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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/06/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 5723/2024 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai dott.ri Michele Giampalmo e G. Mastropietro
- resistente -
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, la società ha proposto opposizione avverso il Parte_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022006447/DDL del 16.03.2023, notificato in data
31.03.2023, che ha quantificato un'inadempienza contributiva pari ad €.417.286,15, di cui
€.282.772,94 per contributi previdenziali non versati e €.134.513,21 per somme aggiuntive, a seguito degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, dei funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di CP_2 CP_1
Parte ricorrente ha dedotto che nel predetto verbale sono state segnalate le seguenti irregolarità:
1) omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel Libro Unico del Lavoro (violazione art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 21.08.2008);
pagina 1 di 5 2) effettuato infedeli registrazioni per n. 100 lavoratori subordinati per mesi n. 84 (violazione art. 3 comma 3 D.L.12/2002 convertito dalla legge n. 73 del 23.04.2002, come modificato dall'art. 22 comma 1 D.lgs n. 151/2015);
3) impiegato n. 1 lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (violazione art. 3 comma 3 D.L.12/2002 convertito dalla legge n. 73 del
23.04.2002, come modificato dall'art. 22 comma 1 D.lgs n. 151/2015);
4) impedito ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio dei propri poteri ed in particolare aver fornito parte della documentazione richiesta (violazione art. 3 comma 1 e 2 D.L. 11.05.1983 convertito con Legge n. 683/1983.
E che, dunque, con il predetto verbale si è provveduto “- al recupero della contribuzione relativa all'anno 2022 fino a tutto il III trimestre dello stesso anno;
- all'implementazione della posizione assicurativa del lavoratori per l'anno 2022 così come riportato nei DMAG allegati;
- al recupero dei contributi relativi al lavoro irregolare per gli anni dal 2018 al III Trimestre dell'anno 2022; - all'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati all come indicati nelle tabelle precedenti e CP_3
negli elenchi che si allegano e formano parte integrante dello stesso verbale, ed al recupero delle relative prestazioni indebitamente erogate;
- al recupero dei benefici contributivi”.
Detto verbale è stato impugnato dalla ricorrente in data 28.08.2023 dinanzi l'ente accertatore.
La ha respinto le eccezioni sollevate, con provvedimento del Controparte_4
7.03.2024. Con Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha evocato in giudizio l e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
DICHIARARE NULLO il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006447/DDL del
16.03.2023 per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi, previa sospensione dell'efficacia dello stesso, e DICHIARARE altresì NULLI tutti gli atti presupposti e conseguenti”. Vinte le spese di lite. Con Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva.
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Giova premettere che, in termini generali, l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e s'identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Segnatamente, nelle azioni di mero accertamento, quale è quella di specie, tale risultato coincide con la pagina 2 di 5 rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza (o consistenza) del diritto.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, è sussistente l'interesse diretto e immediato ad agire con azione di accertamento negativo al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive oppure l'insussistenza della iscrizione a Gestioni dell . CP_6 CP_2
In questi ultimi casi, i verbali ispettivi compiuti dai funzionari dell' costituiscono atti conclusivi CP_2
del procedimento accertativo, cui può seguire, in caso di omesso pagamento degli importi richiesti a titolo di omessa contribuzione, l'emissione di avviso di addebito.
Pertanto, avverso gli accertamenti effettuati dagli uffici degli enti previdenziali è possibile per il debitore proporre un'azione di accertamento (negativo) tendente ad acclarare l'insussistenza della pretesa contributiva.
Tale possibilità trova un preciso riscontro normativo nell'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Logico corollario di quanto illustrato è, del resto, che “la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché
l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo” (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020).
Come anzidetto, il verbale di accertamento, oggetto di opposizione, nelle sue conclusioni così riporta:
“premesso tutto quanto sopra, con il presente Verbale Unico di Accertamento e Notificazione si provvede: - al recupero della contribuzione relativa all'anno 2022 fino a tutto il III trimestre dello stesso anno;
- all'implementazione della posizione assicurativa del lavoratori per l'anno 2022 così come riportato nei DMAG allegati;
- al recupero dei contributi relativi al lavoro irregolare per gli anni dal 2018 al III Trimestre dell'anno 2022; - all'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati all come indicati nelle tabelle precedenti e negli elenchi che si allegano e formano parte CP_3
integrante dello stesso verbale, ed al recupero delle relative prestazioni indebitamente erogate;
- al recupero dei benefici contributivi.
