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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2335/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2335/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 settembre 2025 ad ore 9,00, udienza sostituita ex art. 127 ter CPC da trattazione scritta, con termine in pari data et ora:
Per (parte attrice / ricorrente), risultano depositate note dall'avv. TOFFOLI ELISA Parte_1 in data 5 settembre '25 (con conseguente rituale comparizione in udienza). Per e (parti convenute già dichiarate contumaci), non CP Controparte_1 risultano depositate note scritte (con conseguente mancata comparizione in udienza)
Alla luce della discussione e precisazione conclusioni operata da parte attrice mediante le note scritte di cui sopra (conclusioni in esse rassegnate, da intendersi allegate al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso ed integralmente trascritte), il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza, la cui stesura qui di seguito in calce equivale a lettura.
Verbale chiuso contestualmente alla redazione e firma sentenza (ore 16,10)
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2335/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOFFOLI ELISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOFFOLI ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._2 Controparte_1
) C.F._3 CONVENUTI RESISTENTI - CONTUMACI
Causa avente ad
OGGETTO: azione tendente ad ottenere risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
(danni da infiltrazione proveniente da immobile limitrofo) - giudizio introdotto con ricorso ex art. 281 decies CPC
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN CAUSA:
- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni sono state precisate all'udienza svoltasi – sostituita con trattazione scritta del 9 settembre '25 (note scritte dep. 5 settembre '25), sostanzialmente coincidenti con quelle già rassegnate in atto introduttivo e qui di seguito trascritte:
“Nel merito: Accertati i fatti di cui in narrativa, riconoscere e dichiarare tenuti i sig.ri
[...]
e al risarcimento di tutti i danni sofferti dal sig. CP Controparte_1 Pt_1 e, conseguentemente, condannarli al pagamento in favore del ricorrente della
[...] somma complessiva di Euro 15.372,00, così ripartita:
- Euro 7.686,00 a carico del sig. , nato ad [...] il [...], C.F. CP
, residente in [...]; C.F._2
- Euro 7.680,00 a carico della sig.ra , nata a [...] il Controparte_1 06/11/1981, C.F. , residente in [...] n. 161; o a quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda al saldo, compenso professionale del tecnico pagina 2 di 7 intervenuto; condannare, altresì, i convenuti all'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle predette cause di infiltrazioni;
In via istruttoria:
- Disporre opportuna CTU volta a determinare le cause delle infiltrazioni e determinare l'entità dei danni subiti dal sig. , con ogni più ampia Parte_1 riserva sul formulando quesito.
- In caso di contestazione chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che confermo la perizia redatta dalla Geom. che Persona_1 mi si rammostra (Doc. n. 2)?
2) vero che la situazione descritta nella perizia di cui al punto precedente corrisponde all'attuale stato dei luoghi?
3) vero che le fotografie che mi si rammostrano (Doc. n. 4) corrispondono allo stato attuale dei luoghi? Si indica come teste la Geom. e la Geom. Persona_1 Tes_1 con studio in Maggiora, Piazza De Gasperis 1. Con riserva di indicare i testi e con ogni più ampia riserva istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
- Parte convenuta / resistente non si è costituita in giudizio e, ovviamente, non ha svolto difese, nulla ha contestato e/o svolto eccezioni e/o precisato conclusioni.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato in data 20 dicembre 2024 e ritualmente notificato (unitamente a provvedimento di fissazione udienza), il sig. , con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Elisa TOFFOLI, conveniva in giudizio i sigg. e CP CP per sentire accogliere, nei confronti degli stessi convenuti / resistenti, le conclusioni sopra
[...] riportate testualmente.
All'udienza dell'11 giugno 2025, lo scrivente giudice, dichiarata la contumacia dei sigg.
[...]
(alla luce del perfezionamento della notifica ricorso – decreto fissazione udienza), riteneva CP già matura la causa (evidentemente alla luce degli elementi in atti) e rinviava all'udienza per discussione ex art. 281 sexies CPC al 9 settembre '25, con disposizione svolgimento / sostituzione a mezzo di trattazione scritta.
