CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 620/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Maria Rosa Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e
LE RÒ;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Carlo Russo e Sebastiano Leonardi;
Appellato
OGGETTO: prestazioni a carico del Fondo di Garanzia ex l. n. 297/1982.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2700/2023, pubblicata in data 16 giugno 2023, il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, condannava l' a CP_1 Parte_1
corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 4.814,59, al lordo e oltre accessori di legge, - a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società Controparte_2
In particolare, il Tribunale, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in quanto il Pt_1
rapporto di lavoro si era concluso in data 31.03.2017 e la prima istanza amministrativa era stata tempestivamente presentata in data 16.12.2021 (Prot.
.2100.16/12/2021.0864616), dunque nel rispetto dei termini previsti dalla Legge Pt_1
n. 297/1982.
Quanto al merito, riteneva erronea la motivazione di rigetto addotta dall'ente previdenziale fondata sull'asserita duplicazione della domanda, osservando come le due istanze presentate dal ricorrente si riferissero a periodi lavorativi distinti: in particolare, quella del 16.12.2021 (Prot. .2100.16/12/2021.0864616) riguardava Pt_1
il periodo dal 23.10.2013 al 31.03.2017; mentre, quella del 07.07.2022 (Prot.
.2100.07/07/2022.0434), riguardava il periodo dal 02.10.2018 al 30.09.2019. Pt_1
Inoltre, censurava il fatto che l' in sede di costituzione in giudizio, avesse Pt_1
modificato le ragioni di rigetto della domanda amministrativa rispetto a quanto rappresentato in sede di procedimento amministrativo.
Ciò posto, sulla base del decreto ingiuntivo n. 445/2018 emesso dallo stesso Tribunale
– che aveva cristallizzato il credito del lavoratore – nonché in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla Legge n. 297/1982 ed in sentenza richiamati, riconosceva il diritto del ricorrente a ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento dell'intero importo Pt_1
richiesto, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 412/1991, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza proponeva appello l con ricorso depositato il 23.7.2023; Pt_1
resisteva al gravame l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l' , previa richiesta di correzione dell'errore Pt_1
materiale contenuto nella sentenza impugnata – nella parte in cui è indicato il numero di ruolo 1815/2021 piuttosto che 335/2023 – censura la decisione di primo grado deducendo che non è stata fornita alcuna prova da parte dell né della non CP_1
fallibilità della società né della concreta impossibilità per la stessa di Controparte_2
essere assoggettata a procedura fallimentare.
L'appellante motiva tale censura richiamando la giurisprudenza di legittimità citata a pagina 5 della sentenza impugnata, ritenendo che quanto ivi statuito costituisca presupposto indefettibile per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della Legge n. 297/1982.
Più in particolare, l' ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare Pt_1
la domanda per mancata produzione, da parte del ricorrente, della “copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento”, nonché della “copia dei bilanci della suddetta società relativi ai tre anni precedenti la data della domanda al suddetto Fondo di
Garanzia”.
2. La censura è infondata e non può trovare accoglimento.
2.1 Va premesso che nessuna impugnazione è stata proposta dall' avverso le Pt_1
statuizioni del giudice di prime cure di rigetto dell'eccezione di prescrizione e di accertamento della ricorrenza degli ulteriori requisiti per l'accesso al Fondo di
Garanzia, diversi del contestato difetto di prova della non fallibilità del datore di lavoro.
2.2 Quanto a tale ultimo profilo, rileva il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 7585 dell'1.04.2011, già richiamata dal giudice di prime cure, secondo cui “La l. n. 297 del 1982, all'art. 2, ha previsto il pagamento del
t.f.r. da parte dell' quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero Pt_1
quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata”, sicché “una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del
Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa”, in quanto “l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va interpretata nel senso che
l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. … A tale interpretazione, dunque, il Collegio ha inteso dare continuità, anche con riferimento all'ipotesi, qui in rilievo, di rigetto dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito. Da un lato, la interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali;
dall'altro, la medesima interpretazione esclude quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr. Cass.
n. 11379 del 2008). L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del
Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992)”.
Così argomentando, dunque, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento,
e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso
l' alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, Pt_1
che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredirli con l'azione esecutiva.” (in senso conforme, cfr. Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015).
Alla luce di quanto premesso – come già peraltro precisato nella sentenza di primo grado-, risulta irrilevante la censurata mancata produzione da parte del ricorrente della
“copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento” nonché della “copia dei bilanci della suddetta società relativi ai tre anni precedenti la data della domanda al suddetto Fondo di Garanzia”: l'assoggettabilità al fallimento, infatti, non rileva laddove il credito sia particolarmente esiguo in quanto, alla stregua del principio di diritto sopra richiamato, già la ridotta entità del credito consente di accedere al Fondo di Garanzia, pur sempre provando l'inutile esperimento della procedura esecutiva, come avvenuto nel caso di specie.
