Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 07/04/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Consigliere SE di IE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 90/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69350 del registro di segreteria, proposto da:
M.L. nato a [...] e residente ad OMISSIS c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Fulvio Licari, presso il cui studio, sito ad Enna in via Diaz n. 5, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it;
ricorrente
CONTRO
Il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Commissario straordinario legale rappresentante pro -tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Margherita Sanfratello, elettivamente domiciliato a Palermo in via Caltanissetta n. 2/c, presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: margheritasanfratello@pec.it;
resistente Il 2 aprile 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, M. L. ha convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia, per ottenere l’accertamento del proprio diritto ad un rateo mensile di pensione di euro 2.661,52 lordi, ovvero di quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, per n. 13 mensilità ed ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 60/1976, oltre che la rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con la conseguente condanna dell’Ente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati a far data dal collocamento in quiescenza, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver prestato servizio alle dipendenze dell’Amministrazione regionale fin dal 16.10.2001, con le mansioni di centralinista telefonico; di essere stato assunto in applicazione della legge regionale n. 60/1976, in materia di collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi; d’aver avanzato la domanda di collocamento in quiescenza in data 3.9.2016, rappresentando d’aver diritto, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 60/1976, ad essere collocato a riposo dopo quindici anni di effettivo servizio ed usufruendo di un “abbuono” di servizio di dieci anni ai fini giuridici, economici e previdenziali; di essere stato costretto ad adire il Tribunale di Enna in funzione di Giudice del
Lavoro, per ottenere il collocamento in quiescenza ai sensi della predetta legge regionale; di essere stato così collocato in quiescenza a seguito della sentenza del Giudice del Lavoro n. 258/2022, definitiva per mancata impugnazione, con il DDG n. 2098/2021; di essersi visto però riconoscere, con il DDS n. 850/2023, un trattamento pensionistico inferiore al dovuto, oltre che, con il DDS n. 2853/2023, un’indennità di buonuscita calcolata in maniera erronea.
A parere del procuratore, i due provvedimenti sarebbero del tutto illegittimi, in quanto la liquidazione del trattamento pensionistico sarebbe avvenuta per invalidità permanente e assoluta, ai sensi del comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, invece che a norma dell’art. 5 della L.R. n. 60/1976, con la conseguenza del disconoscimento dell’abbuono di dieci anni.
Il Fondo Pensioni Sicilia, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, limitatamente alla domanda concernente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita, che rientrerebbe nella giurisdizione ordinaria.
Nel merito, ha dedotto che il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita sarebbero stati correttamente calcolati non ai sensi del comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, ma tenendo conto dei benefici ex art. 5 L. R. n. 60/1976, come si desumerebbe dal foglio di calcolo inserito nella nota del 16 gennaio 2023, che aveva sostituito quello erroneo inerito nella precedente comunicazione del 16 marzo 2022. Di contro, il riferimento al comma 12 dell’art. 2 della legge n.
335/1995, riportato nel primo foglio di calcolo, sarebbe stato frutto di un mero errore materiale e non avrebbe avuto alcuna concreta incidenza sull’importo del trattamento pensionistico.
Per queste ragioni, il Fondo ha concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda concernente l’indennità di buonuscita, per la reiezione del ricorso in merito alla rideterminazione del trattamento pensionistico e, in subordine, per la declaratoria di prescrizione quinquennale dei ratei maturati, tenendo conto della data di notifica dell’atto introduttivo; con vittoria di spese e compensi.
All’udienza del 25 ottobre 2024, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare alla domanda concernente la rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
Con ordinanza n. 66/2025, è stata disposta un’apposita CTU contabile, sui seguenti quesiti: “1) determinare l’importo del trattamento pensionistico dovuto al ricorrente in ragione di anni 34, mesi 11 e giorni 13 di servizio, tenendo conto del beneficio di cui all’art. 5 della legge regionale n. 60/1976; 2) determinare l’eventuale differenza tra questo importo e quanto effettivamente corrisposto al ricorrente; 3) determinare quanto eventualmente dovutogli a titolo di arretrati, a decorrere dal 16.6.2021 e fino alla data dell’accertamento, oltre agli accessori dovuti per legge”.
La relazione definitiva è stata depositata il 22.12.2025.
All’udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente ha ribadito la rinuncia alla domanda concernente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita, già espressa in precedenza; per il resto, ha insistito per l’accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Fondo Pensioni Sicilia.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.Dopo la rinuncia alla domanda concernente l’indennità di buonuscita, espressa all’udienza del 25 ottobre 2024 a seguito dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Fondo Pensioni Sicilia, il ricorso ha ad oggetto unicamente la riliquidazione del trattamento pensionistico ed il pagamento delle relative differenze sui ratei arretrati.
