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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1361/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 6750/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024209741000 ONERI CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 23/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Con sentenza n. 6750/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto dall'Ricorrente_1, nell'interesse di se medesimo, nei confronti del Resistente_1 e dell'AD (costituiti in prime cure), avverso la cartella di pagamento per contributi consortili anno 2018, ritenendo l'atto impugnato congruamente motivato e rilevando, quanto al merito, che “Nel caso in esame non vi è contestazione in ordine all'inclusione dei terreni del ricorrente nell'ambito del perimetro consortile
e, pertanto, gravava su quest'ultimo l'onere di fornire elementi probatori in ordine all'inadempimento del Consorzio ai propri obblighi. Nessun elemento probatorio in tale senso risulta fornito dal ricorrente che si limitava a mere attestazioni sfornite di qualsivoglia supporto probatorio (mancano, addirittura, le riproduzioni fotografiche cui pure si fa riferimento in ricorso)”.
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, riproponendo le questioni, a suo avviso, non esaminate o male esaminate dal primo decidente. In particolare, ha riaffermato di non aver ricevuto alcun beneficio concreto dall'attività del consorzio, osservando che:
“Con riferimento ai terreni ricadenti nel territorio di Stilo, identificati nel NCEU nel Foglio di Mappa
n. 43, Particelle n. 77, 78, 152, 178, 179, 192, 194, 229, 234, 238, 239, e 241, preliminarmente va precisato che si tratta di piccoli appezzamenti interclusi, che non godono di alcun impianto irriguo né pubblico, né privato. Nelle immediate adiacenze non vi sono canali di scolo o di raccolta delle acque reflue. Invero risultano completamente diruti gli argini originariamente edificati per contrastare eventuali inondazioni del Torrente Stilaro. Ciò comporta che nei periodi invernali, ovvero durante la stagione delle piogge intense, il predetto Torrente tracima all'interno dei medesimi fondi, rendendo impraticabile qualunque tipo di coltivazione. Mentre dal versante limitrofo la SP n. 9, la mancata manutenzione delle banchine laterali comporta accumulo di fango e detriti che si riversano nei terreni sottostanti, con inevitabile danno economico ed ambientale (cfr. immagini fotografiche ed estratti di mamma in allegato). In relazione ai terreni ubicati nel territorio di Roccella Jonica va anche precisato che essi confinano in piccola parte con la strada comunale, per altra parte con proprietà privata e per un lato con un canalone, il quale versa in totale stato di incuria e di abbandono. Anche in questo caso non è rinvenibile alcun vantaggio per i fondi in esame, essendo del tutto inesistente l'attività di manutenzione e conservazione del territorio da parte del Consorzio di Bonifica. (cfr. immagini fotografiche ed estratto di mappa in allegato).”.
Ha contestato nuovamente la validità temporale del Piano di classifica, elaborato nel luglio 2014 e pubblicato sul BURC n. 54 del 14.7.17, senza recepire l'adeguamento dell'art. 23 della L.R. n.11 avvenuto con la legge regionale n. 13/2017 del 9/05/2017. Infatti a pag.72 del predetto Piano al paragrafo 8.3. Riparto delle spese viene esplicitato: “Ai sensi dell'art. 23, primo comma della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in : a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
b) spese di manutenzione ed esercizio delle opere riferite al beneficio idraulico e irriguo da ripartire sula base degli indici illustrati nei paragrafi precedenti.” Ciò era previsto in violazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018, che ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione
Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ha insistito pertanto per un'integrale riforma della sentenza impugnata. L'AD non si è costituita in appello, a differenza del Consorzio, che ha richiamato l'elaborazione giurisprudenziale incline a far ricadere sul consorziato l'onere della prova della mancata fruizione del beneficio.
L'appellante ha, infine, depositato una breve memoria illustrativa.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il giudizio è stato introitato in decisione.
III – L'appello è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'avvenuta, previa notifica, di un avviso di pagamento non preclude al contribuente di insorgere avverso la cartella, anche facendo valere vizi di merito della pretesa tributaria, atteso che l'avviso di pagamento costituisce un mero invito bonario e non un atto ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 D.lgs. 546/92, sì che, trattandosi di atto impugnabile soltanto in via facoltativa, esso non è idoneo a determinare, per ferma giurisprudenza, un consolidamento della pretesa tributaria.
