Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 32977 LA CORTE U ADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14627/99 Rel. Consigliere Cron.7677 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Fernando LUPI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI PA;
- intimata avverso la sentenza n. 14/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 08/01/99 R.G.N. 4331/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5272 udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno -1- D'ANGELO; udito l'Avvocato ABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Taranto, RI PA chiedeva il riconoscimento della invalidità civile in misura superiore ai due terzi, e la condanna del ministero dell'interno alla corresponsione dei conseguenti benefici economici, nella specie l'assegno di invalidità, con gli interessi sui ratei maturati e non pagati. Sulla opposizione del ministero convenuto, il pretore, espletata una consulenza tecnica, accoglieva la domanda, ed il tribunale di Lecce, cui il ministero aveva proposto appello sia in punto di spese sia deducendo la mancanza nella istante del requisito reddituale, riformava parzialmente la sentenza pretorile compensando in parte le spese del giudizio di primo grado. Il tribunale rigettava l'appello incidentale della assicurata, la quale chiedeva il riconoscimento di una inabilità totale dall'epoca della domanda amministrativa. Avverso questa decisione il ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con il motivo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e s.s. della legge n. 118 del 1971, deducendo che il requisito sanitario deve essere accompagnato anche da quello costituito dalla incollocazione al lavoro, da provarsi specificatamente dall'interessato Osserva la Corte che il tema è del tutto nuovo, in quanto non appare versato né in primo grado né in grado di appello, per cui il ministero lo deduce inammissibilmente ora per la prima volta. Nel seguito, però, la censura, abbandonato questo argomento, denuncia il fatto che nella specie non sussiste il necessario requisito reddituale. In proposito, aggiunge il ricorrente, il tribunale ha ritenuto semplicemente che il trattamento pensionistico a carico dell'Inps, di cui l'assicurata gode, non è incompatibile con l'assegno di invalidità, e che non può essere calcolato per la quantificazione del reddito. Viceversa, secondo il ministero, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 407 del 1990 sussiste detta incompatibilità, a decorrere dal 1 gennaio 1991. E, se è vero che all'interessato è data la facoltà i scegliere il trattamento più favorevole tra i due, è anche vero che la RI non l'ha utilizzata, per cui il tribunale avrebbe dovuto affermare la suddetta incompatibilità ed accogliere anche in parte qua l'appello del ministero. In mancanza, la sentenza va cassata e, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., questa Corte deve rigettare la domanda della RI volta a conseguire l'assegno di invalidità. Il ricorso è infondato. Osserva la Corte che il ministero ricorrente insiste ora ( pag. 5) sul fatto che il reddito complessivo della RI supera quello stabilito dalla legge ove in esso sia computato anche il trattamento pensionistico a carico dell'Inps, ora ( pag. 6 ), invece, piuttosto, sulla incompatibilità tra le due prestazioni. Tuttavia il ricorrente, pur ricordando che il divieto di cumulo di cui alla legge n. 407 del 1990, salva la possibilità di opzione, è stato abrogato dalla legge n. 412 del 1991 per alcune categorie i minorati ( invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti), nulla dice in ordine alla W prestazione di cui la assicurata godrebbe a carico dell'ips, né sulla sua natura o sul titolo per cui è erogata, per cui il principio stabilito da Cass., n. 1038 del 2001, secondo il quale sussiste incompatibilità tra le due prestazioni, non è applicabile alla fattispecie, data la genericità ed indeterminatezza della tesi del ricorrente, la cui censura è priva della necessaria specificità. 2 Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di l'intimata costituita.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 20 dicembre 2001 Il Cons. est. BuВи лья a lle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 7 MAR. 2002 ЛиюаKanelle oggi, IL CANCELLIERE R O C 3 cassazione non essendosi My biche Scult Il Presidente I D , O L A L S S O 0 A B 1 T I , . 3 T A 3 S A R E 5 T A P ' S S . L O I L N E N D 3 Y 7 - 8 -