Il datore di lavoro per regolarizzare nei confronti dell le inadempienze accertate con il presente CP_2 pagina 3 di 5 verbale provvederà: a registrare ● come indicato nei mod. DMAG allegati, le posizioni/giornate/retribuzioni dei nominativi in essi riportati
a versare ● a titolo di contributi, l'importo di € 282.772,94 ● a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 134.513,21 …”.
Essendo il predetto verbale di accertamento volto al recupero di contributi previdenziali, legittimato CP_ passivo in ordine alle domande proposte deve ritenersi l' tuttavia non evocato in giudizio.
Inoltre, è utile chiarire come, in ogni caso, sia inammissibile un'azione di accertamento negativo
Con avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, redatto dai funzionari dell' , avendo ad oggetto un atto endoprocedimentale inidoneo ad incidere immediatamente e definitivamente sulla sfera soggettiva del datore di lavoro, in capo al quale sorgerà l'interesse ad agire (e, dunque, a proporre opposizione) solo nell'ipotesi in cui, a conclusione del procedimento amministrativo, l
[...]
decida di infliggere la sanzione amministrativa con ordinanza ingiunzione. Controparte_1
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha precisato che “In tema di opposizione
a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (cfr., Cass., Sez. L, Sentenza n.
16319 del 12/07/2010).
Conclusivamente, poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio è l Controparte_1
(che non è titolare del diritto di credito), non resta che dichiarare il difetto di legittimazione passiva della predetta parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nell'importo già decurtato del 20%
Con (€.7.566,40 = €.9.458,00 – €.1.891,60), essendosi l costituita in giudizio a mezzo di un proprio funzionario ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede: pagina 4 di 5 - dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all' ; Controparte_1
Con
- condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite che liquida in complessivi €.7.566,40, oltre accessori di legge, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.05.2025. La Giudice del Lavoro
Azzurra de Salvia
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 5723/2024 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai dott.ri Michele Giampalmo e G. Mastropietro
- resistente -
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, la società ha proposto opposizione avverso il Parte_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022006447/DDL del 16.03.2023, notificato in data
31.03.2023, che ha quantificato un'inadempienza contributiva pari ad €.417.286,15, di cui
€.282.772,94 per contributi previdenziali non versati e €.134.513,21 per somme aggiuntive, a seguito degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, dei funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di CP_2 CP_1
Parte ricorrente ha dedotto che nel predetto verbale sono state segnalate le seguenti irregolarità:
1) omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel Libro Unico del Lavoro (violazione art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 21.08.2008);
pagina 1 di 5 2) effettuato infedeli registrazioni per n. 100 lavoratori subordinati per mesi n. 84 (violazione art. 3 comma 3 D.L.12/2002 convertito dalla legge n. 73 del 23.04.2002, come modificato dall'art. 22 comma 1 D.lgs n. 151/2015);
3) impiegato n. 1 lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (violazione art. 3 comma 3 D.L.12/2002 convertito dalla legge n. 73 del
23.04.2002, come modificato dall'art. 22 comma 1 D.lgs n. 151/2015);
4) impedito ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio dei propri poteri ed in particolare aver fornito parte della documentazione richiesta (violazione art. 3 comma 1 e 2 D.L. 11.05.1983 convertito con Legge n. 683/1983.
E che, dunque, con il predetto verbale si è provveduto “- al recupero della contribuzione relativa all'anno 2022 fino a tutto il III trimestre dello stesso anno;
- all'implementazione della posizione assicurativa del lavoratori per l'anno 2022 così come riportato nei DMAG allegati;
- al recupero dei contributi relativi al lavoro irregolare per gli anni dal 2018 al III Trimestre dell'anno 2022; - all'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati all come indicati nelle tabelle precedenti e CP_3
negli elenchi che si allegano e formano parte integrante dello stesso verbale, ed al recupero delle relative prestazioni indebitamente erogate;
- al recupero dei benefici contributivi”.
