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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 959 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 959 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIAMMARCHI ANDREA ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GIAMMARCHI ANDREA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/05/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 10.05.2009, a Savignano sul Rubicone (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.06.2010, 1.08.2012 e
5.05.2018, le figlie , d;
Per_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) CASA FAMIGLIARE: I coniugi vivranno separati e la casa coniugale sita in Misano Adriatico,
(RN) Via Carro, n. 62, int. 9, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 16, particella 628 sub 4, z.c. 3, piano T-1-2, Cat. A/2, classe 1^, vani 4,5 , rendita catastale € 434,60 (e precisamente appartamento ad uso civile abitazione che si sviluppa su tre livelli composta da sala da pranzo- soggiorno, bagno, disempegno, cassa scale, corte esclusiva al piano terra, camera, ripostiglio bagno e locale uso ripostiglio nel sottotetto) e pertinenziale autorimessa con annessa porzione di corte esclusiva posta al piano terra del fabbricato censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 16, particella 628 sub 8, z.c. 3, piano T-1-2, Cat. C/6, classe 3^, mq 18 rendita euro 92,96 e posto auto scoperto posto auto scoperto censito al catasto fabbricati del Comune di Misano Adriatico al foglio
16, mappale 628, sub 12, Via Carro n.64, P. T., Zona Cens. 3^, Cat. C/6, classe 1, mq.18 di proprietà di e al 50% ciascuno, resteranno nella disponibilità di Parte_1 Parte_2 Pt_1 in cui vi risiederà con le figlie, mentre il marito ha già trasferito la propria residenza presso
[...]
l'immobile sito in Misano Adriatico, Via Larga, n. 51.
2) AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO DELLE MINORI: Le figlie minori , Per_1 Per_2 Per_3 verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che avranno quindi l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza privilegiata di fatto presso la madre, salvo che le minori, in futuro, manifestino la volontà di una residenza alternata che dovrà essere oggetto di opportuna regolamentazione.
Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e degli interessi delle stesse.
Quanto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sè;
Il padre sarà informato a cura della madre sull'andamento scolastico delle figlie e sulle loro condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante le stesse;
3) VISITE e INCONTRI: Il padre avrà la possibilità di vedere le figlie senza limitazioni di sorta, previo preavviso telefonico e compatibilmente con le esigenze della sig.ra e delle Parte_1 figlie. Il padre potrà inoltre, compatibilmente con le esigenze delle figlie e del coniuge, tenere con sè le figlie per due giorni alla settimana, lunedì e venerdì, dalle ore 19:00 quando le preleverà dalla casa famigliare, cenerà con loro e le riaccompagnerà a casa alle ore 22.30. Nel caso di assenza della sig.ra alle ore 22.30 (comunicata in anticipo) il sig. sarà autorizzato ad entrare Parte_1 Parte_2 in casa ed attendere il rientro della medesima che non dovrà avvenire dopo le ore 23.00 (salvo diversi accordi). Quest'ultima condizione è stata prevista per consentire alla sig.ra la possibilità di Pt_1 frequentare eventuali corsi serali che dovessero iniziare nel dopo cena. I predetti incontri consentiranno alle figlie una regolare frequentazione anche con i nonni paterni.
Il venerdì a settimane alternate dalle ore 19:30 le figli staranno con il padre fino alla mattina del sabato quando le accompagnerà a scuola o a casa, salvo diversi accordi. Il padre potrà tenere normali rapporti telefonici con le figlie quando lo riterrà opportuno, sia direttamente, che presso la casa assegnata alla moglie;
Il padre fuori dalle giornate di cui sopra, per ragioni di lavoro che la madre dovrà comunicare tempestivamente, è disponibile altresì a prelevare le figlie all'uscita dalla scuola e tenerle presso di sé fino quando non verranno poi prelevate dalla madre;
4) COMPLEANNI, COMUNIONE CRESIMA ED ALTRE CERIMONIE delle figlie minori verranno festeggiati con la presenza di entrambi i genitori e le rispettive famiglie (nonni, zii ecc..)
E PASQUALI: I ricorrenti stabiliscono che le figlie trascorreranno il Controparte_1 giorno di Natale e quello di Pasqua in famiglia insieme ai nonni paterni ed al padre, mentre il giorno
26 dicembre (Santo Stefano) e quello di TT verranno trascorsi dalle minori insieme ai nonni materni ed alla madre, salvo diversi accordi da definirsi almeno 10 giorni prima;
6) VACANZE: Ciascun coniuge avrà inoltre diritto di portare con sé le figlie in vacanza, compatibilmente con gli impegni di scuola, rispettivamente per quindici giorni nel periodo estivo e per ulteriori due o tre week-end durante i restanti mesi dell'anno. In caso di vacanze per periodi di
7/10 giorni continuativi, i genitori si impegnano a trascorrere le vacanze insieme alle figlie, soprattutto quando parteciperà la figlia più piccola e fino al compimento di anni 14 di età della medesima, salvo diversi accordi.
