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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dr. ssa NT MUSSA Presidente
Dott.ssa LL MASTROPIETRO Giudice rel/est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 143/2025 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
ivi residente in C.so Piemonte n. 62/A, elettivamente domiciliata in Settimo Torinese
(TO) – Via Castiglione n. 22, presso lo studio dell'Avv. Pino VELARDO, che la rappresenta per delega in atti e
nato a [...], il [...], C.F. e Parte_2 C.F._2
residente in [...], in Corso Toscana n. 139 Int. 3, elettivamente domiciliato in
Torino – Via Moretta n. 37, presso lo studio dell'Avv. Pamela Ciano, che lo rappresenta per delega in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e in data 17.07.1983, matrimonio trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Settimo Torinese (TO), atto N. 90 Parte II Sez. B del 18.07.1983;
- ordinare al Comune di Settimo Torinese (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
- dare atto che i ricorrenti hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio
inerenti al loro unico rapporto patrimoniale riguardante l'ex casa coniugale, non avendo altro,
reciprocamente, da pretendere o regolamentare e precisamente:
a) Il signor cede alla signora a titolo gratuito la propria quota Parte_2 Parte_1
pari al 50% dell'immobile (ex casa coniugale) sito nel Comune di Settimo Torinese (TO) C.so
Piemonte n. 62 Scala B Terzo piano, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Settimo
Torinese (TO) al Foglio 19 – Particella 373, Subalterno 12 Categoria A/2 – Classe 2 Vani
Superficie Catastale Totale Mq. 76 – Rendita Catastale Euro 490,63, oltre al pertinente
sottotetto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese (TO) al Foglio 19 –
Particella 373, Subalterno 145 Categoria C/2 – Classe 1 Consistenza 18 m² – Rendita Catastale
Euro 44,62, oltre al locale ad uso autorimessa censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Settimo Torinese (TO) al Foglio 19 – Particella 373 – Subalterno 31 - C.so Piemonte n. 92
piano terra - Categoria C/6 – Classe Consistenza Mq.16 m² - Rendita Catastale Euro 82,63; il
tutto come risulta dalla Visura attuale per soggetto rilasciata in data 16.12.2024 dall'Agenzia
Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Territorio, Sevizi AL (cfr. doc.3 );
b) il trasferimento della quota pari al 50% di proprietà del signor sarà redatto Parte_2
con rogito notarile da effettuarsi presso notaio scelto dalla signora entro e non oltre il Pt_1
termine essenziale della fine del terzo mese decorrente dalla comunicazione da parte della
Cancelleria della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni precedentemente convenute e descritte. I relativi oneri di trasferimento, spese
notarili e, comunque, qualsiasi spesa nessuna esclusa saranno posti a carico della signora
Parte_1
c) la signora continuerà a corrispondere integralmente (come già sta facendo, Parte_1
senza nulla pretendere dal signor per nessun titolo o ragione anche indirettamente Pt_2
connessa all'immobile e per spese e oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione) il mutuo
cointestato tra le parti n.7363390 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e relativo al citato
immobile, sito in Settimo Torinese (TO), C.so Piemonte n. 62;
d) il trasferimento sopra descritto è soggetto all'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da
ogni altra tassa in forza dell'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987;
- dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti e quindi
provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando, allo stato, a reciproche
richieste di mantenimento e dichiarano, altresì, di aver regolato ogni questione di carattere
personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad
eccezione di quanto riportato nel presente atto,
- dichiarare integralmente compensate le spese di lite fra le parti”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.1.2025, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Settimo Torinese, in data 17.7.1983
(ATTO N. 90, PARTE II - SERIE A- ANNO 1993) in regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nate: il 18.12.1987 e il 6.07.1994, entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Ivrea
in data 19.12.2022, omologato con decreto in data 23.1.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
A seguito di una prima udienza interlocutoria del 8.7.2025, all'udienza del giorno
2.10.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 14.7.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 ne succes. modif. con L. 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale sono comparsi con modalità figurata in trattazione scritta dinanzi al Presidente del
Tribunale di Ivrea il 19.12.2022, sono stati autorizzati a vivere separati e le condizioni della separazione furono omologate con decreto del giorno 23.1.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge. Le parti si sono infatti impegnate ad una cessione immobiliare da attuarsi mediante rogito notarile.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Settimo Torinese, il giorno 17.7.1983, trascritto in data 18.7.1983 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 1983, Parte II, Serie A, n. 90,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
a) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor si Parte_2
