Art. 6.
Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione della presente legge, ed in particolare quelle intese a perequare la liquidazione nel tempo dell'entrata di cui al precedente articolo 4.
A tale scopo sara' disposta la costituzione di un fondo di riserva e verra' determinata, in relazione al numero medio annuale delle cessazioni dal servizio, la percentuale della somma disponibile il ciascun esercizio finanziario da erogare all'iscritto per ogni anno di servizio da lui prestato nella Guardia di finanza.
Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione della presente legge, ed in particolare quelle intese a perequare la liquidazione nel tempo dell'entrata di cui al precedente articolo 4.
A tale scopo sara' disposta la costituzione di un fondo di riserva e verra' determinata, in relazione al numero medio annuale delle cessazioni dal servizio, la percentuale della somma disponibile il ciascun esercizio finanziario da erogare all'iscritto per ogni anno di servizio da lui prestato nella Guardia di finanza.