Art. 18.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede all'istruttoria di sua competenza entro un mese dalla comunicazione delle localizzazioni, richiedendo il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nella composizione di cui all' articolo 4, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e, ove necessario, il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichita'.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede all'istruttoria di sua competenza entro un mese dalla comunicazione delle localizzazioni, richiedendo il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nella composizione di cui all' articolo 4, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e, ove necessario, il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichita'.