CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1302/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16950/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Rosini 12/b 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200066316254502 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210086192559502 MODELLO UNICO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018531221502 MODELLO UNICO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220112170674502 MODELLO UNICO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220101811080502 MODELLO UNICO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240050548133502 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014120319502 BOLLO 2019
- sul ricorso n. 17027/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via M.c. Rosini 12/b 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200066316254503 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210086192559503 MODELLO UNICO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018531221503 MODELLO UNICO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210031058725503 MODELLO UNICO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220101811080502 MODELLO UNICO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220112170674502 MODELLO UNICO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240050548133502 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014120319502 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 882/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti: Insistono per l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: Si riportano agli atti e chiedono il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In virtù di due distinti distiti ricorsi, così come riuniti, Impugnano le sig.re Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1) e Nominativo_1 (CF CF_1), nella loro qualità di coeredi solidalmente responsabili di Nominativo_3, difese dall'avv.to Difensore_1, le sotto indicate cartelle di pagamento tutte notificate in data 28/7/2025:
1) cartella di pagamento n. 07120200066316254502/3, per l'importo di euro 1.900,94, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, ex art. 54 bis D.pr 600/73 per imposta IVA anno 2018;
2) cartella di pagamento n. 07120210086192559502/3, per l'importo di euro 7.040,49, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, ex art. 36 bis D.pr. 600/73;
3) cartella di pagamento n. 07120210018531221502/3, per l'importo di euro 1.091,42, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, ex art. 36 bis D.pr 600/73 per imposta IRPEF per l'anno 2012;
4) Cartella di pagamento n. 07120020112170674502/3, per l'importo di euro 7.026,73, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli per imposta IRPEF per l'anno 2018;
5) Cartella di pagamento n.07120220101811080502/3, per l'importo di euro 1.341,12, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli per imposta IRPEF per l'anno 2017;
6) Cartella di pagamento n. 07120240050548133502/3, per l'importo della tassa auto per l'anno 2018 per l'importo di euro 451,80;
7) Cartella di pagamento n. 07120250014120319502/3 per l'importo della tassa auto per l'anno 2019 per l'importo di euro 451,80.
Eccepiscono le ricorrenti la mancata notifica degli atti prodromici ed il decorso dei termini prescrizionali e decadenziali, l'intrasmissibilità delle sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta la fase antecedente alla formazione del ruolo e l'applicabilità del termine prescrittivo decennale. Si è costituita la Regione Campania che preliminarmente rilevato la fondatezza dell'eccezione relativa all'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi provvedendo ad emettere provvedimento di discarico parziale delle sanzioni per le tasse auto portate nelle cartelle di pagamento n.07120240050548133502/3 e
07120250014120319502/3 ed ha depositato la copia degli avvisi di accertamento relativi alle tasse auto per gli anni 2018 e 2019 portati dalle due su indicate cartelle di pagamento, entrambi trasmessi per il tramite del servizio postale, corredati dalle ricevute delle due relative raccomandate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che ha ribadito la legittimità delle iscrizioni a ruolo in quanto scaturenti dalle liquidazioni automatizzate ex art. 36 e 54 bis del D.pr. 600/73 per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e liquidazioni periodiche dell'imposta IVA e dai consequenziali omessi versamenti del dante causa sig. Nominativo_3, la tempestività della trasmissione del ruolo inerente le singole cartelle di pagamento all'Agente della Riscossione per cui l'eventuale decorso del termine decadenziale/prescrizione risulta a lui esclusivamente addebitabile, la mancanza di qualunque atto prodromico trattandosi di un mero controllo formale dei dichiarativi.
Il ricorso è stato discusso alla Pubblica Udienza del 21 gennaio 2026, ove sentite le parti in causa, si è proceduto alla riunione dei due distinti ricorsi iscritti ai numeri di RG 16950/2025 e 17027/2025 avendo analogo oggetto (la medesima cartella di pagamento di cui le coeredi sono sono solidamente responsabili),
è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione vanno esaminate singolarmente le singole cartelle di pagamento oggetto dell'impugnazione tenendo conto di questi elementi:
1)ai fini del controllo formale dei dichiarativi (richiamati art.li 36 bis e 54 bis del D.Pr 600/73) ai sensi dall'articolo
25 DPR 602/73 la scadenza è prevista al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa. Naturalmente, entro tale data deve esse formalizzata la pretesa tributaria, attraverso la notificazione della cartella di pagamento contenente le richieste da controllo formale. Pertanto, va dichiarata la tardività della notifica della cartella da parte dell'Agente della Riscossione, con conseguente annullamento del ruolo, quando la medesima notificazione (intesa in questo caso come data di invio e non di effettiva ricezione – differenza possibile solo per le notifiche cartacee e non per quelle telematiche in quanto immediate è avvenuta oltre termini perentori di decadenza. Tale termine va ponderato con le proroghe emergenziali COVID 19, con il blocco della funzione amministrativa degli uffici fiscali, il Legislatore ha posto in essere una serie di proroghe per evitare la decadenza degli anni che sono stati interessati dalla crisi sanitaria. Con l'articolo 68 del Dl “cura Italia” (18/2020), successivamente modificato anche dall'articolo 4 del decreto “sostegni” (41/2021), i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sono stati ampliati, prevedendo (nella versione attuale) una proroga di 24 mesi per alcune annualità.