I coniugi, comunque, nell'esclusivo rispetto delle figlie, si impegnano a fare in modo che la disciplina dei reciproci rapporti con i medesimi, oltre che dalle suddette disposizioni espresse, venga soprattutto regolata e improntata alla massima reciproca disponibilità, collaborazione, tolleranza e reciproco rispetto;
Qualora un genitore intenda portare con sé all'estero le figlie minori, per brevi periodi di vacanza o in occasioni di festività e comunque fuori dai periodi di impegni scolastici, dovrà previamente ottenere il consenso (possibilmente scritto) dell'altro coniuge e contemporaneamente comunicare il recapito all'estero onde consentire e permettere all'altro genitore un quotidiano contatto con i minori.
I coniugi si danno reciprocamente atto che trascorreranno, ciascuno di essi, un periodo di 10 giorni di vacanza ogni anno da soli. In tal caso le figlie rimarranno con l'altro coniuge per tutto il periodo.
Per quanto possibile, i coniugi si impegnano a trascorre almeno una vacanza all'anno insieme alle tre figlie.
7) NUOVI PARTNER DEI GENITORI: ciascun genitore si impegna a non far pernottare il proprio eventuale nuovo partner nei periodi in cui le figlie pernotteranno presso il genitore stesso, almeno fino al termine di un anno decorrente dalla omologazione della separazione. Trascorso un anno dalla separazione i genitori potranno ospitare il nuovo partner, alla presenza delle figlie, previa una relazione stabile.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per la liquidazione di assegni di mantenimento e/o contributi l'uno a favore dell'altro;
9) MANTENIMENTO MINORI: A titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_2 Parte_1 bonifico bancario, l'importo di € 900,00 (novecento/00) – euro 300,00 a figlia - da rivalutarsi annualmente al primo gennaio di ogni anno in misura pari alla percentuale di aumento Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fissando il primo aggiornamento dal mese di gennaio 2027;
10) SPESE STRAORDINARIE: I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie consistenti in: spese mediche, spese scolastiche e spese extrascolastiche/sportive.
Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, senza che occorra preventivo accordo con la madre, alle seguenti spese mediche relative ai figli: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari.
Dovranno invece essere concordate preventivamente fra i genitori, salvo i casi di urgenza, le seguenti spese mediche relative ai figli, cui i genitori contribuiranno sempre nella suddetta misura del 50%: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche, farmaci non mutuabili, visite specialistiche non prescritte dal medico curante, accertamenti e trattamenti sanitari presso strutture private ove erogati anche dal servizio sanitario nazionale.
Il padre contribuirà nella misura del 50%, senza che occorra preventivo accordo con la madre, alle seguenti spese scolastiche relative ai figli: tasse scolastiche imposte da Istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico, trasporto pubblico, gite scolastiche senza pernottamento, mensa scolastica.
Dovranno invece essere concordate preventivamente fra i genitori le seguenti spese scolastiche relative ai figli, cui il padre contribuirà sempre nella suddetta misura del 50%: tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Il padre contribuirà nella misura del 50%, senza che occorra preventivo accordo con la madre, alle seguenti spese extrascolastiche relative ai figli: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Dovranno invece essere concordate preventivamente fra i genitori le seguenti spese extrascolastiche relative ai figli, cui il padre contribuirà sempre nella suddetta misura del 50%: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e relativi abbigliamento ed attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze.
I ricorrenti stabiliscono che la spese per il corso di equitazione per la figlia per mantenere il Per_2 cavallo di proprietà verranno sostenuti come segue: 75 % il padre e 25% la madre.
Laddove dette spese siano anticipate da uno dei genitori, la refusione del 50% da parte dell'altro genitore avverrà previa esibizione a quest'ultimo della documentazione relativa all'esborso sostenuto
(fatture, ricevute fiscali, scontrini di cassa ecc.) ed entro 15 giorni dalla esibizione, che potrà avvenire con qualunque mezzo (a mero titolo esemplificativo : mail, whatsapp, sms ecc);
Le parti stabiliscono che in materia di spese straordinarie ed ordinarie non regolarizzato nelle suddette condizioni si rifaranno “al protocollo delle spese straordinarie” così come disciplinato dal Tribunale di Bologna che si allega al ricorso e che le parti sottoscrivono (doc.7).
11) ASSEGNI E DETRAZIONI: I ricorrenti stabiliscono che gli assegni famigliari per le figlie così come l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra mentre tutte le Parte_1 detrazioni afferenti le figlie saranno al 50% tra i genitori;
12) RAPPORTI ECONOMICI : I ricorrenti, quale condizione essenziale ed imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale nell'ambito della separazione personale, così intendono regolare i loro rapporti economici, definendo in questo modo le reciproche ragioni di dare e avere:
- SCIOGLIMENTO IMPRESA FAMILIARE: i coniugi al fine di definire ogni loro pendenza in data
11.02.2025 innanzi il notaio di Misano Adriatico hanno sciolto l'impresa familiare denominata Per_4
“Martini IN Lavorazione ferro” e la sig.ra è stata successivamente assunta con Parte_1 contratto a tempo indeterminato part-time e liberata dalle garanzie rilasciate per l'impresa;
- GARANZIE: Il sig. si impegna a sollevare la sig.ra da qualsivoglia Parte_2 Parte_1 garanzia rilasciata dalla medesima per prestiti, finanziamenti, fidi, castelletti, conti correnti e qualsivoglia rapporto connesso all'attività svolta dall'impresa familiare sopra emarginata ed eventualmente rilasciate a garanzia di rapporti diretti riferiti al sig. . Parte_2
Il sig. si impegna a sostituire il garante (sig.ra ) del “contratto di Parte_2 Parte_1 locazione finanziaria veicoli (leasing)” n. 19543 sottoscritto con in relazione al veicolo CP_2 Mercedes GLC 300 targato GP848XZ, con altro soggetto differente dalla sig.ra entro Parte_1 il 31.12.2025.