2. La domanda è fondata.
La questione di fondo non è l’applicabilità del beneficio di cui all’art.
5 della legge regionale n. 60/1976, non contestato dalla parte resistente, ma la correttezza dei calcoli.
Tenendo conto dei dieci anni di servizio virtuale ex art. 5 L. R. n.
60/1976, già riconosciuto dal Fondo con il secondo foglio di calcolo, è pacifico che il servizio complessivo ammonti ad anni 34, mesi 11 e giorni 13.
Come chiarito dal CTU nella relazione, alla quale ci si riporta perché interamente condivisibile, immune da vizi logici e giuridici e non contestata dalle parti nelle sue conclusioni, l’importo del trattamento pensionistico dovuto al ricorrente, sulla scorta del servizio complessivo di anni 34, mesi 11 e giorni 13, dev’essere pari ad euro 1.434,91 mensili, su cui applicare la perequazione automatica dal 1°
gennaio 2022 al mese di novembre 2025.
Di conseguenza, nel periodo compreso tra il 16.6.2021 ed il 30.11.2025, il ricorrente avrebbe dovuto percepire la maggior somma complessiva di euro 1.853,19 (v. rel., pagg. 11 – 12) e, a titolo di interessi e rivalutazione, calcolati al 30.11.2025, l’ulteriore importo di euro 572,78, per un totale di euro 2.425,97 (ibidem, pagg. 12 – 13).
Ne consegue che il Fondo Pensioni Sicilia dev’essere condannato a rideterminare il trattamento pensionistico secondo i criteri indicati dal CTU (da ultimo, per il mese di novembre 2025, nella misura di euro 1.679,32 mensili, in luogo dell’importo di euro 1.644,15), oltre che a versare al ricorrente le differenze sui ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione fino al 30.11.2025, per un totale di euro 2.425,97.
Non può essere presa in considerazione l’eccezione di prescrizione, perché sollevata dal Fondo Pensioni Sicilia in maniera del tutto generica. Peraltro, tra il 16.6.2021 e la data di deposito del ricorso (il 25.10.2023), non è certamente decorso il termine quinquennale.
Gli emolumenti accessori sono stati calcolati dal CTU, come da mandato, fino alla data del 30.11.2025. Pertanto, sulle differenze dovute, pari ad euro 1.853,19, devono essere aggiunti, per il periodo successivo al 30.11.2025, gli ulteriori interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento; solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione dovesse essere superiore al tasso legale, occorrerà applicare anche la rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n.
6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez.
III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).
3.Le spese seguono la soccombenza.
Avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 ed al successivo D.M. n. 147/2022, da porre ai valori medi in considerazione dell’entità delle questioni affrontante, le spese di lite devono essere liquidate in complessivi € 1.812,00 (milleottocento dodici/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4.A carico della parte soccombente, devono essere poste, altresì, le spese di CTU, da liquidare in conformità all’istanza del consulente tecnico in complessivi euro 873,00, oltre IVA e contributo previdenziale al 4%. Infatti, ai sensi degli artt. 52 del DPR n. 115/2002 e 10 del D.M. del 30.5.2002, tenuto conto della complessità dei calcoli
(art. 10 DM 30.5.2002), l’onorario dev’essere liquidato in euro 582,05, per poi essere aumentato, in considerazione della particolare difficoltà dell’incarico (art. 52 DPR n. 115/2002), fino alla somma richiesta di euro 873,00, oltre IVA e contributo previdenziale al 4%.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. L. contro il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Commissario straordinario - legale rappresentante pro -tempore;
ACCOGLIE
la domanda e, per l’effetto, accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo i criteri indicati dal CTU; condanna il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Commissario straordinario - legale rappresentante pro -
tempore, al versamento delle differenze sui ratei arretrati, in misura pari ad 1.853,19 (mille e ottocento cinquantatre/19), oltre ad euro 572,78 (cinquecento settantadue/78) per interessi e rivalutazione fino al 30.11.2025, oltre agli ulteriori interessi legali successivi al 1°
dicembre 2025, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento e, solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione dovesse essere superiore al tasso legale, anche all’eventuale rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Commissario straordinario - legale rappresentante pro -tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.812,00 (milleottocento dodici/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Liquida in favore del CTU a titolo di onorario la somma di euro 873,00 (ottocento settantatre/00), oltre IVA e contributo previdenziale al 4%. Pone definitivamente il pagamento dell’onorario del CTU a carico del Fondo Pensioni Sicilia.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 2 aprile 2026.
IL GIUDICE
SE di IE
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 2 aprile 2026 Pubblicata il 7 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)