Nel dettaglio la situazione attuale è la seguente:
Scadenza 31 dicembre 2023:
-per le iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 relative all'anno 2017 (dichiarazioni presentate nel 2018), la scadenza era al 1 dicembre 2023 (in luogo del 2021 in assenza di proroga legislativa applicando il combinato disposto degli art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 comma 2 del DL 34/2020);
-anche per le iscrizioni a ruolo ex articolo 36 ter DPR 600/73 relative all'anno 2016 (dichiarazioni presentate nel 2017) la scadenza era al 31 dicembre 2023 (anche in questo caso, in luogo dell'ordinario 31/12/2021 per effetto l'art. 12 comma 2 del D.lgs. 159/2015);
-per le iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 relative all'anno 2019 (dichiarazioni presentate nel 2020), la scadenza ordinaria era al 31 dicembre 2023;
Scadenza 31 dicembre 2024:
-per le iscrizioni a ruolo ex articolo 36 ter DPR 600/73 relative all'anno 2017 (dichiarazioni presentate nel
2018) la scadenza era prevista al 31 dicembre 2024, sempre con proroga biennale ai sensi degli artt. 62 e
157 sopra citati;
-per le iscrizioni a ruolo ex articolo 36 ter DPR 600/73 relative all'anno 2018 (dichiarazioni presentate nel
2019) la scadenza era prevista al 31 dicembre 2024, sempre con proroga biennale ai sensi degli artt. 62 e
157 sopra citati;
-per le iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 relative all'anno 2020 (dichiarazioni presentate nel 2021) la scadenza era prevista al 31 dicembre 2024 in base ai termini ordinari.
2)Per le tasse auto il termine prescrizionale è da intendersi triennale così come previsto dall'art. 5, comma
51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
3)i controlli ex art. 36 bis e 54 bis sono di natura prettamente formale per cui nessun atto accertativo prodromico è previsto nella suddetta procedura di natura prettamente automatizzata, l'unico atto previsto normativa è dato dell'avviso di irregolarità per il quale dall'incontestabile dato normativo risulta, che, alla previsione del mancato adempimento non si accompagna la sanzione della nullità degli atti conseguenti all'omessa preventiva comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 36-bis del DPR 600/73 ed al corrispondente comma 4 dell'articolo 36-ter del medesimo decreto, l'articolo citato dispone infatti che "
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [. .. .]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione", non prevedendo, quindi, a differenza di quanto affermato dal ricorrente la nullità della cartella di pagamento. Tale principio risulta confermato dalla recente Ordinanza n. 27724/2023, la Corte di Cassazione ha, infatti, ricordato il consolidato principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo se ci sono errori nella dichiarazione, mentre in caso di
“riscontrata regolarità dichiarativa” non c'è alcun obbligo di “preventiva informazione” se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati o se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. Cass. 18893/2021, 33344/2019, 22351/2018, 1711/2018 e 25294/2017) per cui va in ogni caso rigettata l'eccezione posta dalle ricorrenti relative all'omessa notifica degli atti prodromici.