3. Da tanto discende il rigetto dell'appello proposto.
4. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida Pt_1
in € 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Irene Elia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 620/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Maria Rosa Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e
LE RÒ;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Carlo Russo e Sebastiano Leonardi;
Appellato
OGGETTO: prestazioni a carico del Fondo di Garanzia ex l. n. 297/1982.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2700/2023, pubblicata in data 16 giugno 2023, il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, condannava l' a CP_1 Parte_1
corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 4.814,59, al lordo e oltre accessori di legge, - a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società Controparte_2
In particolare, il Tribunale, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in quanto il Pt_1
rapporto di lavoro si era concluso in data 31.03.2017 e la prima istanza amministrativa era stata tempestivamente presentata in data 16.12.2021 (Prot.
.2100.16/12/2021.0864616), dunque nel rispetto dei termini previsti dalla Legge Pt_1
n. 297/1982.
Quanto al merito, riteneva erronea la motivazione di rigetto addotta dall'ente previdenziale fondata sull'asserita duplicazione della domanda, osservando come le due istanze presentate dal ricorrente si riferissero a periodi lavorativi distinti: in particolare, quella del 16.12.2021 (Prot. .2100.16/12/2021.0864616) riguardava Pt_1
il periodo dal 23.10.2013 al 31.03.2017; mentre, quella del 07.07.2022 (Prot.
.2100.07/07/2022.0434), riguardava il periodo dal 02.10.2018 al 30.09.2019. Pt_1
Inoltre, censurava il fatto che l' in sede di costituzione in giudizio, avesse Pt_1
modificato le ragioni di rigetto della domanda amministrativa rispetto a quanto rappresentato in sede di procedimento amministrativo.
Ciò posto, sulla base del decreto ingiuntivo n. 445/2018 emesso dallo stesso Tribunale
– che aveva cristallizzato il credito del lavoratore – nonché in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla Legge n. 297/1982 ed in sentenza richiamati, riconosceva il diritto del ricorrente a ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento dell'intero importo Pt_1
richiesto, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 412/1991, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza proponeva appello l con ricorso depositato il 23.7.2023; Pt_1
resisteva al gravame l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l' , previa richiesta di correzione dell'errore Pt_1
materiale contenuto nella sentenza impugnata – nella parte in cui è indicato il numero di ruolo 1815/2021 piuttosto che 335/2023 – censura la decisione di primo grado deducendo che non è stata fornita alcuna prova da parte dell né della non CP_1
fallibilità della società né della concreta impossibilità per la stessa di Controparte_2
essere assoggettata a procedura fallimentare.
L'appellante motiva tale censura richiamando la giurisprudenza di legittimità citata a pagina 5 della sentenza impugnata, ritenendo che quanto ivi statuito costituisca presupposto indefettibile per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della Legge n. 297/1982.
Più in particolare, l' ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare Pt_1
la domanda per mancata produzione, da parte del ricorrente, della “copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento”, nonché della “copia dei bilanci della suddetta società relativi ai tre anni precedenti la data della domanda al suddetto Fondo di
Garanzia”.
2. La censura è infondata e non può trovare accoglimento.
2.1 Va premesso che nessuna impugnazione è stata proposta dall' avverso le Pt_1
statuizioni del giudice di prime cure di rigetto dell'eccezione di prescrizione e di accertamento della ricorrenza degli ulteriori requisiti per l'accesso al Fondo di
Garanzia, diversi del contestato difetto di prova della non fallibilità del datore di lavoro.
2.2 Quanto a tale ultimo profilo, rileva il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 7585 dell'1.04.2011, già richiamata dal giudice di prime cure, secondo cui “La l. n. 297 del 1982, all'art. 2, ha previsto il pagamento del
t.f.r. da parte dell' quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero Pt_1
quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata”, sicché “una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del
Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa”, in quanto “l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va interpretata nel senso che
l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. … A tale interpretazione, dunque, il Collegio ha inteso dare continuità, anche con riferimento all'ipotesi, qui in rilievo, di rigetto dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito. Da un lato, la interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali;
dall'altro, la medesima interpretazione esclude quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr. Cass.
n. 11379 del 2008). L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del
Legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992)”.
Così argomentando, dunque, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento,
e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso
l' alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, Pt_1
che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredirli con l'azione esecutiva.” (in senso conforme, cfr. Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015).
Alla luce di quanto premesso – come già peraltro precisato nella sentenza di primo grado-, risulta irrilevante la censurata mancata produzione da parte del ricorrente della
“copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento” nonché della “copia dei bilanci della suddetta società relativi ai tre anni precedenti la data della domanda al suddetto Fondo di Garanzia”: l'assoggettabilità al fallimento, infatti, non rileva laddove il credito sia particolarmente esiguo in quanto, alla stregua del principio di diritto sopra richiamato, già la ridotta entità del credito consente di accedere al Fondo di Garanzia, pur sempre provando l'inutile esperimento della procedura esecutiva, come avvenuto nel caso di specie.
3. Da tanto discende il rigetto dell'appello proposto.
4. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida Pt_1
in € 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Irene Elia.