Quanto al merito, va rilevato che anteriormente all'entrata in vigore della Legge
Regionale Calabria del 23/7/2003 n.11 (B.U.R. 16/7/2003 n.13), la materia in esame trovava il proprio principale riferimento normativo nell'art. 21 del R.D. 215/33, sulla scorta del quale si era progressivamente consolidato un ben preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, “sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le
Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.
Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato dunque una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria.
In questo quadro di riferimento è intervenuta la sopra citata legge della Regione
Calabria del 23/7/2003 n.11, la quale ha testualmente qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/benefici. Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato “indipendentemente dal beneficio fondiario”. Su tali profili si è registrato un costante percorso giurisprudenziale, di merito e di legittimità, proteso a riaffermare, quale indefettibile presupposto dell'obbligo contributivo, la circostanza che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi dovesse emergere, o che comunque dovesse essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'Ente.
Inoltre, il sopra riportato quadro normativo di riferimento ha subito una modifica, certamente non secondaria, per effetto della legge della Regione Calabria n. 13 del 9 maggio
2017 che ha sostituito il comma 1 dell'art 23 della precedente legge regionale, reintroducendo in maniera inequivoca l'anzidetto criterio del beneficio, statuendo, infatti, la tenutezza al pagamento del contributo da parte dei “proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica” che traggono beneficio dall'attività del
Consorzio. E' stato così anche normativamente ribadita l'esigenza che gli immobili debbano trarre benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario.
Infine, sul punto si è pronunziata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 188 del
25 settembre 2018, depositata il 10.10.2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”. La Corte ha anche precisato che la successiva legge n. 13 del 2017 ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n. 11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".
Così delineato il quadro normativo di riferimento, appare utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c.
e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20359/2021).
Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr.
Cass. civ. n. 8079/2020). Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nell'atto impugnato, deve rilevarsi che è incontestato il fatto che il contributo è stato calcolato applicando i criteri indicati nel Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili adottato dal Consorzio con
Delibera del Consiglio dei Delegati n. 3 del 05/08/2014 sulla base delle linee guida stabilite dalla Regione Calabria in data 16/01/2014. Il suddetto Piano di Classifica è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 203 del 04/05/2017 pubblicata sul BURC n. 54 del
14/06/2017”. Ora il piano di classifica in questione nel disciplinare il riparto delle spese prevede che “Ai sensi dell'art. 23, primo comma della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in : a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
b) spese di manutenzione ed esercizio delle opere riferite al beneficio idraulico e irriguo da ripartire sula base degli indici illustrati nei paragrafi precedenti. Il comprensorio assoggettato al contributo delle spese di funzionamento è costituito da tutti i terreni che traggono il beneficio generale sopra descritto, pertanto oltre alle zone in cui l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica generano il beneficio idraulico e irriguo, il contributo per le spese di funzionamento è riferito anche a zone e immobili che, pur rientrando in bacini in cui sono presenti opere di bonifica, non traggono un beneficio che si traduce in un incremento del loro valore fondiario ma ricevono un beneficio orientato al mantenimento del livello del valore fondiario raggiunto…” (pag. 74 par. 8.3) Ed ancora il piano di riparto delle spese allegato dal Consorzio reca la dicitura
“Totale delle spese per il conseguimento dei fini istituzionali (art. 23 comma 1 lett. a)”.
Appare dunque evidente come il citato piano di classifica, nella parte in cui prevede quale criterio di riparto delle spese la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica indipendentemente dal beneficio fondiario, come previsto, expressis verbis, dalla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della l.r. n.11/03, si manifesti illegittimo perché fondato su una normativa dichiarata incostituzionale per quanto sopra esposto, così come è illegittimo il piano di riparto delle spese redatto sulla scorta dei criteri dettati dal predetto Piano di classifica. Dunque, ciò che viene in rilievo, nel caso in esame, non è un inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di classifica, ma la illegittimità in radice di dette indicazioni riguardanti i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel perimetro di intervento consortile. Il
Piano di classifica in discussione non può fondare legittimamente pretese consortili in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina da esso richiamata e del sopravvenuto mutamento legislativo di cui alla citata legge regionale n. 13/17 che non distingue più tra quota a) e quota b). Ne deriva conseguentemente l'obbligo del Consorzio, al fine di poter correttamente procedere alla riscossione dei contributi, di formulare un nuovo ed adeguato piano di classifica dei benefici e riparto spese del tutto conforme alla nuova disciplina di rango primario.