Ciò premesso passando ad esaminare le singole cartelle in funzione dell'esame del motivo di ricorso relativo al decorso dei termini decadenziali su indicati ed in applicazione di quanto sopra già esposto va deciso quanto segue:
1)cartella di pagamento n. 0712020066316254503 per l'importo di euro 1.900,94, essa porta imposta IVA ex art. 54 bis del D.pr 600/73 per l'anno 2018 (comunicazione periodica IVA 2018 III trimestre), il termine per la presentazione del relativo dichiarativo era fissato nell'anno 2018 per cui il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento è da intendersi scaduto al 31/12/2024, per tale cartelle di pagamento nell'assenza di atti interruttivi antecedenti il ricorso è da accogliersi;
2)cartella di pagamento n. 071250210086192559502/3 per l'importo di euro 7.040,49, essa porta imposta
IRPEF per l'anno 2016 emessa ai sensi dell'art. 36 bis, per essa è intervenuta rateazione su comunicazione di irregolarità, l'ultima rata risulta pagata (come da ricevuta F24 depositata dalla resistente) in data 29/5/2019 per cui anche per essa non può che rilevarsi il decorso del termine decadenziale ed il ricorso è da accogliersi;
3)cartella di pagamento n. 07120210018531221502/3 per l'importo di euro 1.091,42, essa porta imposta
IRPEF per l'anno 2012, anche per essa rilevando il versamento rateale su avviso bonario non può che rilevarsi il decorso del termine triennale dal versamento dell'ultima rata avvenuta il 24/01/2019 ed il ricorso
è da accogliersi;
4)cartella di pagamento n. 07120220112170674502/3 per l'importo di euro 7.020,85 liquidata ex art. 36 bis
D.pr. 600/73 per imposta IRPEF per l'anno 2018 per essa non può che rilevarsi il decorso del termine decadenziale al 31/12/2024 per cui il ricorso va accolto;
5)cartella di pagamento n. 07120220101811080502/3 per l'importo di euro 1341,12 per imposta IRPEF liquidata ex art. 36 bis D.pr 600/43 anno 2017 anche per essa non può che rilevarsi il decorso del termine decadenziale ed il ricorso va accolto;
6)cartella di pagamento n. 071202400505481333502 per tassa auto anno 2018, l'avviso di accertamento risulta regolarmente consegnato a mani proprie del de cuis Nominativo_3 in data 01/10/2021, non risultano atti interruttivi successivi per cui anche per questa cartella deve essere rilevato il decorso del termine prescrizionale triennale ed il ricorso va accolto;
7)cartella di pagamento n. 07120250014120319502/3 per tassa auto anno 2019, l'avviso di accertamento non risulta regolarmente inviato per cui anche per tale cartella va rilevato il decorso del termine prescrizionale triennale ed il ricorso va accolto.
Per quanto su esposto il ricorso va, quindi, integralmente accolto, sussistono giusti motivi, vista la particolarità della vicenda per compensare le spese.
P.Q.M.
ACCOGLIE I RICORSI RIUNITI .COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16950/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Rosini 12/b 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200066316254502 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210086192559502 MODELLO UNICO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018531221502 MODELLO UNICO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220112170674502 MODELLO UNICO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220101811080502 MODELLO UNICO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240050548133502 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014120319502 BOLLO 2019
- sul ricorso n. 17027/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via M.c. Rosini 12/b 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200066316254503 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210086192559503 MODELLO UNICO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018531221503 MODELLO UNICO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210031058725503 MODELLO UNICO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220101811080502 MODELLO UNICO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220112170674502 MODELLO UNICO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240050548133502 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014120319502 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 882/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti: Insistono per l'accoglimento del ricorso.
Resistenti: Si riportano agli atti e chiedono il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In virtù di due distinti distiti ricorsi, così come riuniti, Impugnano le sig.re Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1) e Nominativo_1 (CF CF_1), nella loro qualità di coeredi solidalmente responsabili di Nominativo_3, difese dall'avv.to Difensore_1, le sotto indicate cartelle di pagamento tutte notificate in data 28/7/2025:
1) cartella di pagamento n. 07120200066316254502/3, per l'importo di euro 1.900,94, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, ex art. 54 bis D.pr 600/73 per imposta IVA anno 2018;
2) cartella di pagamento n. 07120210086192559502/3, per l'importo di euro 7.040,49, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, ex art. 36 bis D.pr. 600/73;
3) cartella di pagamento n. 07120210018531221502/3, per l'importo di euro 1.091,42, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, ex art. 36 bis D.pr 600/73 per imposta IRPEF per l'anno 2012;
4) Cartella di pagamento n. 07120020112170674502/3, per l'importo di euro 7.026,73, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli per imposta IRPEF per l'anno 2018;
5) Cartella di pagamento n.07120220101811080502/3, per l'importo di euro 1.341,12, emessa dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli per imposta IRPEF per l'anno 2017;
6) Cartella di pagamento n. 07120240050548133502/3, per l'importo della tassa auto per l'anno 2018 per l'importo di euro 451,80;
7) Cartella di pagamento n. 07120250014120319502/3 per l'importo della tassa auto per l'anno 2019 per l'importo di euro 451,80.