All'esito della stessa udienza (ove – a mezzo di tempestivo deposito di “note scritte di trattazione” – compariva la sola parte attrice), lo scrivente, previamente ritiratosi in camera di consiglio emette la seguente sentenza, la cui stesura in calce equivale a lettura.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 7 Le risultanze documentali (da doc. 1 a doc. 7) forniscono esaustivi elementi per ritenere fondati i presupposti fattuali alla base delle domande del ricorrente.
In particolare, la documentazione fotografica e l'ordinanza del comune di Maggiora dimostrano lo stato dell'immobile dei convenuti (che fa apparire ragionevole ritenere che proprio detta situazione possa aver dato origine all'infiltrazione lamentata), come pure la CTP agli atti illustra in modo approfondito ed esaustivo il verosimile nesso causale tra lo stato dell'immobile dei convenuti, il nesso causale con i danni di cui si chiede il risarcimento e anche la loro consistenza.
A tal proposito, seppur vero – come ampiamente noto – che la consulenza tecnica di parte
(CTP) non ha di per sé valore di prova, ma solo di indizio per il giudice, che ne può liberamente apprezzare la fondatezza, la logicità e la persuasività, ma non è obbligato a farne uso o a basare la sua decisione su di essa (… fino a considerarla come mera allegazione tecnica dell'atto introduttivo, potendole attribuire anche solo valore assertivo) e seppur vero che – alla luce di orientamento della
Suprema corte: tra il resto, C. di Cassazione 5362 / 25 – non sarebbe neppure sufficiente applicare il principio di “non contestazione” per attribuire alla CTP stessa un maggiore rango probatorio, va segnalato che sempre giurisprudenza di Legittimità ha avuto modo di tornare sulla valenza probatoria della perizia di parte, in particolare, precisando che la perizia di parte può costituire idonea fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga convincente (in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione - ordinanza
31274/18).
Proprio alla luce di ciò, nel caso di specie e quindi alla luce del potere del giudice di apprezzarne la fondatezza, la perizia agli atti, seppur di parte, appare chiara, precisa, esaustiva e corredata di adeguata documentazione.
In particolare, si riporta stralcio della stessa:
pagina 4 di 7 A ciò si aggiunga e solo ad abundantiam, che, comunque perfezionatasi la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, parte convenuta si è di fatto “disinteressata”; in sostanza, parte convenuta / resistente, tra l'altro, rimasta inerte anche a fronte delle diffide stragiudiziali, è rimasta comunque volontariamente contumace;
vero è che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio e non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di
“non contestazione” (in particolare, “… la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria…” – vedasi Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 24885 del 21 novembre 2014); ma trattasi comunque di elemento valutabile, magari solamente ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c.; infatti, secondo condivisibile precedente di merito, “… per effetto dell'art. 116
CPC, la mancata partecipazione al giudizio dei convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell'attore per l'accertamento e la prova dei fatti…” (Tribunale di Roma – 17 febbraio 2015) ; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da ulteriori precedenti di merito, ex multis, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016, secondo cui: “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116
CPC…”).
Ciò posto sotto il profilo fattuale, evidente è il diritto di essere risarcito dell'attore ricorrente;
ciò sicuramente a sensi dell'art. 2051 CC (per il semplice presupposto della “custodia” da parte dei resistenti del bene da cui è scaturito il danno), se non anche a sensi dell'art. 2043 CC (per la responsabilità derivante dall'assoluta mancanza di manutenzione di un bene, il cui stato ha determinato
– pure in base al generale principio del neminem laedere – il danno oggi lamentato).