Detto verbale è stato impugnato dalla ricorrente in data 28.08.2023 dinanzi l'ente accertatore.
La ha respinto le eccezioni sollevate, con provvedimento del Controparte_4
7.03.2024. Con Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha evocato in giudizio l e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
DICHIARARE NULLO il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006447/DDL del
16.03.2023 per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi, previa sospensione dell'efficacia dello stesso, e DICHIARARE altresì NULLI tutti gli atti presupposti e conseguenti”. Vinte le spese di lite. Con Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva.
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Giova premettere che, in termini generali, l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e s'identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Segnatamente, nelle azioni di mero accertamento, quale è quella di specie, tale risultato coincide con la pagina 2 di 5 rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza (o consistenza) del diritto.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, è sussistente l'interesse diretto e immediato ad agire con azione di accertamento negativo al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive oppure l'insussistenza della iscrizione a Gestioni dell . CP_6 CP_2
In questi ultimi casi, i verbali ispettivi compiuti dai funzionari dell' costituiscono atti conclusivi CP_2
del procedimento accertativo, cui può seguire, in caso di omesso pagamento degli importi richiesti a titolo di omessa contribuzione, l'emissione di avviso di addebito.
Pertanto, avverso gli accertamenti effettuati dagli uffici degli enti previdenziali è possibile per il debitore proporre un'azione di accertamento (negativo) tendente ad acclarare l'insussistenza della pretesa contributiva.
Tale possibilità trova un preciso riscontro normativo nell'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Logico corollario di quanto illustrato è, del resto, che “la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché
l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo” (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020).
Come anzidetto, il verbale di accertamento, oggetto di opposizione, nelle sue conclusioni così riporta:
“premesso tutto quanto sopra, con il presente Verbale Unico di Accertamento e Notificazione si provvede: - al recupero della contribuzione relativa all'anno 2022 fino a tutto il III trimestre dello stesso anno;
- all'implementazione della posizione assicurativa del lavoratori per l'anno 2022 così come riportato nei DMAG allegati;
- al recupero dei contributi relativi al lavoro irregolare per gli anni dal 2018 al III Trimestre dell'anno 2022; - all'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati all come indicati nelle tabelle precedenti e negli elenchi che si allegano e formano parte CP_3
integrante dello stesso verbale, ed al recupero delle relative prestazioni indebitamente erogate;
- al recupero dei benefici contributivi.
Il datore di lavoro per regolarizzare nei confronti dell le inadempienze accertate con il presente CP_2 pagina 3 di 5 verbale provvederà: a registrare ● come indicato nei mod. DMAG allegati, le posizioni/giornate/retribuzioni dei nominativi in essi riportati
a versare ● a titolo di contributi, l'importo di € 282.772,94 ● a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 134.513,21 …”.
Essendo il predetto verbale di accertamento volto al recupero di contributi previdenziali, legittimato CP_ passivo in ordine alle domande proposte deve ritenersi l' tuttavia non evocato in giudizio.
Inoltre, è utile chiarire come, in ogni caso, sia inammissibile un'azione di accertamento negativo
Con avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, redatto dai funzionari dell' , avendo ad oggetto un atto endoprocedimentale inidoneo ad incidere immediatamente e definitivamente sulla sfera soggettiva del datore di lavoro, in capo al quale sorgerà l'interesse ad agire (e, dunque, a proporre opposizione) solo nell'ipotesi in cui, a conclusione del procedimento amministrativo, l
[...]
decida di infliggere la sanzione amministrativa con ordinanza ingiunzione. Controparte_1
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha precisato che “In tema di opposizione
a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (cfr., Cass., Sez. L, Sentenza n.
16319 del 12/07/2010).
Conclusivamente, poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio è l Controparte_1
(che non è titolare del diritto di credito), non resta che dichiarare il difetto di legittimazione passiva della predetta parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nell'importo già decurtato del 20%
Con (€.7.566,40 = €.9.458,00 – €.1.891,60), essendosi l costituita in giudizio a mezzo di un proprio funzionario ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede: pagina 4 di 5 - dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all' ; Controparte_1
Con
- condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite che liquida in complessivi €.7.566,40, oltre accessori di legge, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.05.2025. La Giudice del Lavoro
Azzurra de Salvia
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