Eccepiscono le ricorrenti la mancata notifica degli atti prodromici ed il decorso dei termini prescrizionali e decadenziali, l'intrasmissibilità delle sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta la fase antecedente alla formazione del ruolo e l'applicabilità del termine prescrittivo decennale. Si è costituita la Regione Campania che preliminarmente rilevato la fondatezza dell'eccezione relativa all'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi provvedendo ad emettere provvedimento di discarico parziale delle sanzioni per le tasse auto portate nelle cartelle di pagamento n.07120240050548133502/3 e
07120250014120319502/3 ed ha depositato la copia degli avvisi di accertamento relativi alle tasse auto per gli anni 2018 e 2019 portati dalle due su indicate cartelle di pagamento, entrambi trasmessi per il tramite del servizio postale, corredati dalle ricevute delle due relative raccomandate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che ha ribadito la legittimità delle iscrizioni a ruolo in quanto scaturenti dalle liquidazioni automatizzate ex art. 36 e 54 bis del D.pr. 600/73 per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e liquidazioni periodiche dell'imposta IVA e dai consequenziali omessi versamenti del dante causa sig. Nominativo_3, la tempestività della trasmissione del ruolo inerente le singole cartelle di pagamento all'Agente della Riscossione per cui l'eventuale decorso del termine decadenziale/prescrizione risulta a lui esclusivamente addebitabile, la mancanza di qualunque atto prodromico trattandosi di un mero controllo formale dei dichiarativi.
Il ricorso è stato discusso alla Pubblica Udienza del 21 gennaio 2026, ove sentite le parti in causa, si è proceduto alla riunione dei due distinti ricorsi iscritti ai numeri di RG 16950/2025 e 17027/2025 avendo analogo oggetto (la medesima cartella di pagamento di cui le coeredi sono sono solidamente responsabili),
è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione vanno esaminate singolarmente le singole cartelle di pagamento oggetto dell'impugnazione tenendo conto di questi elementi:
1)ai fini del controllo formale dei dichiarativi (richiamati art.li 36 bis e 54 bis del D.Pr 600/73) ai sensi dall'articolo
25 DPR 602/73 la scadenza è prevista al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa. Naturalmente, entro tale data deve esse formalizzata la pretesa tributaria, attraverso la notificazione della cartella di pagamento contenente le richieste da controllo formale. Pertanto, va dichiarata la tardività della notifica della cartella da parte dell'Agente della Riscossione, con conseguente annullamento del ruolo, quando la medesima notificazione (intesa in questo caso come data di invio e non di effettiva ricezione – differenza possibile solo per le notifiche cartacee e non per quelle telematiche in quanto immediate è avvenuta oltre termini perentori di decadenza. Tale termine va ponderato con le proroghe emergenziali COVID 19, con il blocco della funzione amministrativa degli uffici fiscali, il Legislatore ha posto in essere una serie di proroghe per evitare la decadenza degli anni che sono stati interessati dalla crisi sanitaria. Con l'articolo 68 del Dl “cura Italia” (18/2020), successivamente modificato anche dall'articolo 4 del decreto “sostegni” (41/2021), i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sono stati ampliati, prevedendo (nella versione attuale) una proroga di 24 mesi per alcune annualità.
Nel dettaglio la situazione attuale è la seguente:
Scadenza 31 dicembre 2023:
-per le iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 relative all'anno 2017 (dichiarazioni presentate nel 2018), la scadenza era al 1 dicembre 2023 (in luogo del 2021 in assenza di proroga legislativa applicando il combinato disposto degli art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 comma 2 del DL 34/2020);
-anche per le iscrizioni a ruolo ex articolo 36 ter DPR 600/73 relative all'anno 2016 (dichiarazioni presentate nel 2017) la scadenza era al 31 dicembre 2023 (anche in questo caso, in luogo dell'ordinario 31/12/2021 per effetto l'art. 12 comma 2 del D.lgs. 159/2015);
-per le iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 relative all'anno 2019 (dichiarazioni presentate nel 2020), la scadenza ordinaria era al 31 dicembre 2023;
Scadenza 31 dicembre 2024:
-per le iscrizioni a ruolo ex articolo 36 ter DPR 600/73 relative all'anno 2017 (dichiarazioni presentate nel
2018) la scadenza era prevista al 31 dicembre 2024, sempre con proroga biennale ai sensi degli artt. 62 e
157 sopra citati;
-per le iscrizioni a ruolo ex articolo 36 ter DPR 600/73 relative all'anno 2018 (dichiarazioni presentate nel
2019) la scadenza era prevista al 31 dicembre 2024, sempre con proroga biennale ai sensi degli artt. 62 e
157 sopra citati;
-per le iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 relative all'anno 2020 (dichiarazioni presentate nel 2021) la scadenza era prevista al 31 dicembre 2024 in base ai termini ordinari.
