Art. 3.
Ove gli interessati preferiscano non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, si intendono definitivamente acquisiti ai medesimi gli indennizzi di cui al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e, conseguentemente, s'intendono devoluti allo Stato gli indennizzi disposti con il lodo arbitrale, nonche' il complesso dei beni gia' restituiti dal Servizio liquidazioni francese o l'ammontare della loro liquidazione, ivi compresi gli eventuali fondi di gestione derivanti dall'Amministrazione italiana di detti beni, che entreranno a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.
Ove gli interessati preferiscano non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, si intendono definitivamente acquisiti ai medesimi gli indennizzi di cui al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e, conseguentemente, s'intendono devoluti allo Stato gli indennizzi disposti con il lodo arbitrale, nonche' il complesso dei beni gia' restituiti dal Servizio liquidazioni francese o l'ammontare della loro liquidazione, ivi compresi gli eventuali fondi di gestione derivanti dall'Amministrazione italiana di detti beni, che entreranno a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.