Così ricostruito, dunque, il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che la notazione del primo decidente, circa la genericità delle difese articolate nel ricorso introduttivo, non appare condivisibile, atteso che già in quella sede il contribuente aveva articolato censure piuttosto puntuali in relazione alle questioni riguardanti la contrarietà del contributo preteso ai principi fissati anche dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, nella misura in cui esso contributo era del tutto svincolato dal conseguimento di effettivi vantaggi conseguiti dai proprietari dei fondi ed ancorato invece a mere esigenze di ripiano di bilancio dell'ente consortile. Peraltro, anche sul piano della prova della assenza di un beneficio, il contribuente non si era limitato ad una generica allegazione negatoria, avendo specificato dettagliatamente, nei termini sopra riportati, le ragioni per cui i fondi non avevano concretamente tratto alcun beneficio dall'attività del consorzio. Tali specifiche allegazioni erano state peraltro supportate da rilievi fotografici ed estratti di mappa. A fronte di tali allegazioni, supportate dall'anzidetta documentazione, sarebbe stato onere del Consorzio controdedurre sul punto in modo altrettanto specifico, atteso che, in mancanza, la prova delle deduzioni difensive può ritenersi raggiunta anche in virtù del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.. Non può condividersi, pertanto, la notazione del primo decidente tesa a svalutare tale attività difensiva, semplicemente rilevando che essa non era stata supportata da una relazione tecnica: può invece ritenersi che il contribuente abbia dimostrato in altro modo di non aver conseguito benefici dall'attività dell'ente consortile.
Si impone, pertanto, una integrale riforma della sentenza impugnata e, secondo il principio della soccombenza, gli uffici devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate applicando i valori minimi tariffari, atteso il modestissimo valore economico della causa.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs.
n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza
n. 809 del 15 gennaio 2018). Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema
Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e
Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez.
6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del
06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso
l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con
l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla
Resistente_1l'atto impugnato e condanna il e l'AD, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dal contribuente, liquidandole in euro 278,00 per il primo grado ed in euro 332,00, per l'appello, oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore Andrea Pagano
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1361/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 6750/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024209741000 ONERI CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 23/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Con sentenza n. 6750/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto dall'Ricorrente_1, nell'interesse di se medesimo, nei confronti del Resistente_1 e dell'AD (costituiti in prime cure), avverso la cartella di pagamento per contributi consortili anno 2018, ritenendo l'atto impugnato congruamente motivato e rilevando, quanto al merito, che “Nel caso in esame non vi è contestazione in ordine all'inclusione dei terreni del ricorrente nell'ambito del perimetro consortile
e, pertanto, gravava su quest'ultimo l'onere di fornire elementi probatori in ordine all'inadempimento del Consorzio ai propri obblighi. Nessun elemento probatorio in tale senso risulta fornito dal ricorrente che si limitava a mere attestazioni sfornite di qualsivoglia supporto probatorio (mancano, addirittura, le riproduzioni fotografiche cui pure si fa riferimento in ricorso)”.
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, riproponendo le questioni, a suo avviso, non esaminate o male esaminate dal primo decidente. In particolare, ha riaffermato di non aver ricevuto alcun beneficio concreto dall'attività del consorzio, osservando che:
“Con riferimento ai terreni ricadenti nel territorio di Stilo, identificati nel NCEU nel Foglio di Mappa
n. 43, Particelle n. 77, 78, 152, 178, 179, 192, 194, 229, 234, 238, 239, e 241, preliminarmente va precisato che si tratta di piccoli appezzamenti interclusi, che non godono di alcun impianto irriguo né pubblico, né privato. Nelle immediate adiacenze non vi sono canali di scolo o di raccolta delle acque reflue. Invero risultano completamente diruti gli argini originariamente edificati per contrastare eventuali inondazioni del Torrente Stilaro. Ciò comporta che nei periodi invernali, ovvero durante la stagione delle piogge intense, il predetto Torrente tracima all'interno dei medesimi fondi, rendendo impraticabile qualunque tipo di coltivazione. Mentre dal versante limitrofo la SP n. 9, la mancata manutenzione delle banchine laterali comporta accumulo di fango e detriti che si riversano nei terreni sottostanti, con inevitabile danno economico ed ambientale (cfr. immagini fotografiche ed estratti di mamma in allegato). In relazione ai terreni ubicati nel territorio di Roccella Jonica va anche precisato che essi confinano in piccola parte con la strada comunale, per altra parte con proprietà privata e per un lato con un canalone, il quale versa in totale stato di incuria e di abbandono. Anche in questo caso non è rinvenibile alcun vantaggio per i fondi in esame, essendo del tutto inesistente l'attività di manutenzione e conservazione del territorio da parte del Consorzio di Bonifica. (cfr. immagini fotografiche ed estratto di mappa in allegato).”.