Correttamente e conclusivamente osserva, sia in fatto sia in diritto, la difesa di parte attrice in sede di
“discussione”:
“… Premessa in fatto. Il sig. è proprietario dell'immobile sito in Maggiora (NO), Via Parte_1 Manzoni n. 1, confinante con l'immobile di proprietà dei sig.ri CP (proprietario del piano terra), (proprietaria del primo piano) e dei Controparte_1 sig.ri , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
(proprietari, ciascuno per le quota di un quinto, del secondo piano). CP_6 Detto immobile si trova da tempo in uno stato di totale incuria, privo di qualsiasi basilare attività di cura o manutenzione da parte dei proprietari, situazione che rappresenta un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, e che ha cagionato diversi danni alla attigua proprietà del sig. . Pt_1 L'immobile si presenta privo del manto di copertura, che ha comportato uno scarico delle acque piovane verso la proprietà del sig. , con Pt_1 conseguentemente danneggiamento del proprio immobile. Lo stato dei luoghi, così come i danni cagionati al sig. , sono Pt_1 pagina 5 di 7 ampiamente documentati dalla copiosa documentazione depositata unitamente al ricorso introduttivo, in particolare la perizia redatta dalla Geom. Persona_1
unitamente al preventivo delle opere necessarie per l'eliminazione dei
[...] danni, oltre ampia documentazione fotografica. Situazione di fatto confermata anche dai sig.ri , , CP_2 CP_3
, , , proprietari dell'ultimo piano Controparte_4 CP_5 Controparte_6 dell'immobile in questione, i quali non hanno potuto far altro che confermare sia la sussistenza che l'entità dei danni, trovando un accordo con il sig. in Parte_1 sede di negoziazione assistita. Il comportamento viceversa tenuto dai sig.ri SI e , CP Controparte_1 i quali non solo non hanno mai posto in essere alcuna attività di manutenzione e/o riparazione dell'immobile, ma non hanno mai risposto alle varie richieste stragiudiziali, né si sono costituiti in giudizio, lascia intendere il loro totale disinteresse alla questione oggetto di causa. In diritto. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salva la prova del caso fortuito. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e, pertanto nel caso di specie, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento del danno è tenuto a fornire unicamente prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia;
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Conclusioni. Risulta evidente che l'origine e la causa delle infiltrazioni verificatesi all'interno della proprietà del sig. , provata dalla perizia redatta dal Parte_1 tecnico incaricato oltre a copiosa documentazione fotografica, ed i conseguenti danni provocati, vanno attribuite ai proprietari dell'immobile dal quale sono originate le infiltrazioni. …”
Considerazioni fattuali e giuridiche che non possono non essere accolte e ritenute condivisibili dallo scrivente.
__________________________________________
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa
(petitum peraltro coincidente col decisum), che si pone nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i
26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò non tanto per la vicinanza del valore della causa al minimo dello scaglione, ma alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata, in rito avente natura comunque “semplificata” e, quindi in re ipsa pagina 6 di 7 “sommaria”), ma senza alcuna riduzione (ivi compresa la fase di istruzione, che comunque ha visto deposito documentazione e comprendente comunque l'attività, intesa in modo esteso, di trattazione); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 487,57= in punto esposti (così come quantificati da parte attrice ricorrente in nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
In accoglimento delle domande di parte attrice, accertati i fatti di cui in narrativa, riconosce il diritto dell'attore e ricorrente e, per l'effetto, dichiara tenuti i sig.ri e CP CP al risarcimento di tutti i danni sofferti dal sig. e, conseguentemente, li
[...] Parte_1 condanna al pagamento in favore dello stesso attore / ricorrente della somma complessiva di Euro
15.372,00, sì come richiesto, così ripartita:
- Euro 7.686,00 a carico del sig. , CP
- Euro 7.680,00 a carico della sig.ra Controparte_1 condanna, altresì, i convenuti all'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle predette cause di infiltrazioni;
Condanna parte convenuta / resistente a rifondere parte attrice / ricorrente le spese legali sostenute in questo procedimento, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 487,57= in punto esposti (così come quantificati da parte attrice ricorrente in nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed
IVA come per legge dovute.
