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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1021/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3820/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051892922053992737 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7394/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3820/2025 Municipia SpA ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 15351/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della stessa.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato, nei confronti di IC e del CO, la comunicazione preventiva d'Iscrizione del Fermo Amministrativo n. 202374051892922053992737, notificato in data
28/09/2023, relativa al mancato pagamento della prodromica ingiunzione di pagamento
202174051400461912334353, notificata in data 03/02/2022, relativa al tributo TARI anno d'imposta 2014,
€ 1.223,27, eccependo la mancata notifica dei prodromici Atti e la conseguente prescrizione del credito azionato di spettanza del Comune di Giugliano in Campania.
Non si era costituita Municipia SpA;
né il Comune
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica di atti presupposti.
Con l'appello in esame si produce la prodromica ingiunzione di pagamento n. 202174051400461912334353 sottesa al Preavviso di Fermo Amministrativo impugnato, che si sostiene notificata in data 03/02/2022, a mani del portiere, in qualità di persona autorizzata a ricevere l'atto, sig. Nominativo_2, che ne sottoscrisse la relata, a mezzo Racc. semplice AR n. RLB0000115010. Di tale produzione si sostiene la possibilità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul novellato art. 58, stante la preesistenza del giudizio al 4 gennaio 2024.
Si è costituito il contribuente sostenendo che alla data della dedotta notifica del 3 febbraio 20222 il credito si era già prescritto, in quanto il relativo diritto non era stato esercitato nei termini decadenziali e/o di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente valutato se sia possibile o meno la produzione in II grado della prova della notifica degli atti presupposti, ed in proposito la Corte Costituzionale, con sentenza 36/2025 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale “dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220(Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”. All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica come sopra riportata, dovendosi richiamare sul punto i principi consolidati in tema di notifica a mani del portiere.
A fronte di ciò va rilevato, in aderenza al costante insegnamento di legittimità, che la mancata impugnazione dell'atto presupposto consolida la pretesa creditoria impedendo la rilevabilità dell'eventuale decorso di termini decadenziali e/o di prescrizione;
potendosi solo lamentare, nell'impugnazione del successivo atto vizi propri di questo o l'avvento decorso di termini di prescrizione rispetto alla pregressa notifica.
L'appello va pertanto accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza del contribuente, e vanno liquidate come in dispositivo;
nulla per il I grado
P.Q.M.
Accoglie l'appello di Municipia SpA, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 430,00 oltre accessori e Cut;
nulla per il I grado Il Presidente est
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3820/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15351/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051892922053992737 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7394/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3820/2025 Municipia SpA ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 15351/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della stessa.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato, nei confronti di IC e del CO, la comunicazione preventiva d'Iscrizione del Fermo Amministrativo n. 202374051892922053992737, notificato in data
28/09/2023, relativa al mancato pagamento della prodromica ingiunzione di pagamento
202174051400461912334353, notificata in data 03/02/2022, relativa al tributo TARI anno d'imposta 2014,
€ 1.223,27, eccependo la mancata notifica dei prodromici Atti e la conseguente prescrizione del credito azionato di spettanza del Comune di Giugliano in Campania.
Non si era costituita Municipia SpA;
né il Comune
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica di atti presupposti.
Con l'appello in esame si produce la prodromica ingiunzione di pagamento n. 202174051400461912334353 sottesa al Preavviso di Fermo Amministrativo impugnato, che si sostiene notificata in data 03/02/2022, a mani del portiere, in qualità di persona autorizzata a ricevere l'atto, sig. Nominativo_2, che ne sottoscrisse la relata, a mezzo Racc. semplice AR n. RLB0000115010. Di tale produzione si sostiene la possibilità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul novellato art. 58, stante la preesistenza del giudizio al 4 gennaio 2024.
Si è costituito il contribuente sostenendo che alla data della dedotta notifica del 3 febbraio 20222 il credito si era già prescritto, in quanto il relativo diritto non era stato esercitato nei termini decadenziali e/o di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente valutato se sia possibile o meno la produzione in II grado della prova della notifica degli atti presupposti, ed in proposito la Corte Costituzionale, con sentenza 36/2025 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale “dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220(Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”. All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica come sopra riportata, dovendosi richiamare sul punto i principi consolidati in tema di notifica a mani del portiere.
A fronte di ciò va rilevato, in aderenza al costante insegnamento di legittimità, che la mancata impugnazione dell'atto presupposto consolida la pretesa creditoria impedendo la rilevabilità dell'eventuale decorso di termini decadenziali e/o di prescrizione;
potendosi solo lamentare, nell'impugnazione del successivo atto vizi propri di questo o l'avvento decorso di termini di prescrizione rispetto alla pregressa notifica.
L'appello va pertanto accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza del contribuente, e vanno liquidate come in dispositivo;
nulla per il I grado
P.Q.M.
Accoglie l'appello di Municipia SpA, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 430,00 oltre accessori e Cut;
nulla per il I grado Il Presidente est