Controparte_2
ordine alla determinazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c.: invero, egli ha arrestato la marcia al segnale di STOP per un brevissimo lasso di tempo, ripartendo nonostante il sopraggiungere del motociclo (ben visibile in orario diurno e in assenza di pioggia) ed impegnando così l'incrocio senza accertarsi che vi fossero le condizioni per svoltare in sicurezza. La sua condotta, pertanto, non si è conformata alle regole dettate dal
Codice della Strada nella parte in cui si prevede che“i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti […] devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale” (art. 145 C.d.S.) e “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
(art. 154 C.d.S.).
D'altra parte - pur dovendosi rammentare che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il Giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell'altro veicolo coinvolto, potendo l'eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l'affermazione di una colpa concorrente - nel caso in esame non è ravvisabile alcun profilo di colpa nel comportamento tenuto da al momento del Parte_1
sinistro, essendo emerso che egli percorreva la propria corsia di marcia a velocità moderata ed aveva certamente la precedenza sui veicoli che si immettevano nell'incrocio da via Iotti.
Inoltre, nell'avvistare l'Audi che impegnava l'incrocio, l'attore ha attivato il segnale sonoro per segnalare il pericolo e ha avviato una frenata d'emergenza per evitare l'impatto, facendo dunque tutto il possibile per scongiurare l'evento poi verificatosi.
Nessuna condotta alternativa era dunque esigibile dal motociclista.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, del tutto irrilevante è la circostanza che l'impatto sia avvenuto nella corsia di marcia dell'autovettura, dopo che la manovra di immissione di via
Aniene era stata da quest'ultima completata: vi è infatti prova del nesso eziologico tra la condotta di guida di e i danni subiti dall'attore, stante la sussistenza di un ruolo CP_2
di efficienza causale tra l'imprudente manovra di svolta a sinistra operata dal convenuto e la frenata d'emergenza (necessariamente e correttamente) effettuata da alla quale Parte_1
è conseguita la perdita di controllo del motociclo da parte di quest'ultimo e il conseguente scontro con l'Audi A3. In tale quadro, il fatto che l'impatto si sia verificato, non già nell'intersezione tra le due strade, bensì in via Aniene, non dimostra affatto l'assenza di responsabilità di ma è unicamente da ricondursi al corretto tentativo posto in CP_2
essere da di evitare l'incidente (come detto, dovuto alla condotta imprudente di Parte_1 che aveva impegnato l'incrocio mentre il motociclo stava sopraggiungendo, CP_2
negandogli quindi la precedenza): grazie alla frenata di emergenza posta in essere dal motociclista, infatti, lo scontro tra i veicoli non si è verificato esattamente al centro dell'incrocio, ove sarebbe avvenuto con maggiore violenza, bensì pochi metri oltre lo stesso a seguito di sbandamento.
Accertata, per le anzidette ragioni, la responsabilità esclusiva della parte convenuta, deve procedersi alla liquidazione dei danni subiti dall'attore.
Quanto ai danni riscontrati sulla persona dell'attore in conseguenza del sinistro, questi sono stati accertati dalla c.t.u. medico legale a firma del dott. le cui conclusioni Persona_1
sono da condividersi. In particolare, dalla consulenza emergono le seguenti conseguenze traumatiche per la persona dell'attore:
“SPALLA SINISTRA: lieve dismorfismo del profilo articolare per angolatura distale dei monconi ossei, dolore alla digito pressione profonda in corrispondenza della proiezione cutanea della clavicola ed in sede superiore, lieve ipotonotrofia della muscolatura del cingolo scapolare, limitazione funzionale dei movimenti che risultano ridotti di circa 1/5 nella retropulsione ed ai gradi estremi nelle altre escursioni, apprezzabile deficit di forza nei movimenti contro resistenza.
EMITORACE SINISTRO: dolore alla digito pressione profonda in senso antero posteriore e maggiormente in senso latero laterale, limitazione funzionale dei movimenti del busto che risultano ridotti di circa 1/5 nell'inclinazione, impaccio nell'esecuzione di profondi atti respiratori per insorgenza di fitte dolorose.”
Tale è la diagnosi: “esiti di frattura scomposta della clavicola sinistra con residue algie e limitazione funzionale dei movimenti, esiti di frattura della ii - iii - iv - v - vi costa sinistra con residue algie, limitazione funzionale dei movimenti del busto ed respiratorio”.