Ha contestato nuovamente la validità temporale del Piano di classifica, elaborato nel luglio 2014 e pubblicato sul BURC n. 54 del 14.7.17, senza recepire l'adeguamento dell'art. 23 della L.R. n.11 avvenuto con la legge regionale n. 13/2017 del 9/05/2017. Infatti a pag.72 del predetto Piano al paragrafo 8.3. Riparto delle spese viene esplicitato: “Ai sensi dell'art. 23, primo comma della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in : a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
b) spese di manutenzione ed esercizio delle opere riferite al beneficio idraulico e irriguo da ripartire sula base degli indici illustrati nei paragrafi precedenti.” Ciò era previsto in violazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018, che ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione
Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ha insistito pertanto per un'integrale riforma della sentenza impugnata. L'AD non si è costituita in appello, a differenza del Consorzio, che ha richiamato l'elaborazione giurisprudenziale incline a far ricadere sul consorziato l'onere della prova della mancata fruizione del beneficio.
L'appellante ha, infine, depositato una breve memoria illustrativa.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il giudizio è stato introitato in decisione.
III – L'appello è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'avvenuta, previa notifica, di un avviso di pagamento non preclude al contribuente di insorgere avverso la cartella, anche facendo valere vizi di merito della pretesa tributaria, atteso che l'avviso di pagamento costituisce un mero invito bonario e non un atto ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 D.lgs. 546/92, sì che, trattandosi di atto impugnabile soltanto in via facoltativa, esso non è idoneo a determinare, per ferma giurisprudenza, un consolidamento della pretesa tributaria.
Quanto al merito, va rilevato che anteriormente all'entrata in vigore della Legge
Regionale Calabria del 23/7/2003 n.11 (B.U.R. 16/7/2003 n.13), la materia in esame trovava il proprio principale riferimento normativo nell'art. 21 del R.D. 215/33, sulla scorta del quale si era progressivamente consolidato un ben preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, “sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le
Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.
Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato dunque una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria.
In questo quadro di riferimento è intervenuta la sopra citata legge della Regione
Calabria del 23/7/2003 n.11, la quale ha testualmente qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/benefici. Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato “indipendentemente dal beneficio fondiario”. Su tali profili si è registrato un costante percorso giurisprudenziale, di merito e di legittimità, proteso a riaffermare, quale indefettibile presupposto dell'obbligo contributivo, la circostanza che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi dovesse emergere, o che comunque dovesse essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'Ente.
Inoltre, il sopra riportato quadro normativo di riferimento ha subito una modifica, certamente non secondaria, per effetto della legge della Regione Calabria n. 13 del 9 maggio
2017 che ha sostituito il comma 1 dell'art 23 della precedente legge regionale, reintroducendo in maniera inequivoca l'anzidetto criterio del beneficio, statuendo, infatti, la tenutezza al pagamento del contributo da parte dei “proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica” che traggono beneficio dall'attività del
Consorzio. E' stato così anche normativamente ribadita l'esigenza che gli immobili debbano trarre benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario.
Infine, sul punto si è pronunziata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 188 del
25 settembre 2018, depositata il 10.10.2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”. La Corte ha anche precisato che la successiva legge n. 13 del 2017 ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n. 11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".
Così delineato il quadro normativo di riferimento, appare utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c.
e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20359/2021).
Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr.