- TRASFERIMENTO IMMOBILIARE: il sig. , si impegna ed obbliga a Parte_2 vendere/trasferire alla sig.ra per il prezzo concordato di euro 15.000,00 oltre Parte_1 all'accollo liberatorio della quota parte (pari al 50%) del debito residuo imputabile alla parte cedente nascente dal mutuo contratto per l'acquisto degli stessi, la proprietà della propria quota del 50% dei seguenti immobili:
• quota di proprietà 50 % appartamento ad uso civile abitazione sito in Misano Adriatico, Via Carro,
n. 62, int. 9, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 16, mappale 628 sub 4, z.c. 3, piano T-1-2, Cat. A/2, classe 1^, vani 4,5 , rendita catastale € 434,60 – pervenuto con atto di compravendita a rogito del Notaio (repertorio n. 743, raccolta 459- registrato a Persona_5
Cesena atti pubblici il 21.06.2007 al n. 4631/1T e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini
- Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2007 all'Art.6270 – doc.8);
• quota di proprietà 50 % autorimessa con annessa porzione di corte esclusiva posta al piano terra del fabbricato censita al catasto fabbricati del Comune di Misano Adriatico al foglio 16, mappale 628 sub
8, z.c. 3, piano T., Cat. C/6, classe 3^, mq 18 rendita euro 92,96 – pervenuto con atto di compravendita a rogito del Notaio (repertorio n. 743, raccolta 459- registrato a Cesena atti Persona_5 pubblici il 21.06.2007 al n. 4631/1T e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini - Territorio
– Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2007 all'Art.6270 – doc.8);
• quota di proprietà 50 % posto auto scoperto censito al catasto fabbricati del Comune di Misano
Adriatico al foglio 16, mappale 628,, sub 12, Via Carro n.64, P. T., Zona Cens. 3^, Cat. C/6, classe
1, mq.18 – pervenuto con atto di compravendita a rogito del Notaio di Misano Adriatico in Per_4 data 27 dicembre 2016 (Rep. N. 12312/8506, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 26 gennaio 2017 al n.800 Mod.1/T e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini - Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 26 gennaio 2017 all'art.648 – doc.9);
La sig.ra si impegna ed obbliga ad acquistare i predetti immobili: Parte_1
- versando al sig. la somma di euro 15.000,00 mediante assegno bancario (o assegno Parte_2 circolare) contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento dinnanzi il notaio rogante;
- accollandosi la quota residua di mutuo (50%) stipulato con la per l'acquisto dei CP_3 CP_4 predetti appartamento ed autorimessa in data 15 giugno 2007 con atto a rogito del Notaio
[...]
(repertorio n.744 raccolta n. 460), registrato in Cesena il 21.06.2007 al n. 4632/1T, Per_5 garantito da ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini - Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2007 all'Art.2554 (doc. 10); Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio designato di comune accordo dai Coniugi entro
20 giorni dall'omologazione della separazione (sentenza) con gli oneri a carico di entrambi i coniugi.
Gli immobili saranno trasferiti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le accessioni e pertinenze, diritti e ragioni, servitù attive e passive, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, come meglio specificato nei citati atti di provenienza che si richiamano espressamente.
