Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4179 del 2025, proposto da
-OMISSIS- Nella Qualità di Genitore Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Circolo Didattico D D Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, Ambito Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. 11823 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su un orario di frequenza di 30 ore settimanali;
B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
C)per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua
patologia;
D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle
spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Circolo Didattico D D Gricignano di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso notificato il 12.8.2025, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato la nota del dirigente scolastico del 5.8.2025 dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su un orario di frequenza di 30 ore settimanali;
2. Con ordinanza cautelare 1935/2025 è stato rilevato che la nota non ha carattere immediatamente lesivo e che comunque non era scaduto ancora il termine per la redazione del PEI;
3. In data 27 e 30 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato una nota in cui ha dichiarato che :
il Pei è stato approvato solo in data 18.12.2025 ma non ancora pubblicato, l’assegnazione del servizio è per l’intero tempo scuola, come riferito dalla famiglia, nel frattempo l’alunno ha goduto delle ore di sostegno determinate nella nota impugnata.
Di seguito ha depositato copia del PEI.
Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “ in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AL, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.