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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10893/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10893/2025, promossa da:
(C.F. ), difeso in proprio Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 31.07.2025 ha proposto appello nei confronti della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1139/2025 del 30.07.2025, dolendosi del capo della pronuncia con cui è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante pagina 1 di 4 l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale impugnato, emesso il 24.12.2024 dalla Polizia locale del per la violazione dell'art. 142 comma 8 CdS, accertata in Controparte_1 relazione all'avvenuto superamento dei limiti di velocità nella circolazione stradale di oltre 10 Km/h.
La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso uniformandosi alla recente giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo la quale l'accertamento del limite di velocità va eseguito attraverso apparecchiature (cd. autovelox) che debbono essere non solo approvate, ma anche omologate secondo apposite procedure, con ciò evidenziando la distinzione tra i concetti di “approvazione” e di
“omologazione”, non sempre chiara a livello normativo (cfr. artt. 142, comma 6 e 201 comma 1 ter
CdS, art. 4 D.L. 121/2002).
L'appellante ha impugnato il capo della decisione che ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante l'accoglimento dell'opposizione ed in assenza di adeguata motivazione a sostegno di tale pronuncia;
ha osservato che in tal modo la sentenza avrebbe determinato la violazione del diritto della parte vittoriosa ad ottenere la liquidazione delle spese di lite, sostenendo che il Giudice aveva disatteso sia l'art. 91 c.p.c., che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, sia l'art. 92 comma 2 c.p.c., che consente la compensazione, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in casi determinati.
L'appellante ha, quindi, concluso per la riforma parziale della sentenza impugnata, in relazione al capo relativo alle spese di lite, chiedendo la condanna del alla rifusione delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. All'udienza del 04.12.2025 il Giudice, preso atto della mancata costituzione della parte appellata e verificata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello, ha dichiarato la contumacia del
[...]
. Controparte_1
Il processo veniva istruito documentalmente e discusso oralmente alla medesima udienza.
La parte appellante ha rinunciato alla lettura del dispositivo in udienza.
Quindi, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando la pubblicazione del dispositivo mediante il deposito nel fascicolo telematico, in allegato al verbale d'udienza.
3. Il gravame non è fondato.
La sentenza di primo grado ha compensato le spese tra le parti costituite, motivando correttamente la relativa decisione, in quanto a tal fine ha richiamato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa alla elevazione di sanzioni amministrative in caso di violazione dei limiti di velocità, rilevate mediante apparecchiature solo approvate e non omologate dalle preposte autorità. pagina 2 di 4 La motivazione della sentenza impugnata appare dunque coerente con il disposto dell'art. 92 comma 2
c.p.c., che ai fini della compensazione delle spese individua espressamente tre ipotesi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamenti giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti. Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 comma 2 c.p.c. in relazione alla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Nel caso di specie la sentenza ha fatto espressamente riferimento, nella motivazione, alla sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema dedotto in giudizio.
Ed invero la questione è stata trattata anche nella recente ordinanza della Suprema Corte n. 10505 del
18.04.2024, la quale nella motivazione ha rilevato che “in virtù della novità della questione
(sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all'esame di questa Corte), obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, per come dà atto anche la sentenza qui impugnata) e di rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio”.
Queste argomentazioni risultano condivisibili e debbono ritenersi tuttora attuali, se solo si considera che la giurisprudenza di merito non ha compiutamente aderito a tale recente indirizzo della Suprema
Corte, non ancora consolidatosi.
Si osserva al riguardo che questo Tribunale, anche in recentissime pronunce, ha avuto modo di riconoscere la validità della sanzione amministrativa irrogata dalla p.a. per la violazione del superamento dei limiti di velocità, rilevata tramite autovelox, in caso di utilizzo di apparecchi solo approvati e non omologati dalle Autorità, laddove siano stati rispettati gli obblighi di taratura e verifica periodica di funzionalità (Trib. Bologna 10/07/2025, n. 1816; Trib. di Bologna 25/06/2025, n. 1636).
Tale circostanza di fatto è riscontrabile anche nel caso in esame, in quanto nel verbale di accertamento della violazione, redatto dalla Polizia locale del Comune di si dà atto che CP_1
l'apparecchiatura utilizzata, approvata con Decreto ministeriale, dispone di certificato di taratura ed è sottoposta a verifica di funzionalità. pagina 3 di 4 Oltretutto l'orientamento della giurisprudenza di merito, sopra richiamato, è conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 24.06.2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 CdS, evidenziando la mera necessità che l'apparecchio di rilevazione della velocità venga periodicamente aggiornato e presenti caratteristiche che gli consentano di funzionare correttamente.
Per le ragioni esposte, si reputa legittima la motivazione della sentenza di primo grado, che ha giustificato la compensazione tra le parti delle spese di lite richiamando, tra l'altro, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione controversa, relativa alla coesistenza di approvazione e omologazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Non si provvede sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata.
Si ritiene che sussistano i presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato in favore dell'Erario, sancito dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di chi subisca l'integrale rigetto di una impugnazione (Cass. S.U. 24246/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1139/2025, ogni diversa istanza Parte_1
e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di con obbligo di pagamento dalla Parte_1 data di deposito del presente provvedimento.