Novara, lì 9 settembre '25
Il giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2335/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 settembre 2025 ad ore 9,00, udienza sostituita ex art. 127 ter CPC da trattazione scritta, con termine in pari data et ora:
Per (parte attrice / ricorrente), risultano depositate note dall'avv. TOFFOLI ELISA Parte_1 in data 5 settembre '25 (con conseguente rituale comparizione in udienza). Per e (parti convenute già dichiarate contumaci), non CP Controparte_1 risultano depositate note scritte (con conseguente mancata comparizione in udienza)
Alla luce della discussione e precisazione conclusioni operata da parte attrice mediante le note scritte di cui sopra (conclusioni in esse rassegnate, da intendersi allegate al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso ed integralmente trascritte), il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza, la cui stesura qui di seguito in calce equivale a lettura.
Verbale chiuso contestualmente alla redazione e firma sentenza (ore 16,10)
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2335/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOFFOLI ELISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOFFOLI ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._2 Controparte_1
) C.F._3 CONVENUTI RESISTENTI - CONTUMACI
Causa avente ad
OGGETTO: azione tendente ad ottenere risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
(danni da infiltrazione proveniente da immobile limitrofo) - giudizio introdotto con ricorso ex art. 281 decies CPC
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN CAUSA:
- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni sono state precisate all'udienza svoltasi – sostituita con trattazione scritta del 9 settembre '25 (note scritte dep. 5 settembre '25), sostanzialmente coincidenti con quelle già rassegnate in atto introduttivo e qui di seguito trascritte:
“Nel merito: Accertati i fatti di cui in narrativa, riconoscere e dichiarare tenuti i sig.ri
[...]
e al risarcimento di tutti i danni sofferti dal sig. CP Controparte_1 Pt_1 e, conseguentemente, condannarli al pagamento in favore del ricorrente della
[...] somma complessiva di Euro 15.372,00, così ripartita:
- Euro 7.686,00 a carico del sig. , nato ad [...] il [...], C.F. CP
, residente in [...]; C.F._2
- Euro 7.680,00 a carico della sig.ra , nata a [...] il Controparte_1 06/11/1981, C.F. , residente in [...] n. 161; o a quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda al saldo, compenso professionale del tecnico pagina 2 di 7 intervenuto; condannare, altresì, i convenuti all'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle predette cause di infiltrazioni;
In via istruttoria:
- Disporre opportuna CTU volta a determinare le cause delle infiltrazioni e determinare l'entità dei danni subiti dal sig. , con ogni più ampia Parte_1 riserva sul formulando quesito.
- In caso di contestazione chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che confermo la perizia redatta dalla Geom. che Persona_1 mi si rammostra (Doc. n. 2)?
2) vero che la situazione descritta nella perizia di cui al punto precedente corrisponde all'attuale stato dei luoghi?
3) vero che le fotografie che mi si rammostrano (Doc. n. 4) corrispondono allo stato attuale dei luoghi? Si indica come teste la Geom. e la Geom. Persona_1 Tes_1 con studio in Maggiora, Piazza De Gasperis 1. Con riserva di indicare i testi e con ogni più ampia riserva istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
- Parte convenuta / resistente non si è costituita in giudizio e, ovviamente, non ha svolto difese, nulla ha contestato e/o svolto eccezioni e/o precisato conclusioni.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato in data 20 dicembre 2024 e ritualmente notificato (unitamente a provvedimento di fissazione udienza), il sig. , con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Elisa TOFFOLI, conveniva in giudizio i sigg. e CP CP per sentire accogliere, nei confronti degli stessi convenuti / resistenti, le conclusioni sopra
[...] riportate testualmente.
All'udienza dell'11 giugno 2025, lo scrivente giudice, dichiarata la contumacia dei sigg.
[...]
(alla luce del perfezionamento della notifica ricorso – decreto fissazione udienza), riteneva CP già matura la causa (evidentemente alla luce degli elementi in atti) e rinviava all'udienza per discussione ex art. 281 sexies CPC al 9 settembre '25, con disposizione svolgimento / sostituzione a mezzo di trattazione scritta.