I coniugi hanno già informato il predetto istituto di credito che ha già avviato le opportune pratiche per l'accollo del mutuo e la liberazione del sig. dalle garanzie prestate, che verranno Parte_2 sostituite da quelle rilasciate dal sig. , padre della sig.ra (doc.11). Persona_6 Parte_1
La dichiarazione liberatoria del Signor da parte della dovrà essere ottenuta entro Parte_2 CP_3 il 30 giorni dalla sottoscrizione degli opportuni atti presso il notaio rogante, sia per il trasferimento della proprietà che per l'accollo del mutuo. Ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e giusta sentenza della Corte costituzionale in data 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154, il trasferimento immobiliare esecutivo del presente accordo sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
I ricorrenti dichiarano e precisano che il prezzo che la sig.ra andrà a pagare per Parte_1
l'acquisto del 50 % dei predetti immobili è stato concordato e definito tenendo in debita considerazione le maggiori somme che la medesima aveva versato rispetto al marito per l'acquisto dei suddetti immobili ed arredi in essi presenti;
- CONTO CORRENTE COINTESTATO: il conto corrente cointestato presso la Controparte_5
n. C01/16/01/0111622 (doc.12) a seguito del trasferimento di proprietà dei predetti immobili a favore della sig.ra ed il conseguente accollo del mutuo, verrà estinto/chiuso entro il termine Parte_1 di 15 giorni dagli adempimenti amministrativi necessari a seguito dell'accollo del mutuo da parte della sig.ra . Parte_1
Le somme presenti sul conto corrente al momento della sua chiusura resteranno nella disponibilità del sig . Parte_2
- BENI MOBILI: Tutti i beni comuni sono stati equamente divisi e quelli di esclusiva proprietà del marito saranno ritirati dalla casa coniugale a cura dello stesso;
I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale resteranno di proprietà ed in uso alla moglie ed alle figlie, precisando altresì che durante il periodo trascorso il sig. ha già provveduto a ritirare e prelevare i propri effetti personali Parte_2
e nulla gli è più dovuto;
AUTO/MOTO: L'autovettura tipo Citroen C3 targata CR524LY già di proprietà di , Parte_1 attualmente utilizzata dai genitori del sig. , rimarrà nella disponibilità di questi ultimi e Parte_2 per l'effetto il sig. si impegna ed obbliga ad intestarsi il mezzo sostenendo i relativi Parte_2 costi per il passaggio di proprietà. Diversamente nel caso sia antieconomico provvedere al passaggio di proprietà lo stesso verrà rottamato nel più breve tempo possibile;
Lo scooter modello Liberty targato 5NMBD, di proprietà della sig.ra rimarrà nella Parte_1 disponibilità della medesima e verrà utilizzato dalle figlie.
Il costo per assicurazione, bollo e manutenzione verrà sostenuto al 50 % da entrambi i genitori;
La sig.ra è altresì proprietaria del mezzo tipo Mercedes classe B targata FA060KX Parte_1 recentemente acquistata con somme di denaro prestatele dal padre.
Il sig. è proprietario dei seguenti mezzi: Mercedes GLC targata GP848XZ, Mercedes Parte_2
SL targata AM193YN, Mercedes targata GED11725 e moto tipo Harley targata EY99334, che resteranno di sua proprietà.
- POLIZZE/INVESTIMENTI/LIBRETTI A FAVORE DELLE FIGLIE: i ricorrenti negli anni hanno sottoscritto la polizza denominata “zurich grandi passi” n. 1155297 con scadenza al 21.12.2029 il cui Per_ contraente ed assicurato è il sig. ed il beneficiario è la figlia Parte_2 CP_6 CP_7 dove è stato versato annualmente l'importo di euro 1.200,00 (doc. 13) e la polizza denominata “zurich grandi passi” n. 1155284 con scadenza al 21.12.2031 il cui contraente ed assicurato è il sig. Pt_2
ed il beneficiario è la figlia dove è stato versato annualmente
[...] Persona_8 CP_8
l'importo di euro 1.200,00 (doc.14).
In merito le predette polizze, i ricorrenti, se previsto da contratto, senza che per detta scelta vi siano delle importanti perdite economiche, decidono di sospendere i versamenti annui di euro 1.200,00 e negoziando con l'istituto di credito dei prodotti assicurativi simili dove resteranno depositate le somme sin ora versate a beneficio della relativa figlia.
I ricorrenti si impegnano ed obbligano a sottoscrivere il prodotto finanziario/assicurativo più conveniente ed opportuno a favore della figlia , iniziando a versare annualmente lo stesso Per_3 importo corrisposto per le altre 2 figlie, ovvero euro 1.200,00. I ricorrenti stabiliscono che alla scadenza delle predette polizze ed alla riscossione delle relative somme queste verranno trasferite in capo alla figlia in uguale misura, salvo diversi accordi che dovranno essere assunti per iscritto.
13) VARIAZIONE RESIDENZA: Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenze o domicilio. Anche l'eventuale soggiorno delle figlie fuori della casa familiare, per oltre venti giorni, dovrà essere comunicato al coniuge non affidatario.
14) I coniugi si impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso e/o la propria firma per il rilascio di qualsivoglia documento per cui il suddetto consenso e/o firma sia richiesto.