Bologna, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10893/2025, promossa da:
(C.F. ), difeso in proprio Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 31.07.2025 ha proposto appello nei confronti della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1139/2025 del 30.07.2025, dolendosi del capo della pronuncia con cui è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante pagina 1 di 4 l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale impugnato, emesso il 24.12.2024 dalla Polizia locale del per la violazione dell'art. 142 comma 8 CdS, accertata in Controparte_1 relazione all'avvenuto superamento dei limiti di velocità nella circolazione stradale di oltre 10 Km/h.
La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso uniformandosi alla recente giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo la quale l'accertamento del limite di velocità va eseguito attraverso apparecchiature (cd. autovelox) che debbono essere non solo approvate, ma anche omologate secondo apposite procedure, con ciò evidenziando la distinzione tra i concetti di “approvazione” e di
“omologazione”, non sempre chiara a livello normativo (cfr. artt. 142, comma 6 e 201 comma 1 ter
CdS, art. 4 D.L. 121/2002).
L'appellante ha impugnato il capo della decisione che ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante l'accoglimento dell'opposizione ed in assenza di adeguata motivazione a sostegno di tale pronuncia;
ha osservato che in tal modo la sentenza avrebbe determinato la violazione del diritto della parte vittoriosa ad ottenere la liquidazione delle spese di lite, sostenendo che il Giudice aveva disatteso sia l'art. 91 c.p.c., che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, sia l'art. 92 comma 2 c.p.c., che consente la compensazione, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in casi determinati.
L'appellante ha, quindi, concluso per la riforma parziale della sentenza impugnata, in relazione al capo relativo alle spese di lite, chiedendo la condanna del alla rifusione delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. All'udienza del 04.12.2025 il Giudice, preso atto della mancata costituzione della parte appellata e verificata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello, ha dichiarato la contumacia del
[...]
. Controparte_1
Il processo veniva istruito documentalmente e discusso oralmente alla medesima udienza.
La parte appellante ha rinunciato alla lettura del dispositivo in udienza.
Quindi, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando la pubblicazione del dispositivo mediante il deposito nel fascicolo telematico, in allegato al verbale d'udienza.
3. Il gravame non è fondato.
La sentenza di primo grado ha compensato le spese tra le parti costituite, motivando correttamente la relativa decisione, in quanto a tal fine ha richiamato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa alla elevazione di sanzioni amministrative in caso di violazione dei limiti di velocità, rilevate mediante apparecchiature solo approvate e non omologate dalle preposte autorità. pagina 2 di 4 La motivazione della sentenza impugnata appare dunque coerente con il disposto dell'art. 92 comma 2
c.p.c., che ai fini della compensazione delle spese individua espressamente tre ipotesi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamenti giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti. Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 comma 2 c.p.c. in relazione alla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Nel caso di specie la sentenza ha fatto espressamente riferimento, nella motivazione, alla sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema dedotto in giudizio.
Ed invero la questione è stata trattata anche nella recente ordinanza della Suprema Corte n. 10505 del
18.04.2024, la quale nella motivazione ha rilevato che “in virtù della novità della questione
(sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all'esame di questa Corte), obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, per come dà atto anche la sentenza qui impugnata) e di rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio”.
Queste argomentazioni risultano condivisibili e debbono ritenersi tuttora attuali, se solo si considera che la giurisprudenza di merito non ha compiutamente aderito a tale recente indirizzo della Suprema
Corte, non ancora consolidatosi.
Si osserva al riguardo che questo Tribunale, anche in recentissime pronunce, ha avuto modo di riconoscere la validità della sanzione amministrativa irrogata dalla p.a. per la violazione del superamento dei limiti di velocità, rilevata tramite autovelox, in caso di utilizzo di apparecchi solo approvati e non omologati dalle Autorità, laddove siano stati rispettati gli obblighi di taratura e verifica periodica di funzionalità (Trib. Bologna 10/07/2025, n. 1816; Trib. di Bologna 25/06/2025, n. 1636).
Tale circostanza di fatto è riscontrabile anche nel caso in esame, in quanto nel verbale di accertamento della violazione, redatto dalla Polizia locale del Comune di si dà atto che CP_1
l'apparecchiatura utilizzata, approvata con Decreto ministeriale, dispone di certificato di taratura ed è sottoposta a verifica di funzionalità. pagina 3 di 4 Oltretutto l'orientamento della giurisprudenza di merito, sopra richiamato, è conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 24.06.2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 CdS, evidenziando la mera necessità che l'apparecchio di rilevazione della velocità venga periodicamente aggiornato e presenti caratteristiche che gli consentano di funzionare correttamente.
Per le ragioni esposte, si reputa legittima la motivazione della sentenza di primo grado, che ha giustificato la compensazione tra le parti delle spese di lite richiamando, tra l'altro, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione controversa, relativa alla coesistenza di approvazione e omologazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Non si provvede sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata.
Si ritiene che sussistano i presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato in favore dell'Erario, sancito dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di chi subisca l'integrale rigetto di una impugnazione (Cass. S.U. 24246/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1139/2025, ogni diversa istanza Parte_1
e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di con obbligo di pagamento dalla Parte_1 data di deposito del presente provvedimento.
Bologna, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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