impegna a cedere alla signora a titolo gratuito la propria quota pari al Parte_1 50% dell'immobile (ex casa coniugale) sito nel Comune di Settimo Torinese (TO) C.so
Piemonte n. 62 Scala B Terzo piano, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Settimo Torinese (TO) al Foglio 19 – Particella 373, Subalterno 12 Categoria A/2 –
Classe 2 Vani Superficie Catastale Totale Mq. 76 – Rendita Catastale Euro 490,63, oltre al pertinente sottotetto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese
(TO) al Foglio 19 – Particella 373, Subalterno 145 Categoria C/2 – Classe 1 Consistenza
18 m² – Rendita Catastale Euro 44,62, oltre al locale ad uso autorimessa censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese (TO) al Foglio 19 – Particella 373 –
Subalterno 31 - C.so Piemonte n. 92 piano terra - Categoria C/6 – Classe Consistenza
Mq.16 m² - Rendita Catastale Euro 82,63; il tutto come risulta dalla Visura attuale per soggetto rilasciata in data 16.12.2024 dall'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di
Torino – Territorio, Sevizi AL (cfr. doc.3 );
b) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il trasferimento della quota pari al 50% di proprietà del signor sarà redatto con rogito notarile Parte_2
da effettuarsi presso notaio scelto dalla signora , entro e non oltre il termine Pt_1
essenziale della fine del terzo mese decorrente dalla comunicazione da parte della
Cancelleria della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni precedentemente convenute e descritte. I relativi oneri di trasferimento, spese notarili e, comunque, qualsiasi spesa nessuna esclusa saranno posti a carico della signora;
Parte_1
c) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la signora Parte_1
continuerà a corrispondere integralmente (come già sta facendo, senza nulla pretendere dal signor per nessun titolo o ragione anche indirettamente Pt_2
connessa all'immobile e per spese e oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione)
il mutuo cointestato tra le parti n.7363390 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e relativo al citato immobile, sito in Settimo Torinese (TO), C.so Piemonte n. 62; d) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il trasferimento sopra descritto è soggetto all'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in forza dell'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere allo stato economicamente indipendenti e quindi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento,
rinunciando, allo stato, a reciproche richieste di mantenimento e dichiarano, altresì, di aver regolato ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto.
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
LL ET NT SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dr. ssa NT MUSSA Presidente
Dott.ssa LL MASTROPIETRO Giudice rel/est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 143/2025 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
ivi residente in C.so Piemonte n. 62/A, elettivamente domiciliata in Settimo Torinese
(TO) – Via Castiglione n. 22, presso lo studio dell'Avv. Pino VELARDO, che la rappresenta per delega in atti e
nato a [...], il [...], C.F. e Parte_2 C.F._2
residente in [...], in Corso Toscana n. 139 Int. 3, elettivamente domiciliato in
Torino – Via Moretta n. 37, presso lo studio dell'Avv. Pamela Ciano, che lo rappresenta per delega in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e in data 17.07.1983, matrimonio trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Settimo Torinese (TO), atto N. 90 Parte II Sez. B del 18.07.1983;
- ordinare al Comune di Settimo Torinese (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
- dare atto che i ricorrenti hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio
inerenti al loro unico rapporto patrimoniale riguardante l'ex casa coniugale, non avendo altro,
reciprocamente, da pretendere o regolamentare e precisamente:
a) Il signor cede alla signora a titolo gratuito la propria quota Parte_2 Parte_1
pari al 50% dell'immobile (ex casa coniugale) sito nel Comune di Settimo Torinese (TO) C.so
Piemonte n. 62 Scala B Terzo piano, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Settimo
Torinese (TO) al Foglio 19 – Particella 373, Subalterno 12 Categoria A/2 – Classe 2 Vani
Superficie Catastale Totale Mq. 76 – Rendita Catastale Euro 490,63, oltre al pertinente
sottotetto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese (TO) al Foglio 19 –
Particella 373, Subalterno 145 Categoria C/2 – Classe 1 Consistenza 18 m² – Rendita Catastale
Euro 44,62, oltre al locale ad uso autorimessa censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Settimo Torinese (TO) al Foglio 19 – Particella 373 – Subalterno 31 - C.so Piemonte n. 92
piano terra - Categoria C/6 – Classe Consistenza Mq.16 m² - Rendita Catastale Euro 82,63; il
tutto come risulta dalla Visura attuale per soggetto rilasciata in data 16.12.2024 dall'Agenzia
Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Territorio, Sevizi AL (cfr. doc.3 );
b) il trasferimento della quota pari al 50% di proprietà del signor sarà redatto Parte_2
con rogito notarile da effettuarsi presso notaio scelto dalla signora entro e non oltre il Pt_1
termine essenziale della fine del terzo mese decorrente dalla comunicazione da parte della
Cancelleria della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni precedentemente convenute e descritte. I relativi oneri di trasferimento, spese