Cass. civ. n. 8079/2020). Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nell'atto impugnato, deve rilevarsi che è incontestato il fatto che il contributo è stato calcolato applicando i criteri indicati nel Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili adottato dal Consorzio con
Delibera del Consiglio dei Delegati n. 3 del 05/08/2014 sulla base delle linee guida stabilite dalla Regione Calabria in data 16/01/2014. Il suddetto Piano di Classifica è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 203 del 04/05/2017 pubblicata sul BURC n. 54 del
14/06/2017”. Ora il piano di classifica in questione nel disciplinare il riparto delle spese prevede che “Ai sensi dell'art. 23, primo comma della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in : a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
b) spese di manutenzione ed esercizio delle opere riferite al beneficio idraulico e irriguo da ripartire sula base degli indici illustrati nei paragrafi precedenti. Il comprensorio assoggettato al contributo delle spese di funzionamento è costituito da tutti i terreni che traggono il beneficio generale sopra descritto, pertanto oltre alle zone in cui l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica generano il beneficio idraulico e irriguo, il contributo per le spese di funzionamento è riferito anche a zone e immobili che, pur rientrando in bacini in cui sono presenti opere di bonifica, non traggono un beneficio che si traduce in un incremento del loro valore fondiario ma ricevono un beneficio orientato al mantenimento del livello del valore fondiario raggiunto…” (pag. 74 par. 8.3) Ed ancora il piano di riparto delle spese allegato dal Consorzio reca la dicitura
“Totale delle spese per il conseguimento dei fini istituzionali (art. 23 comma 1 lett. a)”.
Appare dunque evidente come il citato piano di classifica, nella parte in cui prevede quale criterio di riparto delle spese la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica indipendentemente dal beneficio fondiario, come previsto, expressis verbis, dalla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della l.r. n.11/03, si manifesti illegittimo perché fondato su una normativa dichiarata incostituzionale per quanto sopra esposto, così come è illegittimo il piano di riparto delle spese redatto sulla scorta dei criteri dettati dal predetto Piano di classifica. Dunque, ciò che viene in rilievo, nel caso in esame, non è un inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di classifica, ma la illegittimità in radice di dette indicazioni riguardanti i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel perimetro di intervento consortile. Il
Piano di classifica in discussione non può fondare legittimamente pretese consortili in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina da esso richiamata e del sopravvenuto mutamento legislativo di cui alla citata legge regionale n. 13/17 che non distingue più tra quota a) e quota b). Ne deriva conseguentemente l'obbligo del Consorzio, al fine di poter correttamente procedere alla riscossione dei contributi, di formulare un nuovo ed adeguato piano di classifica dei benefici e riparto spese del tutto conforme alla nuova disciplina di rango primario.
Così ricostruito, dunque, il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che la notazione del primo decidente, circa la genericità delle difese articolate nel ricorso introduttivo, non appare condivisibile, atteso che già in quella sede il contribuente aveva articolato censure piuttosto puntuali in relazione alle questioni riguardanti la contrarietà del contributo preteso ai principi fissati anche dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, nella misura in cui esso contributo era del tutto svincolato dal conseguimento di effettivi vantaggi conseguiti dai proprietari dei fondi ed ancorato invece a mere esigenze di ripiano di bilancio dell'ente consortile. Peraltro, anche sul piano della prova della assenza di un beneficio, il contribuente non si era limitato ad una generica allegazione negatoria, avendo specificato dettagliatamente, nei termini sopra riportati, le ragioni per cui i fondi non avevano concretamente tratto alcun beneficio dall'attività del consorzio. Tali specifiche allegazioni erano state peraltro supportate da rilievi fotografici ed estratti di mappa. A fronte di tali allegazioni, supportate dall'anzidetta documentazione, sarebbe stato onere del Consorzio controdedurre sul punto in modo altrettanto specifico, atteso che, in mancanza, la prova delle deduzioni difensive può ritenersi raggiunta anche in virtù del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.. Non può condividersi, pertanto, la notazione del primo decidente tesa a svalutare tale attività difensiva, semplicemente rilevando che essa non era stata supportata da una relazione tecnica: può invece ritenersi che il contribuente abbia dimostrato in altro modo di non aver conseguito benefici dall'attività dell'ente consortile.
Si impone, pertanto, una integrale riforma della sentenza impugnata e, secondo il principio della soccombenza, gli uffici devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate applicando i valori minimi tariffari, atteso il modestissimo valore economico della causa.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs.
n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza
n. 809 del 15 gennaio 2018). Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema
Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e
Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez.
6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del
06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso
l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con
l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla
Resistente_1l'atto impugnato e condanna il e l'AD, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dal contribuente, liquidandole in euro 278,00 per il primo grado ed in euro 332,00, per l'appello, oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore Andrea Pagano