TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AL De Bonis, all'udienza del 13 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1202/2025 R.G. e vertente
fra
Pt_
, nato a [...] [...] (C.F.: ), in Parte_1 C.F._1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv.
ME AC e dall'avv. Agostino Parisi ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Tito Scalo, alla vi E. De Nicola n. 40, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 01.05.2025, e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
1 OI-002433357 (prot. .6400.11/03/2025.0068726), notificata il 07.04.2025, CP_1 relativa ad atto di accertamento n. .6400.14/07/2022.0174520 del CP_1
14/07/2022 riferito all'anno 2020, con la quale si ordinava al ricorrente il pagamento della somma di euro 4.284,97; che tale importo veniva intimato a titolo di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
638 del 1983, sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016 e recentemente novellato dall'art. 23 del d.l. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 85 del 2023.
Deduceva in diritto: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, L.
689/1981 – inesistenza del potere sanzionatorio per decadenza del termine;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 18, L. 689/1981. Omessa notificazione dell'atto di accertamento. Violazione procedurale, nullità dell'ordinanza ingiunzione;
3) la prescrizione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare ovvero dichiarare nulla l'ordinanza- ingiunzione n. OI-002433357 (prot. .6400.11/03/2025.0068726) relativa ad CP_1 atto di accertamento n. .6400.14/07/2022.0174520 dell'14/07/2022 riferito CP_1 all'anno 2020, con la quale si ordinava al ricorrente il pagamento della somma di euro 4.284,97 essendo la stessa nulla ed inefficace, per quanto osservato ai motivi di diritto nn. 1 e 2 del presente ricorso, ovvero per insussistenza della violazione contestata, in ordine a quanto argomentato al motivo di diritto n. 2 del presente ricorso. In via subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'illecito e del diritto di applicare le sanzioni amministrative principale ed accessoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Non si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 13 novembre
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice,
2 all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002433357, notificata il 07.04.2025, con la quale veniva intimato il pagamento della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, contestata con atto di accertamento n.
.6400.14/07/2022.0174520 del 14/07/2022 in relazione all'anno 2020, e CP_1 consistente nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti quale titolare dell'omonima ditta individuale.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della presente opposizione depositata il 01 maggio 2025 avverso l'ordinanza ingiunzione opposta notificata il 07 aprile 2025, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di dare continuità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio e, in particolare, dal Tribunale di Catania sentenza
3520 del 26.06.2024 e sentenza n. 3869 del 16.07.2024 le cui motivazioni si richiamano, quasi testualmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c.
3 Parte opponente ha contestato il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Al riguardo va rilevato che: 1) gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; 2) tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, 67; 3) che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia in esame è quindi regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Segnatamente l'art. 14 della l. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto
4 alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art.
14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la
5 sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019).
Nel caso di specie l' ha accertato, con atto prot. CP_1
.6400.14/07/2022.0174520 del 14/07/2022, neanche notificato in assenza di CP_1 prova al riguardo, una omissione risalente a due anni prima (2020) e, quindi, ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni e, peraltro, a seguito di una mera “verifica nei nostri archivi”.
E' evidente come “… le violazioni contestate erano agevolmente riscontrabili dell'Ente previdenziale senza la necessità di particolari aggravi istruttori. Sul punto l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al CP_1 caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Da questo punto di vista, infatti, non è superfluo notare che i mod.
DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dello ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall ” (Tribunale di CP_2
Catania sentenza n. 3520/2024 cit.).
Per le ragioni come esposte, attesa la omessa notifica dell'atto di accertamento
.6400.14/07/2022.0174520 del 14/07/2022 per l'anno 2020, in applicazione CP_1 dell'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981 (L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
002433357, notificata il 07.04.2025, va annullata.
6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato espletamento di attività istruttoria ed al carattere seriale della questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, con ricorso depositato il 01.05.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002433357 notificata il
07.04.2025;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione CP_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.300,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 13 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AL De Bonis
7