15) Il nominativo delle figlie potrà essere inserito nel passaporto di entrambi i genitori;
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
Oltre al rispetto di ogni regola giuridica, i ricorrenti riconoscono e si impegnano in modo assolutamente volontario e reciproco a rispettare le seguenti regole morali:
(a) pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione personale consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
(b) i coniugi sono consapevoli che a separarsi sono loro e non le loro figlie. Queste ultime hanno il diritto di mantenere buoni e frequenti rapporti con entrambi i genitori e, pertanto, i coniugi devono reciprocamente favorire tali rapporti. In particolare, nessuno dei genitori dovrà in alcun modo ostacolare la frequentazione dei figli con l'altro genitore. Anzi si impegna ad agevolare tali rapporti;
(c) inoltre, entrambi i coniugi, si impegnano a non mettere in cattiva luce l'altro genitore nei confronti dei figli, anche perché entrambi sono consapevoli che se così non fosse renderebbero un pessimo
“servizio” alle figlie stesse;
(d) i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un sereno e civile dialogo anche dopo la separazione. Ciò sia nel loro interesse che nel superiore interesse dei figli.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misano Adriatico (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie B Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 959 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIAMMARCHI ANDREA ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GIAMMARCHI ANDREA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/05/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 10.05.2009, a Savignano sul Rubicone (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.06.2010, 1.08.2012 e
5.05.2018, le figlie , d;
Per_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) CASA FAMIGLIARE: I coniugi vivranno separati e la casa coniugale sita in Misano Adriatico,
(RN) Via Carro, n. 62, int. 9, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 16, particella 628 sub 4, z.c. 3, piano T-1-2, Cat. A/2, classe 1^, vani 4,5 , rendita catastale € 434,60 (e precisamente appartamento ad uso civile abitazione che si sviluppa su tre livelli composta da sala da pranzo- soggiorno, bagno, disempegno, cassa scale, corte esclusiva al piano terra, camera, ripostiglio bagno e locale uso ripostiglio nel sottotetto) e pertinenziale autorimessa con annessa porzione di corte esclusiva posta al piano terra del fabbricato censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 16, particella 628 sub 8, z.c. 3, piano T-1-2, Cat. C/6, classe 3^, mq 18 rendita euro 92,96 e posto auto scoperto posto auto scoperto censito al catasto fabbricati del Comune di Misano Adriatico al foglio
16, mappale 628, sub 12, Via Carro n.64, P. T., Zona Cens. 3^, Cat. C/6, classe 1, mq.18 di proprietà di e al 50% ciascuno, resteranno nella disponibilità di Parte_1 Parte_2 Pt_1 in cui vi risiederà con le figlie, mentre il marito ha già trasferito la propria residenza presso
[...]
l'immobile sito in Misano Adriatico, Via Larga, n. 51.
2) AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO DELLE MINORI: Le figlie minori , Per_1 Per_2 Per_3 verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che avranno quindi l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza privilegiata di fatto presso la madre, salvo che le minori, in futuro, manifestino la volontà di una residenza alternata che dovrà essere oggetto di opportuna regolamentazione.
Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e degli interessi delle stesse.
Quanto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sè;
Il padre sarà informato a cura della madre sull'andamento scolastico delle figlie e sulle loro condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante le stesse;
3) VISITE e INCONTRI: Il padre avrà la possibilità di vedere le figlie senza limitazioni di sorta, previo preavviso telefonico e compatibilmente con le esigenze della sig.ra e delle Parte_1 figlie. Il padre potrà inoltre, compatibilmente con le esigenze delle figlie e del coniuge, tenere con sè le figlie per due giorni alla settimana, lunedì e venerdì, dalle ore 19:00 quando le preleverà dalla casa famigliare, cenerà con loro e le riaccompagnerà a casa alle ore 22.30. Nel caso di assenza della sig.ra alle ore 22.30 (comunicata in anticipo) il sig. sarà autorizzato ad entrare Parte_1 Parte_2 in casa ed attendere il rientro della medesima che non dovrà avvenire dopo le ore 23.00 (salvo diversi accordi). Quest'ultima condizione è stata prevista per consentire alla sig.ra la possibilità di Pt_1 frequentare eventuali corsi serali che dovessero iniziare nel dopo cena. I predetti incontri consentiranno alle figlie una regolare frequentazione anche con i nonni paterni.
Il venerdì a settimane alternate dalle ore 19:30 le figli staranno con il padre fino alla mattina del sabato quando le accompagnerà a scuola o a casa, salvo diversi accordi. Il padre potrà tenere normali rapporti telefonici con le figlie quando lo riterrà opportuno, sia direttamente, che presso la casa assegnata alla moglie;
Il padre fuori dalle giornate di cui sopra, per ragioni di lavoro che la madre dovrà comunicare tempestivamente, è disponibile altresì a prelevare le figlie all'uscita dalla scuola e tenerle presso di sé fino quando non verranno poi prelevate dalla madre;
4) COMPLEANNI, COMUNIONE CRESIMA ED ALTRE CERIMONIE delle figlie minori verranno festeggiati con la presenza di entrambi i genitori e le rispettive famiglie (nonni, zii ecc..)
E PASQUALI: I ricorrenti stabiliscono che le figlie trascorreranno il Controparte_1 giorno di Natale e quello di Pasqua in famiglia insieme ai nonni paterni ed al padre, mentre il giorno
26 dicembre (Santo Stefano) e quello di TT verranno trascorsi dalle minori insieme ai nonni materni ed alla madre, salvo diversi accordi da definirsi almeno 10 giorni prima;
6) VACANZE: Ciascun coniuge avrà inoltre diritto di portare con sé le figlie in vacanza, compatibilmente con gli impegni di scuola, rispettivamente per quindici giorni nel periodo estivo e per ulteriori due o tre week-end durante i restanti mesi dell'anno. In caso di vacanze per periodi di
7/10 giorni continuativi, i genitori si impegnano a trascorrere le vacanze insieme alle figlie, soprattutto quando parteciperà la figlia più piccola e fino al compimento di anni 14 di età della medesima, salvo diversi accordi.
