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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 20887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20887 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RE SQ, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore generale IN Senatore, che concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di SQ D’RE ex artt. 99, 377, comma terzo, e 416-bis cod. pen. cod. pen. per avere minacciato, nei modi descritti nel capo di imputazione, OC PO per indurlo a rendere falsa testimonianza, o comunque, a ritrattare quanto prima dichiarato, nell’ambito del procedimento penale n. 2352705 RGNR DDA. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20887 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/05/2025 2 2. Nel ricorso presentato dal difensore di D’RE si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della inchiesta di riapertura delle indagini presentata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, della successiva richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di rinvio a giudizio e di tutti gli atti che ne sono conseguiti, a causa della tardività della richiesta (presentata soltanto il 7/06/2022 mentre le indagini erano già state completate il 18/02/2022) e, comunque, in mancanza di nuove fonti di prova che giustificassero la riapertura delle indagini. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la prova del reato ascritto a D’RE anche evidenziando che sulla base degli stessi elementi di fatto in precedenza il Pubblio ministro presso il Tribunale di Locri aveva chiesto l’archiviazione degli atti valutando che la tesi accusatoria poggia soltanto sulle dichiarazioni delle persone coinvolte nella vicenda, portatrici di interessi contrapposti a quello dell’imputato e, quindi, inidonee a essere assunte quali uniche fonti di prova. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel ravvisare l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. fondata soltanto sui contenuti delle dichiarazioni di OC PO. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’escludere la prescrizione del reato, trascurando che l’atto interruttivo della prescrizione è intervenuto soltanto il 12/10/2022 quando era già decorso il termine massimo al momento in cui veniva adottato il primo atto interruttivo, costituito dal decreto che dispone il giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso reitera questione già posta sia nel primo che ne secondo grado di giudizio. La Corte d’appello ha correttamente osservato che l'art. 414 cod. proc. pen. non richiede, quale condizione necessaria per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, perché basta l'esigenza di nuove investigazioni, configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni (Sez. 6, n. 18177 del 04/04/2024, Rv. 286489; Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Rv. 278991). Nella fattispecie l’esigenza di riaprire le indagini è sorta dalle due sentenze emesse nel procedimento “Share”, dai contenuti della trascrizione del verbale 3 d’udienza del 12/04/2021 nell’ambito del proc. n. 2532/2025 e dalla denuncia di OC PO e il ricorso non si confronta con le argomentazioni sviluppate al riguardo nel provvedimento impugnato (p. 3-5). 2. Invece è fondato il secondo motivo di ricorso. Con denuncia presentata ai Carabinieri di Locri il 5/10/2011 e poi confermata nel dibattimento davanti al Tribunale, OC PO ha dichiarato che, dopo che SQ D’RE, incontrato in diverse occasioni, gli si era rivolto con l’appellativo «cosu lordu», egli aveva chiesto chiarimenti a D’TO e questi gli aveva contestato di averlo indicato quale «persona che si era venduta la famosa partita di calcio tra il Locri ed il Crotone» disputatasi nel 1997, alludendo alle dichiarazioni precedentemente rese da PO nell’ambito del procedimento cosiddetto Shark. PO ha precisato che egli rispose di non avere inteso riferirsi a lui, perché D’RE era stato «cacciato nel ’97 da presidente», e ha aggiunto che, a quel punto, D’RE affermò «ora vado in Caserma e ti denuncio per calunnia» e, andando via, aggiunse «boh, non ti preoccupare che come esce chi deve uscire saranno cazzi tuoi». PO ha ricordato di avere ritenuto che D’RE si riferisse a NZ CO ─ coinvolto nelle vicende relative alla squadra di calcio e che, per quel che ne sapeva, stava per essere scarcerato ─ e ha concluso che la vicenda non ebbe sviluppi ulteriori. La Corte d’appello ha valutato che le dichiarazioni accusatorie di PO, persona offesa dalle minacce e non costituitasi parte civile, risultano attendibili, non mosse da interessi patrimoniali, coerenti e riscontrate dalla scarcerazione di IN DÌ (membro di associazione per delineare di stampo mafioso… ) addotta da D’RE (secondo l’interpretazione della Corte di appello) in termini minatori. Tuttavia, la condotta ascritta a D’RE non integra il reato ex art. 377 cod. pen. perché costituisce «intralcio alla giustizia» ex art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023, Rv. 284866; Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016, Rv. 266796; Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015, Musolino, Rv. 263117). Invece, nel caso in esame, D’RE rivolse espressioni offensive a PO, ma non si riferì a ulteriori possibili svolgimento processuali della vicenda per la quale PO aveva testimoniato e non formulò minacce nei suoi confronti, limitandosi a affermare che lo avrebbe denunciato per calunnia, senza che tale proposito risulti essere stato prospettato in termini strumentali a eventuali finalità intimidatorie. 4 Del tutto vaga si presenta, per altro verso, l’allusione di D’RE alla scarcerazione di qualcuno e alle possibili ripercussioni negative della stessa per PO con un pronostico, comunque, non collegato a future eventuali interferenze sulle dichiarazioni testimoniali di PO e disgiunto da una possibile partecipazione dello stesso D’RE, il quale soltanto affermò che, per parte sua, avrebbe sporto una denuncia per calunnia. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste e questo esito priva di rilevanza i residui motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/05/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore generale IN Senatore, che concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di SQ D’RE ex artt. 99, 377, comma terzo, e 416-bis cod. pen. cod. pen. per avere minacciato, nei modi descritti nel capo di imputazione, OC PO per indurlo a rendere falsa testimonianza, o comunque, a ritrattare quanto prima dichiarato, nell’ambito del procedimento penale n. 2352705 RGNR DDA. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20887 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/05/2025 2 2. Nel ricorso presentato dal difensore di D’RE si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della inchiesta di riapertura delle indagini presentata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, della successiva richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di rinvio a giudizio e di tutti gli atti che ne sono conseguiti, a causa della tardività della richiesta (presentata soltanto il 7/06/2022 mentre le indagini erano già state completate il 18/02/2022) e, comunque, in mancanza di nuove fonti di prova che giustificassero la riapertura delle indagini. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la prova del reato ascritto a D’RE anche evidenziando che sulla base degli stessi elementi di fatto in precedenza il Pubblio ministro presso il Tribunale di Locri aveva chiesto l’archiviazione degli atti valutando che la tesi accusatoria poggia soltanto sulle dichiarazioni delle persone coinvolte nella vicenda, portatrici di interessi contrapposti a quello dell’imputato e, quindi, inidonee a essere assunte quali uniche fonti di prova. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel ravvisare l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. fondata soltanto sui contenuti delle dichiarazioni di OC PO. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’escludere la prescrizione del reato, trascurando che l’atto interruttivo della prescrizione è intervenuto soltanto il 12/10/2022 quando era già decorso il termine massimo al momento in cui veniva adottato il primo atto interruttivo, costituito dal decreto che dispone il giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso reitera questione già posta sia nel primo che ne secondo grado di giudizio. La Corte d’appello ha correttamente osservato che l'art. 414 cod. proc. pen. non richiede, quale condizione necessaria per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, perché basta l'esigenza di nuove investigazioni, configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni (Sez. 6, n. 18177 del 04/04/2024, Rv. 286489; Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Rv. 278991). Nella fattispecie l’esigenza di riaprire le indagini è sorta dalle due sentenze emesse nel procedimento “Share”, dai contenuti della trascrizione del verbale 3 d’udienza del 12/04/2021 nell’ambito del proc. n. 2532/2025 e dalla denuncia di OC PO e il ricorso non si confronta con le argomentazioni sviluppate al riguardo nel provvedimento impugnato (p. 3-5). 2. Invece è fondato il secondo motivo di ricorso. Con denuncia presentata ai Carabinieri di Locri il 5/10/2011 e poi confermata nel dibattimento davanti al Tribunale, OC PO ha dichiarato che, dopo che SQ D’RE, incontrato in diverse occasioni, gli si era rivolto con l’appellativo «cosu lordu», egli aveva chiesto chiarimenti a D’TO e questi gli aveva contestato di averlo indicato quale «persona che si era venduta la famosa partita di calcio tra il Locri ed il Crotone» disputatasi nel 1997, alludendo alle dichiarazioni precedentemente rese da PO nell’ambito del procedimento cosiddetto Shark. PO ha precisato che egli rispose di non avere inteso riferirsi a lui, perché D’RE era stato «cacciato nel ’97 da presidente», e ha aggiunto che, a quel punto, D’RE affermò «ora vado in Caserma e ti denuncio per calunnia» e, andando via, aggiunse «boh, non ti preoccupare che come esce chi deve uscire saranno cazzi tuoi». PO ha ricordato di avere ritenuto che D’RE si riferisse a NZ CO ─ coinvolto nelle vicende relative alla squadra di calcio e che, per quel che ne sapeva, stava per essere scarcerato ─ e ha concluso che la vicenda non ebbe sviluppi ulteriori. La Corte d’appello ha valutato che le dichiarazioni accusatorie di PO, persona offesa dalle minacce e non costituitasi parte civile, risultano attendibili, non mosse da interessi patrimoniali, coerenti e riscontrate dalla scarcerazione di IN DÌ (membro di associazione per delineare di stampo mafioso… ) addotta da D’RE (secondo l’interpretazione della Corte di appello) in termini minatori. Tuttavia, la condotta ascritta a D’RE non integra il reato ex art. 377 cod. pen. perché costituisce «intralcio alla giustizia» ex art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023, Rv. 284866; Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016, Rv. 266796; Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015, Musolino, Rv. 263117). Invece, nel caso in esame, D’RE rivolse espressioni offensive a PO, ma non si riferì a ulteriori possibili svolgimento processuali della vicenda per la quale PO aveva testimoniato e non formulò minacce nei suoi confronti, limitandosi a affermare che lo avrebbe denunciato per calunnia, senza che tale proposito risulti essere stato prospettato in termini strumentali a eventuali finalità intimidatorie. 4 Del tutto vaga si presenta, per altro verso, l’allusione di D’RE alla scarcerazione di qualcuno e alle possibili ripercussioni negative della stessa per PO con un pronostico, comunque, non collegato a future eventuali interferenze sulle dichiarazioni testimoniali di PO e disgiunto da una possibile partecipazione dello stesso D’RE, il quale soltanto affermò che, per parte sua, avrebbe sporto una denuncia per calunnia. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste e questo esito priva di rilevanza i residui motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/05/2025