In ragione di quanto sopra, il CTU ha accertato la presenza di un'invalidità temporanea al
100% per 20 giorni e un'invalidità temporanea al 50% per 20 giorni, nonché un'invalidità permanente pari all'8%.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico. Pare opportuno evidenziarsi, pertanto, come le pronunce delle Sezioni Unite, accogliendo una nozione unitaria di danno non patrimoniale, abbiano escluso una autonoma rilevanza delle voci del danno morale e del danno esistenziale, al contempo precisando che il risarcimento integrale deve ricomprendere anche il profilo delle sofferenze morali e delle ripercussioni negative sulla qualità della vita del danneggiato (in questo senso, più di recente, cfr. altresì Cass., 24.11.2014, n. 20111; Cass., 13.08.2015, n. 16788; Cass., 4.03.2016, n.
4359).
Le Sezioni Unite hanno affermato, in particolare, che “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni micropermanenti riportate nell'ambito di un sinistro stradale, devono essere applicati i principi di cui all'art. 139 Codice delle
Assicurazioni.
Sulla scorta di tali principi, tenuto conto che al momento della stabilizzazione dei postumi
(ovvero al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, 40 giorni dopo il sinistro) il soggetto danneggiato aveva 66 anni, si ritiene equo riconoscere all'attore, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 1.685,40 in moneta attuale, adottando una indennità giornaliera di euro 56,18 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuita per i giorni di inabilità temporanea parziale.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, pari all'8%, lo stesso deve liquidarsi nella misura di euro 11.653,29.
In merito al danno morale, deve richiamarsi, invero, quanto anche ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25164/2020), secondo cui l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Ebbene, nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della c.t.u. medico legale. Il danno morale, invece, non è stato in alcun modo allegato né risulta essere stato oggetto di domanda. Deve peraltro escludersi che l'allegazione possa ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo a tal fine necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato;
nulla invece lo stesso ha allegato in termini di sofferenza interiore.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare il solo danno biologico. A fortiori, non sono ravvisabili ragioni per riconoscersi alcuna c.d. personalizzazione del danno, legata a peculiari e specifiche circostanze soggettive, nel caso di specie non allegate, né dimostrate.
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'attore un risarcimento complessivo pari ad euro 13.338,69 a titolo di danno non patrimoniale.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del sinistro
(12 luglio 2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Passando ai danni patrimoniali, questi devono essere liquidati come segue.
Quanto al rimborso delle spese mediche sostenute, queste risultano documentate e congrue, nella misura di 204,00 euro. I danni al motociclo di sono stati accertati dalla c.t.u. affidata all'ing. Parte_1 Persona_2
il quale, mediante computo metrico estimativo, ha stimato il costo delle riparazioni in euro
2.600,00, ritenendo i danni compatibili con il sinistro oggetto della causa.
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento delle spese legali stragiudiziali, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto (quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, «in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio 2017, n. 16990)” (Cass., ord. n. 24481 del 4.11.2020; cfr. altresì Cass., ord n. 2644/2018).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi provato lo svolgimento di attività stragiudiziale, così come la sua utilità, considerate le contestazioni sollevate dalla compagnia convenuta sia in punto di an che di quantum.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene di poter riconoscere le spese sostenute dall'attore per la predetta attività stragiudiziale, a titolo di danno emergente, per la cui liquidazione può farsi riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014: tali spese possono pertanto essere liquidate in complessivi euro 1.985,00 oltre accessori, somma liquidata in moneta attuale, sulla quale sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite del procedimento, tra cui rientrano anche, nella voce “spese”, i compensi al
CTP, seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attore e a carico solidale dei convenuti, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum (e non del petitum) e dell'attività difensiva espletata.
Considerata la non particolare complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta, si ritiene congruo liquidare un importo basato sui valori medi, tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
In ragione dei criteri poc'anzi indicati si liquidano euro 4.309,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita: - condanna e , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di della somma di Parte_1
euro 13.338,69 a titolo di danno non patrimoniale e della somma di euro 2.804,00 a titolo di danno patrimoniale, per le causali e oltre accessori come da parte motiva, e della somma di euro 1.985,00 oltre accessori, a titolo di spese stragiudiziali, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
- condanna e in solido a Controparte_2 Controparte_1
rifondere l'attore delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.309,00 per spese ed euro
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Tivoli, il 28.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Costantino