I coniugi, comunque, nell'esclusivo rispetto delle figlie, si impegnano a fare in modo che la disciplina dei reciproci rapporti con i medesimi, oltre che dalle suddette disposizioni espresse, venga soprattutto regolata e improntata alla massima reciproca disponibilità, collaborazione, tolleranza e reciproco rispetto;
Qualora un genitore intenda portare con sé all'estero le figlie minori, per brevi periodi di vacanza o in occasioni di festività e comunque fuori dai periodi di impegni scolastici, dovrà previamente ottenere il consenso (possibilmente scritto) dell'altro coniuge e contemporaneamente comunicare il recapito all'estero onde consentire e permettere all'altro genitore un quotidiano contatto con i minori.
I coniugi si danno reciprocamente atto che trascorreranno, ciascuno di essi, un periodo di 10 giorni di vacanza ogni anno da soli. In tal caso le figlie rimarranno con l'altro coniuge per tutto il periodo.
Per quanto possibile, i coniugi si impegnano a trascorre almeno una vacanza all'anno insieme alle tre figlie.
7) NUOVI PARTNER DEI GENITORI: ciascun genitore si impegna a non far pernottare il proprio eventuale nuovo partner nei periodi in cui le figlie pernotteranno presso il genitore stesso, almeno fino al termine di un anno decorrente dalla omologazione della separazione. Trascorso un anno dalla separazione i genitori potranno ospitare il nuovo partner, alla presenza delle figlie, previa una relazione stabile.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per la liquidazione di assegni di mantenimento e/o contributi l'uno a favore dell'altro;
9) MANTENIMENTO MINORI: A titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_2 Parte_1 bonifico bancario, l'importo di € 900,00 (novecento/00) – euro 300,00 a figlia - da rivalutarsi annualmente al primo gennaio di ogni anno in misura pari alla percentuale di aumento Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fissando il primo aggiornamento dal mese di gennaio 2027;
10) SPESE STRAORDINARIE: I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie consistenti in: spese mediche, spese scolastiche e spese extrascolastiche/sportive.
Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, senza che occorra preventivo accordo con la madre, alle seguenti spese mediche relative ai figli: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari.
Dovranno invece essere concordate preventivamente fra i genitori, salvo i casi di urgenza, le seguenti spese mediche relative ai figli, cui i genitori contribuiranno sempre nella suddetta misura del 50%: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche, farmaci non mutuabili, visite specialistiche non prescritte dal medico curante, accertamenti e trattamenti sanitari presso strutture private ove erogati anche dal servizio sanitario nazionale.
Il padre contribuirà nella misura del 50%, senza che occorra preventivo accordo con la madre, alle seguenti spese scolastiche relative ai figli: tasse scolastiche imposte da Istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico, trasporto pubblico, gite scolastiche senza pernottamento, mensa scolastica.
Dovranno invece essere concordate preventivamente fra i genitori le seguenti spese scolastiche relative ai figli, cui il padre contribuirà sempre nella suddetta misura del 50%: tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Il padre contribuirà nella misura del 50%, senza che occorra preventivo accordo con la madre, alle seguenti spese extrascolastiche relative ai figli: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Dovranno invece essere concordate preventivamente fra i genitori le seguenti spese extrascolastiche relative ai figli, cui il padre contribuirà sempre nella suddetta misura del 50%: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e relativi abbigliamento ed attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze.
I ricorrenti stabiliscono che la spese per il corso di equitazione per la figlia per mantenere il Per_2 cavallo di proprietà verranno sostenuti come segue: 75 % il padre e 25% la madre.
Laddove dette spese siano anticipate da uno dei genitori, la refusione del 50% da parte dell'altro genitore avverrà previa esibizione a quest'ultimo della documentazione relativa all'esborso sostenuto
(fatture, ricevute fiscali, scontrini di cassa ecc.) ed entro 15 giorni dalla esibizione, che potrà avvenire con qualunque mezzo (a mero titolo esemplificativo : mail, whatsapp, sms ecc);
Le parti stabiliscono che in materia di spese straordinarie ed ordinarie non regolarizzato nelle suddette condizioni si rifaranno “al protocollo delle spese straordinarie” così come disciplinato dal Tribunale di Bologna che si allega al ricorso e che le parti sottoscrivono (doc.7).
11) ASSEGNI E DETRAZIONI: I ricorrenti stabiliscono che gli assegni famigliari per le figlie così come l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra mentre tutte le Parte_1 detrazioni afferenti le figlie saranno al 50% tra i genitori;
12) RAPPORTI ECONOMICI : I ricorrenti, quale condizione essenziale ed imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale nell'ambito della separazione personale, così intendono regolare i loro rapporti economici, definendo in questo modo le reciproche ragioni di dare e avere:
- SCIOGLIMENTO IMPRESA FAMILIARE: i coniugi al fine di definire ogni loro pendenza in data
11.02.2025 innanzi il notaio di Misano Adriatico hanno sciolto l'impresa familiare denominata Per_4
“Martini IN Lavorazione ferro” e la sig.ra è stata successivamente assunta con Parte_1 contratto a tempo indeterminato part-time e liberata dalle garanzie rilasciate per l'impresa;
- GARANZIE: Il sig. si impegna a sollevare la sig.ra da qualsivoglia Parte_2 Parte_1 garanzia rilasciata dalla medesima per prestiti, finanziamenti, fidi, castelletti, conti correnti e qualsivoglia rapporto connesso all'attività svolta dall'impresa familiare sopra emarginata ed eventualmente rilasciate a garanzia di rapporti diretti riferiti al sig. . Parte_2
Il sig. si impegna a sostituire il garante (sig.ra ) del “contratto di Parte_2 Parte_1 locazione finanziaria veicoli (leasing)” n. 19543 sottoscritto con in relazione al veicolo CP_2 Mercedes GLC 300 targato GP848XZ, con altro soggetto differente dalla sig.ra entro Parte_1 il 31.12.2025.