All'esito della stessa udienza (ove – a mezzo di tempestivo deposito di “note scritte di trattazione” – compariva la sola parte attrice), lo scrivente, previamente ritiratosi in camera di consiglio emette la seguente sentenza, la cui stesura in calce equivale a lettura.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 7 Le risultanze documentali (da doc. 1 a doc. 7) forniscono esaustivi elementi per ritenere fondati i presupposti fattuali alla base delle domande del ricorrente.
In particolare, la documentazione fotografica e l'ordinanza del comune di Maggiora dimostrano lo stato dell'immobile dei convenuti (che fa apparire ragionevole ritenere che proprio detta situazione possa aver dato origine all'infiltrazione lamentata), come pure la CTP agli atti illustra in modo approfondito ed esaustivo il verosimile nesso causale tra lo stato dell'immobile dei convenuti, il nesso causale con i danni di cui si chiede il risarcimento e anche la loro consistenza.
A tal proposito, seppur vero – come ampiamente noto – che la consulenza tecnica di parte
(CTP) non ha di per sé valore di prova, ma solo di indizio per il giudice, che ne può liberamente apprezzare la fondatezza, la logicità e la persuasività, ma non è obbligato a farne uso o a basare la sua decisione su di essa (… fino a considerarla come mera allegazione tecnica dell'atto introduttivo, potendole attribuire anche solo valore assertivo) e seppur vero che – alla luce di orientamento della
Suprema corte: tra il resto, C. di Cassazione 5362 / 25 – non sarebbe neppure sufficiente applicare il principio di “non contestazione” per attribuire alla CTP stessa un maggiore rango probatorio, va segnalato che sempre giurisprudenza di Legittimità ha avuto modo di tornare sulla valenza probatoria della perizia di parte, in particolare, precisando che la perizia di parte può costituire idonea fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga convincente (in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione - ordinanza
31274/18).
Proprio alla luce di ciò, nel caso di specie e quindi alla luce del potere del giudice di apprezzarne la fondatezza, la perizia agli atti, seppur di parte, appare chiara, precisa, esaustiva e corredata di adeguata documentazione.
In particolare, si riporta stralcio della stessa:
pagina 4 di 7 A ciò si aggiunga e solo ad abundantiam, che, comunque perfezionatasi la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, parte convenuta si è di fatto “disinteressata”; in sostanza, parte convenuta / resistente, tra l'altro, rimasta inerte anche a fronte delle diffide stragiudiziali, è rimasta comunque volontariamente contumace;
vero è che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio e non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di
“non contestazione” (in particolare, “… la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria…” – vedasi Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 24885 del 21 novembre 2014); ma trattasi comunque di elemento valutabile, magari solamente ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c.; infatti, secondo condivisibile precedente di merito, “… per effetto dell'art. 116
CPC, la mancata partecipazione al giudizio dei convenuti costituisce elemento integrativo a favore dell'attore per l'accertamento e la prova dei fatti…” (Tribunale di Roma – 17 febbraio 2015) ; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da ulteriori precedenti di merito, ex multis, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016, secondo cui: “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116
CPC…”).
Ciò posto sotto il profilo fattuale, evidente è il diritto di essere risarcito dell'attore ricorrente;
ciò sicuramente a sensi dell'art. 2051 CC (per il semplice presupposto della “custodia” da parte dei resistenti del bene da cui è scaturito il danno), se non anche a sensi dell'art. 2043 CC (per la responsabilità derivante dall'assoluta mancanza di manutenzione di un bene, il cui stato ha determinato
– pure in base al generale principio del neminem laedere – il danno oggi lamentato).
