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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5161/2024 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Daniela Camilletti;
contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Raffaele Napolitano.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso della figlia ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
La minore e la signora rimarranno nella casa familiare fino a quando la ricorrente Pt_1
non beneficerà di un alloggio popolare. A tal proposito il signor lascerà la casa CP_1
familiare entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza, mentre la signora Pt_1 parteciperà al primo bando che verrà pubblicato per l'assegnazione dell'alloggio.
Il padre starà con la figlia due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alle 19,00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 17,00 del venerdì) e sino alle 19,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche
i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i
- 1 - giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
Fino a quando la signora rimarrà all'interno della casa familiare Pt_1 CP_1 le verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile
[...]
complessivo di euro 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
Da quado la signora uscirà dalla casa familiare le verserà a Pt_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile complessivo di euro
300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con il quale Parte_1 Controparte_1
ha contatto matrimonio in Ancona il 26/01/2013 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente alla figlia nata il [...]. Per_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 22.1.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
- 2 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La ricorrente ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. domandando anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 22.1.2025 i difensori delle parti hanno rappresentato che l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione deve intendersi relativo anche al successivo giudizio di scioglimento del vincolo coniugale, per cui hanno chiesto di rimettere la causa sul ruolo così da precisare le conclusioni congiuntamente anche nel giudizio di divorzio.
Poiché ai sensi del primo comma della norma in esame “Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza, così da attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contatto matrimonio ad Ancona il 26/01/2013, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 4, parte 1 dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice delegato per il prosieguo, come da separata ordinanza;
compensa le spese di lite del giudizio di separazione.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5161/2024 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Daniela Camilletti;
contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Raffaele Napolitano.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso della figlia ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
La minore e la signora rimarranno nella casa familiare fino a quando la ricorrente Pt_1
non beneficerà di un alloggio popolare. A tal proposito il signor lascerà la casa CP_1
familiare entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza, mentre la signora Pt_1 parteciperà al primo bando che verrà pubblicato per l'assegnazione dell'alloggio.
Il padre starà con la figlia due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alle 19,00, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 17,00 del venerdì) e sino alle 19,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche
i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i
- 1 - giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
Fino a quando la signora rimarrà all'interno della casa familiare Pt_1 CP_1 le verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile
[...]
complessivo di euro 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
Da quado la signora uscirà dalla casa familiare le verserà a Pt_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile complessivo di euro
300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con il quale Parte_1 Controparte_1
ha contatto matrimonio in Ancona il 26/01/2013 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente alla figlia nata il [...]. Per_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 22.1.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
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5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
- 2 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La ricorrente ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. domandando anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 22.1.2025 i difensori delle parti hanno rappresentato che l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione deve intendersi relativo anche al successivo giudizio di scioglimento del vincolo coniugale, per cui hanno chiesto di rimettere la causa sul ruolo così da precisare le conclusioni congiuntamente anche nel giudizio di divorzio.
Poiché ai sensi del primo comma della norma in esame “Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza, così da attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contatto matrimonio ad Ancona il 26/01/2013, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 4, parte 1 dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice delegato per il prosieguo, come da separata ordinanza;
compensa le spese di lite del giudizio di separazione.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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