- TRASFERIMENTO IMMOBILIARE: il sig. , si impegna ed obbliga a Parte_2 vendere/trasferire alla sig.ra per il prezzo concordato di euro 15.000,00 oltre Parte_1 all'accollo liberatorio della quota parte (pari al 50%) del debito residuo imputabile alla parte cedente nascente dal mutuo contratto per l'acquisto degli stessi, la proprietà della propria quota del 50% dei seguenti immobili:
• quota di proprietà 50 % appartamento ad uso civile abitazione sito in Misano Adriatico, Via Carro,
n. 62, int. 9, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 16, mappale 628 sub 4, z.c. 3, piano T-1-2, Cat. A/2, classe 1^, vani 4,5 , rendita catastale € 434,60 – pervenuto con atto di compravendita a rogito del Notaio (repertorio n. 743, raccolta 459- registrato a Persona_5
Cesena atti pubblici il 21.06.2007 al n. 4631/1T e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini
- Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2007 all'Art.6270 – doc.8);
• quota di proprietà 50 % autorimessa con annessa porzione di corte esclusiva posta al piano terra del fabbricato censita al catasto fabbricati del Comune di Misano Adriatico al foglio 16, mappale 628 sub
8, z.c. 3, piano T., Cat. C/6, classe 3^, mq 18 rendita euro 92,96 – pervenuto con atto di compravendita a rogito del Notaio (repertorio n. 743, raccolta 459- registrato a Cesena atti Persona_5 pubblici il 21.06.2007 al n. 4631/1T e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini - Territorio
– Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2007 all'Art.6270 – doc.8);
• quota di proprietà 50 % posto auto scoperto censito al catasto fabbricati del Comune di Misano
Adriatico al foglio 16, mappale 628,, sub 12, Via Carro n.64, P. T., Zona Cens. 3^, Cat. C/6, classe
1, mq.18 – pervenuto con atto di compravendita a rogito del Notaio di Misano Adriatico in Per_4 data 27 dicembre 2016 (Rep. N. 12312/8506, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 26 gennaio 2017 al n.800 Mod.1/T e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini - Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 26 gennaio 2017 all'art.648 – doc.9);
La sig.ra si impegna ed obbliga ad acquistare i predetti immobili: Parte_1
- versando al sig. la somma di euro 15.000,00 mediante assegno bancario (o assegno Parte_2 circolare) contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento dinnanzi il notaio rogante;
- accollandosi la quota residua di mutuo (50%) stipulato con la per l'acquisto dei CP_3 CP_4 predetti appartamento ed autorimessa in data 15 giugno 2007 con atto a rogito del Notaio
[...]
(repertorio n.744 raccolta n. 460), registrato in Cesena il 21.06.2007 al n. 4632/1T, Per_5 garantito da ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini - Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2007 all'Art.2554 (doc. 10); Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio designato di comune accordo dai Coniugi entro
20 giorni dall'omologazione della separazione (sentenza) con gli oneri a carico di entrambi i coniugi.
Gli immobili saranno trasferiti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le accessioni e pertinenze, diritti e ragioni, servitù attive e passive, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, come meglio specificato nei citati atti di provenienza che si richiamano espressamente.
