CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 86/2023 depositato il 12/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 70021 Acquaviva Delle Fonti BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1107/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 16/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200033431513 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200033431513 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 12/1/2023 (RGA. 86/2023)
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, proponeva opposizione avverso la sentenza n. 1107/7/22 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, depositata il 16/6/2022, riguardante la cartella di pagamento n. 01420200033431513 emessa a carico della società Resistente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, recante iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate e non versate, relative all'anno di imposta 2015, ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR. 600/1973.
L'appellante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, lamentava la illegittimità della predetta sentenza impugnata che riduceva a un terzo le sanzioni irrogate, in quanto non veniva notificato il prodromico avviso bonario;
chiedeva in conclusione l'accoglimento dell'appello e la riforma della opposta sentenza, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia sentenza impugnata e copia procura nomina difensore.
Con nota depositata in data 19/11/2025 il difensore della società appellante depositava in allegato copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in applicazione della Legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 231 a 252, copia ricevuta definizione agevolata, copia della comunicazione delle somme dovute e copia attestazione di conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia è presente soltanto la dott.ssa Nominativo_2, in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, la quale conferma che la parte appellata ha aderito alla definizione agevolata e ha depositato all'Ufficio la comunicazione della somme dovute.
Assenti il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e il difensore della società contribuente.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente la cessazione della materia del contendere avendo la società appellata aderito alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022; conseguentemente deve essere dichiarata la estinzione automatica del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, avendo la società appellata aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022.
Così deciso in Bari il 22 dicembre 2025.
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 86/2023 depositato il 12/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 70021 Acquaviva Delle Fonti BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1107/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 16/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200033431513 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200033431513 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 12/1/2023 (RGA. 86/2023)
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, proponeva opposizione avverso la sentenza n. 1107/7/22 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, depositata il 16/6/2022, riguardante la cartella di pagamento n. 01420200033431513 emessa a carico della società Resistente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, recante iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate e non versate, relative all'anno di imposta 2015, ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR. 600/1973.
L'appellante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, lamentava la illegittimità della predetta sentenza impugnata che riduceva a un terzo le sanzioni irrogate, in quanto non veniva notificato il prodromico avviso bonario;
chiedeva in conclusione l'accoglimento dell'appello e la riforma della opposta sentenza, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia sentenza impugnata e copia procura nomina difensore.
Con nota depositata in data 19/11/2025 il difensore della società appellante depositava in allegato copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in applicazione della Legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 231 a 252, copia ricevuta definizione agevolata, copia della comunicazione delle somme dovute e copia attestazione di conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia è presente soltanto la dott.ssa Nominativo_2, in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, la quale conferma che la parte appellata ha aderito alla definizione agevolata e ha depositato all'Ufficio la comunicazione della somme dovute.
Assenti il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e il difensore della società contribuente.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente la cessazione della materia del contendere avendo la società appellata aderito alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022; conseguentemente deve essere dichiarata la estinzione automatica del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, avendo la società appellata aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022.
Così deciso in Bari il 22 dicembre 2025.
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)