Correttamente e conclusivamente osserva, sia in fatto sia in diritto, la difesa di parte attrice in sede di
“discussione”:
“… Premessa in fatto. Il sig. è proprietario dell'immobile sito in Maggiora (NO), Via Parte_1 Manzoni n. 1, confinante con l'immobile di proprietà dei sig.ri CP (proprietario del piano terra), (proprietaria del primo piano) e dei Controparte_1 sig.ri , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
(proprietari, ciascuno per le quota di un quinto, del secondo piano). CP_6 Detto immobile si trova da tempo in uno stato di totale incuria, privo di qualsiasi basilare attività di cura o manutenzione da parte dei proprietari, situazione che rappresenta un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, e che ha cagionato diversi danni alla attigua proprietà del sig. . Pt_1 L'immobile si presenta privo del manto di copertura, che ha comportato uno scarico delle acque piovane verso la proprietà del sig. , con Pt_1 conseguentemente danneggiamento del proprio immobile. Lo stato dei luoghi, così come i danni cagionati al sig. , sono Pt_1 pagina 5 di 7 ampiamente documentati dalla copiosa documentazione depositata unitamente al ricorso introduttivo, in particolare la perizia redatta dalla Geom. Persona_1
unitamente al preventivo delle opere necessarie per l'eliminazione dei
[...] danni, oltre ampia documentazione fotografica. Situazione di fatto confermata anche dai sig.ri , , CP_2 CP_3
, , , proprietari dell'ultimo piano Controparte_4 CP_5 Controparte_6 dell'immobile in questione, i quali non hanno potuto far altro che confermare sia la sussistenza che l'entità dei danni, trovando un accordo con il sig. in Parte_1 sede di negoziazione assistita. Il comportamento viceversa tenuto dai sig.ri SI e , CP Controparte_1 i quali non solo non hanno mai posto in essere alcuna attività di manutenzione e/o riparazione dell'immobile, ma non hanno mai risposto alle varie richieste stragiudiziali, né si sono costituiti in giudizio, lascia intendere il loro totale disinteresse alla questione oggetto di causa. In diritto. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salva la prova del caso fortuito. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e, pertanto nel caso di specie, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento del danno è tenuto a fornire unicamente prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia;
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Conclusioni. Risulta evidente che l'origine e la causa delle infiltrazioni verificatesi all'interno della proprietà del sig. , provata dalla perizia redatta dal Parte_1 tecnico incaricato oltre a copiosa documentazione fotografica, ed i conseguenti danni provocati, vanno attribuite ai proprietari dell'immobile dal quale sono originate le infiltrazioni. …”
Considerazioni fattuali e giuridiche che non possono non essere accolte e ritenute condivisibili dallo scrivente.
__________________________________________
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa
(petitum peraltro coincidente col decisum), che si pone nello scaglione tra i tra i 5.201,00= e i
26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò non tanto per la vicinanza del valore della causa al minimo dello scaglione, ma alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata, in rito avente natura comunque “semplificata” e, quindi in re ipsa pagina 6 di 7 “sommaria”), ma senza alcuna riduzione (ivi compresa la fase di istruzione, che comunque ha visto deposito documentazione e comprendente comunque l'attività, intesa in modo esteso, di trattazione); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 487,57= in punto esposti (così come quantificati da parte attrice ricorrente in nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
In accoglimento delle domande di parte attrice, accertati i fatti di cui in narrativa, riconosce il diritto dell'attore e ricorrente e, per l'effetto, dichiara tenuti i sig.ri e CP CP al risarcimento di tutti i danni sofferti dal sig. e, conseguentemente, li
[...] Parte_1 condanna al pagamento in favore dello stesso attore / ricorrente della somma complessiva di Euro
15.372,00, sì come richiesto, così ripartita:
- Euro 7.686,00 a carico del sig. , CP
- Euro 7.680,00 a carico della sig.ra Controparte_1 condanna, altresì, i convenuti all'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione delle predette cause di infiltrazioni;
Condanna parte convenuta / resistente a rifondere parte attrice / ricorrente le spese legali sostenute in questo procedimento, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 487,57= in punto esposti (così come quantificati da parte attrice ricorrente in nota spese), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed
IVA come per legge dovute.
Novara, lì 9 settembre '25
Il giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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