2)Per le tasse auto il termine prescrizionale è da intendersi triennale così come previsto dall'art. 5, comma
51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
3)i controlli ex art. 36 bis e 54 bis sono di natura prettamente formale per cui nessun atto accertativo prodromico è previsto nella suddetta procedura di natura prettamente automatizzata, l'unico atto previsto normativa è dato dell'avviso di irregolarità per il quale dall'incontestabile dato normativo risulta, che, alla previsione del mancato adempimento non si accompagna la sanzione della nullità degli atti conseguenti all'omessa preventiva comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 36-bis del DPR 600/73 ed al corrispondente comma 4 dell'articolo 36-ter del medesimo decreto, l'articolo citato dispone infatti che "
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [. .. .]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione", non prevedendo, quindi, a differenza di quanto affermato dal ricorrente la nullità della cartella di pagamento. Tale principio risulta confermato dalla recente Ordinanza n. 27724/2023, la Corte di Cassazione ha, infatti, ricordato il consolidato principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo se ci sono errori nella dichiarazione, mentre in caso di
“riscontrata regolarità dichiarativa” non c'è alcun obbligo di “preventiva informazione” se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati o se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. Cass. 18893/2021, 33344/2019, 22351/2018, 1711/2018 e 25294/2017) per cui va in ogni caso rigettata l'eccezione posta dalle ricorrenti relative all'omessa notifica degli atti prodromici.
Ciò premesso passando ad esaminare le singole cartelle in funzione dell'esame del motivo di ricorso relativo al decorso dei termini decadenziali su indicati ed in applicazione di quanto sopra già esposto va deciso quanto segue:
1)cartella di pagamento n. 0712020066316254503 per l'importo di euro 1.900,94, essa porta imposta IVA ex art. 54 bis del D.pr 600/73 per l'anno 2018 (comunicazione periodica IVA 2018 III trimestre), il termine per la presentazione del relativo dichiarativo era fissato nell'anno 2018 per cui il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento è da intendersi scaduto al 31/12/2024, per tale cartelle di pagamento nell'assenza di atti interruttivi antecedenti il ricorso è da accogliersi;
2)cartella di pagamento n. 071250210086192559502/3 per l'importo di euro 7.040,49, essa porta imposta
IRPEF per l'anno 2016 emessa ai sensi dell'art. 36 bis, per essa è intervenuta rateazione su comunicazione di irregolarità, l'ultima rata risulta pagata (come da ricevuta F24 depositata dalla resistente) in data 29/5/2019 per cui anche per essa non può che rilevarsi il decorso del termine decadenziale ed il ricorso è da accogliersi;
3)cartella di pagamento n. 07120210018531221502/3 per l'importo di euro 1.091,42, essa porta imposta
IRPEF per l'anno 2012, anche per essa rilevando il versamento rateale su avviso bonario non può che rilevarsi il decorso del termine triennale dal versamento dell'ultima rata avvenuta il 24/01/2019 ed il ricorso
è da accogliersi;
4)cartella di pagamento n. 07120220112170674502/3 per l'importo di euro 7.020,85 liquidata ex art. 36 bis
D.pr. 600/73 per imposta IRPEF per l'anno 2018 per essa non può che rilevarsi il decorso del termine decadenziale al 31/12/2024 per cui il ricorso va accolto;
5)cartella di pagamento n. 07120220101811080502/3 per l'importo di euro 1341,12 per imposta IRPEF liquidata ex art. 36 bis D.pr 600/43 anno 2017 anche per essa non può che rilevarsi il decorso del termine decadenziale ed il ricorso va accolto;
6)cartella di pagamento n. 071202400505481333502 per tassa auto anno 2018, l'avviso di accertamento risulta regolarmente consegnato a mani proprie del de cuis Nominativo_3 in data 01/10/2021, non risultano atti interruttivi successivi per cui anche per questa cartella deve essere rilevato il decorso del termine prescrizionale triennale ed il ricorso va accolto;
7)cartella di pagamento n. 07120250014120319502/3 per tassa auto anno 2019, l'avviso di accertamento non risulta regolarmente inviato per cui anche per tale cartella va rilevato il decorso del termine prescrizionale triennale ed il ricorso va accolto.
Per quanto su esposto il ricorso va, quindi, integralmente accolto, sussistono giusti motivi, vista la particolarità della vicenda per compensare le spese.
P.Q.M.
ACCOGLIE I RICORSI RIUNITI .COMPENSA LE SPESE.