I coniugi hanno già informato il predetto istituto di credito che ha già avviato le opportune pratiche per l'accollo del mutuo e la liberazione del sig. dalle garanzie prestate, che verranno Parte_2 sostituite da quelle rilasciate dal sig. , padre della sig.ra (doc.11). Persona_6 Parte_1
La dichiarazione liberatoria del Signor da parte della dovrà essere ottenuta entro Parte_2 CP_3 il 30 giorni dalla sottoscrizione degli opportuni atti presso il notaio rogante, sia per il trasferimento della proprietà che per l'accollo del mutuo. Ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e giusta sentenza della Corte costituzionale in data 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154, il trasferimento immobiliare esecutivo del presente accordo sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
I ricorrenti dichiarano e precisano che il prezzo che la sig.ra andrà a pagare per Parte_1
l'acquisto del 50 % dei predetti immobili è stato concordato e definito tenendo in debita considerazione le maggiori somme che la medesima aveva versato rispetto al marito per l'acquisto dei suddetti immobili ed arredi in essi presenti;
- CONTO CORRENTE COINTESTATO: il conto corrente cointestato presso la Controparte_5
n. C01/16/01/0111622 (doc.12) a seguito del trasferimento di proprietà dei predetti immobili a favore della sig.ra ed il conseguente accollo del mutuo, verrà estinto/chiuso entro il termine Parte_1 di 15 giorni dagli adempimenti amministrativi necessari a seguito dell'accollo del mutuo da parte della sig.ra . Parte_1
Le somme presenti sul conto corrente al momento della sua chiusura resteranno nella disponibilità del sig . Parte_2
- BENI MOBILI: Tutti i beni comuni sono stati equamente divisi e quelli di esclusiva proprietà del marito saranno ritirati dalla casa coniugale a cura dello stesso;
I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale resteranno di proprietà ed in uso alla moglie ed alle figlie, precisando altresì che durante il periodo trascorso il sig. ha già provveduto a ritirare e prelevare i propri effetti personali Parte_2
e nulla gli è più dovuto;
AUTO/MOTO: L'autovettura tipo Citroen C3 targata CR524LY già di proprietà di , Parte_1 attualmente utilizzata dai genitori del sig. , rimarrà nella disponibilità di questi ultimi e Parte_2 per l'effetto il sig. si impegna ed obbliga ad intestarsi il mezzo sostenendo i relativi Parte_2 costi per il passaggio di proprietà. Diversamente nel caso sia antieconomico provvedere al passaggio di proprietà lo stesso verrà rottamato nel più breve tempo possibile;
Lo scooter modello Liberty targato 5NMBD, di proprietà della sig.ra rimarrà nella Parte_1 disponibilità della medesima e verrà utilizzato dalle figlie.
Il costo per assicurazione, bollo e manutenzione verrà sostenuto al 50 % da entrambi i genitori;
La sig.ra è altresì proprietaria del mezzo tipo Mercedes classe B targata FA060KX Parte_1 recentemente acquistata con somme di denaro prestatele dal padre.
Il sig. è proprietario dei seguenti mezzi: Mercedes GLC targata GP848XZ, Mercedes Parte_2
SL targata AM193YN, Mercedes targata GED11725 e moto tipo Harley targata EY99334, che resteranno di sua proprietà.
- POLIZZE/INVESTIMENTI/LIBRETTI A FAVORE DELLE FIGLIE: i ricorrenti negli anni hanno sottoscritto la polizza denominata “zurich grandi passi” n. 1155297 con scadenza al 21.12.2029 il cui Per_ contraente ed assicurato è il sig. ed il beneficiario è la figlia Parte_2 CP_6 CP_7 dove è stato versato annualmente l'importo di euro 1.200,00 (doc. 13) e la polizza denominata “zurich grandi passi” n. 1155284 con scadenza al 21.12.2031 il cui contraente ed assicurato è il sig. Pt_2
ed il beneficiario è la figlia dove è stato versato annualmente
[...] Persona_8 CP_8
l'importo di euro 1.200,00 (doc.14).
In merito le predette polizze, i ricorrenti, se previsto da contratto, senza che per detta scelta vi siano delle importanti perdite economiche, decidono di sospendere i versamenti annui di euro 1.200,00 e negoziando con l'istituto di credito dei prodotti assicurativi simili dove resteranno depositate le somme sin ora versate a beneficio della relativa figlia.
I ricorrenti si impegnano ed obbligano a sottoscrivere il prodotto finanziario/assicurativo più conveniente ed opportuno a favore della figlia , iniziando a versare annualmente lo stesso Per_3 importo corrisposto per le altre 2 figlie, ovvero euro 1.200,00. I ricorrenti stabiliscono che alla scadenza delle predette polizze ed alla riscossione delle relative somme queste verranno trasferite in capo alla figlia in uguale misura, salvo diversi accordi che dovranno essere assunti per iscritto.
13) VARIAZIONE RESIDENZA: Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenze o domicilio. Anche l'eventuale soggiorno delle figlie fuori della casa familiare, per oltre venti giorni, dovrà essere comunicato al coniuge non affidatario.
14) I coniugi si impegnano sin d'ora a prestare il proprio consenso e/o la propria firma per il rilascio di qualsivoglia documento per cui il suddetto consenso e/o firma sia richiesto.
15) Il nominativo delle figlie potrà essere inserito nel passaporto di entrambi i genitori;
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
Oltre al rispetto di ogni regola giuridica, i ricorrenti riconoscono e si impegnano in modo assolutamente volontario e reciproco a rispettare le seguenti regole morali:
(a) pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione personale consensuale, i coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
(b) i coniugi sono consapevoli che a separarsi sono loro e non le loro figlie. Queste ultime hanno il diritto di mantenere buoni e frequenti rapporti con entrambi i genitori e, pertanto, i coniugi devono reciprocamente favorire tali rapporti. In particolare, nessuno dei genitori dovrà in alcun modo ostacolare la frequentazione dei figli con l'altro genitore. Anzi si impegna ad agevolare tali rapporti;
(c) inoltre, entrambi i coniugi, si impegnano a non mettere in cattiva luce l'altro genitore nei confronti dei figli, anche perché entrambi sono consapevoli che se così non fosse renderebbero un pessimo
“servizio” alle figlie stesse;
(d) i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un sereno e civile dialogo anche dopo la separazione. Ciò sia nel loro interesse che nel superiore interesse dei figli.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misano Adriatico (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie B Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi