Articolo 15 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 14Articolo 16
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15 gennaio 1954
Art. 15. Accertamento dei danni

All'accertamento del danno provvede l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si e' verificato.
Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante.
Per quelli ai beni affidati per trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'intendenza di finanza nella, cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.
Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non piu' sottoposti alla sovranita' dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954