Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2021, proposto da
EN AL CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteroni di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI TE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Monteroni di Lecce n.115 del 07.07.2021 - R.G. n. 428 del 07/07/2021 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito della Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 30 ore settimanali di n. 2 (due) unità di Istruttore Amministrativo, Cat. C, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata a volontario delle Forze armate,
nonché ove occorra del verbale di approvazione della graduatoria definitiva, dei verbali di valutazione delle prove scritte e orali predisposti dalla Commissione esaminatrice, non conosciuti, e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ancorchè non conosciuti;
e contestuale istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.
relativa all'ostensione da parte del Comune di Monteroni di Lecce di tutti gli atti amministrativi relativi alla Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 30 ore settimanali di n. 2 (due) unità di Istruttore Amministrativo, Cat. C, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata a volontario delle Forze armate bandita dal Comune di Monteroni di Lecce in data 25.09.2020, ed in particolare i verbali della Commissione esaminatrice inerenti alla predeterminazione dei quesiti delle prove e delle domande da sottoporre ai singoli candidati, e alla valutazione delle prove scritte e orali con particolare riguardo alla posizione di CO EN AL.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monteroni di Lecce;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE RI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 5.3.2026 la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2. Ad avviso del Collegio, il ricorso è improcedibile.
2.1. Al riguardo, il Collegio rammenta che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato; per converso, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis , Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176; id., V, 10-01-2023, n. 302).
2.2. Ciò posto, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta da parte ricorrente nelle proprie conclusioni, non essendo evidente, da quanto allegato e documentato in atti, che la pretesa formulata nel ricorso risulti pienamente soddisfatta (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 21-11-2023, n. 2747).
2.3. Nondimeno, in virtù della dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il Collegio non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
3. Il ricorso, assistito da istanza ex art. 116, co. 2 cod. proc. amm., deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
4. Le specifiche circostanze inerenti alla controversia in esame giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
RE RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE RI | TR Moro |
IL SEGRETARIO