TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12976 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 16/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38370 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MERLO MARIA Parte_1
SARA, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_1 funzionario delegato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
CONVENUTO
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA FRANCESCA GRANATA in CP_2
virtù di procura generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 22/10/2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio il e l' chiedendo Controparte_3 CP_2
1 l'accertamento del diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato nell'anno 2013, con conseguente condanna del alla CP_1 ricostruzione della carriera e al pagamento di ogni differenza retributiva spettate in conseguenza del corretto inquadramento da quantificare in misura di giustizia o, in subordine, in separato giudizio, per quanto non ancora prescritto, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa presso l'ente previdenziale.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di aver prestato regolare servizio nel corso dell'anno 2013 e che, in attuazione del disposto blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n.
122/2010, non ha ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato nell'anno 2013, da ritenersi tuttavia superato a seguito della sentenza n.
178/2015 della Corte Costituzionale e dell'ordinanza della S.C. n. 16133/2024 che ha affermato il principio secondo il quale l'anno 2013 è valido ai fini giuridici, quale anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità.
Si è costituito il contestando l'avversa Controparte_3
pretesa eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del credito vantato.
L' si è costituito in giudizio rilevando di essere convenuto quale CP_2
litisconsorte necessario ex art. 102 cpc, dichiarandosi disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, nell'ipotesi di accoglimento della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
2. Superando le incertezze emerse nella giurisprudenza di merito, la S.C. di
Cassazione ha recentemente risolto la questione controversa affermando che, ad oggi, ai fini del calcolo degli incrementi stipendiali legati alla anzianità del docente, va considerata sterilizzata l'annualità 2013 sino ad eventuale recupero
2 che in futuro venga previsto dalla contrattazione collettiva, dovendo in tal modo essere interpretato il disposto dell'art. 9, comma 23 DL 78/2010.
In particolare, l'art. 9 al comma 21 DL 78/2010 ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Il successivo comma 23 ha dettato una disciplina specifica per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.”
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata poi estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”).
Come noto, il blocco previsto dal legislatore è stato ad oggi superato soltanto per le annualità 2011 e 2012. 3 La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è infatti intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Come recentemente affermato sulla questione dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 13618 del 21.5.2025, la disciplina dettata dal comma 23 del citato art. 9, nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, “non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte ha quindi chiarito la distinzione tra gli effetti giuridici e quelli economici riservati all'annualità di servizio 2013, affermando che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa
e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.”.
3. Alla luce di tutto quanto precede, deve dunque ritenersi che, ad oggi, il servizio prestato nell'anno 2013 non possa considerarsi utile a fini economici e, quindi, ai fini dell'avanzamento nelle fasce stipendiali.
La domanda spiegata, pertanto, non può che essere rigettata.
4 4. Le spese di lite, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale solo di recente composto dalla giurisprudenza di legittimità, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 22/10/2024, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 16/12/2025
Il Giudice
5