TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. AL Orazio Maria DO Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Cantore Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2679/2025 R.G.VG avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Calisi Parte_1 C.F._1
Giosue' IS
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calisi Giosue' IS CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 20/05/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 11/08/1982 in Turi (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Turi al n. 35, parte 2, serie A, anno 1982; dalla loro unione nascevano, in Acquaviva delle Fonti (BA), i figli: il 14.06.1993 Persona_1 ed il 25.05.1983; Persona_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata il [...] in [...] Parte_1
OL (BRASILE) e nato il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio CP_1 con rito concordatario in data 11/08/1982 in Turi (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Turi al n. 35, parte 2, serie A, anno 1982 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il 20/05/2025 iscritto al n. r.g. vg
2679/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 16/12/2025
Il Presidente
AL DO