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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2024, proposto da
Pubblia Group S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Angela Pirrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aglientu, Suape Comune Aglientu, non costituiti in giudizio;
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio (Amministrazione Straordinaria ex Provincia di Olbia - Tempio), rappresentata e difesa dall’avvocato Brunilda Sanna Mucaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto provvedimento interdittivo prot. n. 4797 datato 11 luglio 2024 con il quale è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività relativa a “rinnovo pratica installazione n. 3 impianti pubblicitari lungo la S.P. 90 esercitata dalla ditta PUBBLIA GROUP srl con la conseguente rimessa in pristino della situazione antecedente l’avvio della stessa”, assunto dal SUAPE del Comune di Aglientu e notificato via pec in data 11 luglio 2024, avente ad oggetto il mancato rinnovo dei titoli autorizzatori n. 63, 64 e 65 già rilasciati dalla Provincia di Sassari Zona omogenea Olbia – Tempio con il provvedimento unico n. 84 del 29 giugno 2021;
- dell’atto presupposto nota prot. n. 33110 del 02 luglio 2024, con il quale la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, settore 7, Ufficio concessioni e autorizzazioni, non ha ritenuto corretta la procedura di autocertificazione a 0 giorni, avviata dalla Società ricorrente presso il SUAPE di Aglientu per il rinnovo dei titoli autorizzatori n. 63, 64 e 65 già rilasciati con il provvedimento unico n. 84 del 29 giugno 2021, “in quanto l’istante è privo dei titoli abilitativi che consentono il procedimento di autocertificazione a 0 giorni” ed ha concluso con l’invito alla società ricorrente “a inoltrare una nuova istanza, con procedimento in Conferenza di servizi, e lo sportello SUAPE in indirizzo alle verifiche procedurali di competenza”;
- dell’atto presupposto comunicazione d’irricevibilità datata 4 giugno 2024, con il quale la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, settore 7, Ufficio concessioni e autorizzazioni ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza presentata da Pubblia Group s.r.l. con pec del 22 maggio 2024 per il rinnovo delle autorizzazioni sulle strade provinciali SP 90, 38,1 6, 82 e 98 “in quanto il procedimento appartiene all’ambito SUAPE che, ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24 del 20.10.2016, provvede al coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in merito all’istanza”;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente) ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa rispetto ai quali riserva la proposizione di motivi aggiunti;
- con espressa riserva, in ordine a tutti i predetti atti, di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio (Amministrazione Straordinaria ex Provincia di Olbia - Tempio);
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in data 3 febbraio 2026 la società ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso in epigrafe, insistendo per la condanna dell’amministrazione intimata alla refusione delle spese del giudizio;
- che in punto di spese la Provincia di Gallura Nord Est Sardegna intimata si è opposta alla richiesta di condanna nel rilievo che “ la cessazione della materia del contendere discende (…) da una sopravvenienza del tutto autonoma, che non implica alcun riconoscimento della fondatezza delle censure dedotte ”;
- che le argomentazioni della difesa provinciale sono condivisibili in quanto il rilascio delle autorizzazioni oggetto di causa, seppur consente la definizione del giudizio nei termini richiesti, non costituisce revoca o superamento del precedente diniego ma è intervenuto unicamente a seguito della proposizione, in corso di giudizio, di una nuova istanza, correttamente formulata, successiva alla notifica e al deposito del ricorso;
- che pertanto può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AR |
IL SEGRETARIO