CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2024, n. 8640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8640 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova nel procedimento a carico di IG TE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2023 del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale ET GA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova impugna l'ordinanza con cui quel Tribunale, in composizione monocratica, non ha convalidato l'arresto in flagranza di TE IG per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, a lui addebitato per essersi sottratto ad un controllo di polizia Penale Sent. Sez. 6 Num. 8640 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 07/02/2024 sulla pubblica via ed aver intrapreso una fuga spericolata alla guida di una motocicletta, viaggiando a folle velocità, compiendo sorpassi azzardati, entrando nell'opposta corsia di marcia con veicoli in arrivo, imboccando in senso vietato strade a senso unico di marcia e costringendo i poliziotti ad un pericoloso inseguimento in auto. 2. Ha ritenuto il Tribunale che, nel corso di quella fuga, l'imputato non abbia tenuto «alcuna condotta attivamente oppositiva agli atti d'ufficio... (quali tentativi di speronamento della pattuglia o simili), bensì condotte sicuramente pericolose per l'incolumità degli utenti della strada (guida ad alta velocità, sorpassi rischiosi etc.) come tali irrilevanti ai fini del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice». 3. Obietta il ricorso che tale lettura normativa collide con la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, di cui riporta alcune pronunce. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un veicolo, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (così, tra innumerevoli altre, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535). 3. L'ordinanza impugnata dev'essere perciò annullata, poiché viziata da evidente violazione di legge, e conseguentemente l'arresto del IG dev'essere dichiarato legittimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale ET GA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova impugna l'ordinanza con cui quel Tribunale, in composizione monocratica, non ha convalidato l'arresto in flagranza di TE IG per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, a lui addebitato per essersi sottratto ad un controllo di polizia Penale Sent. Sez. 6 Num. 8640 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 07/02/2024 sulla pubblica via ed aver intrapreso una fuga spericolata alla guida di una motocicletta, viaggiando a folle velocità, compiendo sorpassi azzardati, entrando nell'opposta corsia di marcia con veicoli in arrivo, imboccando in senso vietato strade a senso unico di marcia e costringendo i poliziotti ad un pericoloso inseguimento in auto. 2. Ha ritenuto il Tribunale che, nel corso di quella fuga, l'imputato non abbia tenuto «alcuna condotta attivamente oppositiva agli atti d'ufficio... (quali tentativi di speronamento della pattuglia o simili), bensì condotte sicuramente pericolose per l'incolumità degli utenti della strada (guida ad alta velocità, sorpassi rischiosi etc.) come tali irrilevanti ai fini del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice». 3. Obietta il ricorso che tale lettura normativa collide con la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, di cui riporta alcune pronunce. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un veicolo, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (così, tra innumerevoli altre, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535). 3. L'ordinanza impugnata dev'essere perciò annullata, poiché viziata da evidente violazione di legge, e conseguentemente l'arresto del IG dev'essere dichiarato legittimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.