notarili e, comunque, qualsiasi spesa nessuna esclusa saranno posti a carico della signora
Parte_1
c) la signora continuerà a corrispondere integralmente (come già sta facendo, Parte_1
senza nulla pretendere dal signor per nessun titolo o ragione anche indirettamente Pt_2
connessa all'immobile e per spese e oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione) il mutuo
cointestato tra le parti n.7363390 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e relativo al citato
immobile, sito in Settimo Torinese (TO), C.so Piemonte n. 62;
d) il trasferimento sopra descritto è soggetto all'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da
ogni altra tassa in forza dell'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987;
- dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti e quindi
provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando, allo stato, a reciproche
richieste di mantenimento e dichiarano, altresì, di aver regolato ogni questione di carattere
personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad
eccezione di quanto riportato nel presente atto,
- dichiarare integralmente compensate le spese di lite fra le parti”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.1.2025, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Settimo Torinese, in data 17.7.1983
(ATTO N. 90, PARTE II - SERIE A- ANNO 1993) in regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nate: il 18.12.1987 e il 6.07.1994, entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Ivrea
in data 19.12.2022, omologato con decreto in data 23.1.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
A seguito di una prima udienza interlocutoria del 8.7.2025, all'udienza del giorno
2.10.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 14.7.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 ne succes. modif. con L. 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale sono comparsi con modalità figurata in trattazione scritta dinanzi al Presidente del
Tribunale di Ivrea il 19.12.2022, sono stati autorizzati a vivere separati e le condizioni della separazione furono omologate con decreto del giorno 23.1.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge. Le parti si sono infatti impegnate ad una cessione immobiliare da attuarsi mediante rogito notarile.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Settimo Torinese, il giorno 17.7.1983, trascritto in data 18.7.1983 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 1983, Parte II, Serie A, n. 90,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
a) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor si Parte_2
impegna a cedere alla signora a titolo gratuito la propria quota pari al Parte_1 50% dell'immobile (ex casa coniugale) sito nel Comune di Settimo Torinese (TO) C.so
Piemonte n. 62 Scala B Terzo piano, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Settimo Torinese (TO) al Foglio 19 – Particella 373, Subalterno 12 Categoria A/2 –
Classe 2 Vani Superficie Catastale Totale Mq. 76 – Rendita Catastale Euro 490,63, oltre al pertinente sottotetto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese
(TO) al Foglio 19 – Particella 373, Subalterno 145 Categoria C/2 – Classe 1 Consistenza
18 m² – Rendita Catastale Euro 44,62, oltre al locale ad uso autorimessa censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese (TO) al Foglio 19 – Particella 373 –
Subalterno 31 - C.so Piemonte n. 92 piano terra - Categoria C/6 – Classe Consistenza
Mq.16 m² - Rendita Catastale Euro 82,63; il tutto come risulta dalla Visura attuale per soggetto rilasciata in data 16.12.2024 dall'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di
Torino – Territorio, Sevizi AL (cfr. doc.3 );
b) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il trasferimento della quota pari al 50% di proprietà del signor sarà redatto con rogito notarile Parte_2
da effettuarsi presso notaio scelto dalla signora , entro e non oltre il termine Pt_1
essenziale della fine del terzo mese decorrente dalla comunicazione da parte della
Cancelleria della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni precedentemente convenute e descritte. I relativi oneri di trasferimento, spese notarili e, comunque, qualsiasi spesa nessuna esclusa saranno posti a carico della signora;
Parte_1
c) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la signora Parte_1
continuerà a corrispondere integralmente (come già sta facendo, senza nulla pretendere dal signor per nessun titolo o ragione anche indirettamente Pt_2
connessa all'immobile e per spese e oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione)
il mutuo cointestato tra le parti n.7363390 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e relativo al citato immobile, sito in Settimo Torinese (TO), C.so Piemonte n. 62; d) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il trasferimento sopra descritto è soggetto all'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in forza dell'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere allo stato economicamente indipendenti e quindi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento,
rinunciando, allo stato, a reciproche richieste di mantenimento e dichiarano, altresì, di aver regolato ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto.
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
LL ET NT SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)