CASS
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2025, n. 24515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24515 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, l'avvocato HERNANDEZ FEDERICO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.IB AU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, stabilita in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 r.d. n. 267 del 1942 per avere, in qualità di amministratore della CASA D'ASTA S.P.A., fallita il 28 marzo 2013, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, sottratto o distrutto i libri o le scritture contabili;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 24515 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/05/2025 ovvero per averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2.L'atto di impugnazione, predisposto da difensore abilitato, consta di 3 motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., tutti fondati sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo si è concentrato sull'affermazione di responsabilità per il reato contestato, perché in realtà l'istruttoria dibattimentale di primo grado, ignorata dal giudice d'appello, avrebbe dimostrato l'avvenuta consegna delle scritture contabili al curatore e quest'ultimo, in ogni caso, avrebbe potuto agevolmente ricostruire il patrimonio e il volume degli affari della fallita. Nell'ultimo periodo della vita dell'impresa la contabilità non sarebbe stata curata solo perché la società sarebbe rimasta inattiva, salvo portare avanti i contratti già in essere con le agenzie di franchising affiliate, i cui documenti sono stati consegnati all'organo fallimentare che, sulla base di essi, ha esercitato azione di responsabilità contro gli amministratori. Il curatore, in ogni caso, sarebbe sostanzialmente rimasto inerte, pur potendo esercitare recupero dei crediti della società nei confronti dei terzi;
e avrebbe reso in dibattimento dichiarazioni imprecise sui singoli registri messi a disposizione, le cui aporie non sarebbero state eliminate dalla sentenza della Corte di merito. 2.2. Il secondo motivo si è soffermato sulla prova dell'elemento soggettivo del reato, perché le emergenze processuali non avrebbero provato, e la sentenza impugnata non avrebbe fornito idonea motivazione del contrario, né il dolo specifico del fine di trarne un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - quand'anche la tenuta della contabilità fosse stata omessa - forma di dolo peraltro esclusa anche dalla pronuncia censurata;
né il dolo generico della residua fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, della cui esistenza la sentenza non avrebbe dato appagante motivazione. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato la mancata derubricazione dell'imputazione in quella di bancarotta documentale semplice, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione. La tenuta della contabilità è stata omessa nel corso degli ultimi anni e tale condotta omissiva risponderebbe esclusivamente agli elementi essenziali di cui all'art. 217 L.F. . 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4.La difesa del ricorrente ha inoltrato conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di impugnazione. 2 Considerato in diritto Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 1.11 primo motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. 1.1. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. 2214 e segg. cod. civ.. Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt.2475 e segg. del codice civile, da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. In caso di fallimento, l'art. 16 n. 3 della legge fallimentare prevedeva l'obbligo per il fallito (penalmente sanzionato ove disatteso, art. 220 L.F.), stabilito con la sentenza dichiarativa di fallimento, di depositare i bilanci e le "scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori": E' pertanto da escludere che, in caso di omissione di tali stringenti e rigorosi adempimenti da parte dell'imprenditore, gravi sul curatore del fallimento un onere "surrogatorio" di adoperarsi personalmente per colmare le lacune determinate dall'inottemperanza altrui. 1.2.La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo avuto modo di replicare, ad obiezioni analoghe a quelle mosse dal ricorrente, che l'omessa tenuta della contabilità, anche se relativa alla fase finale della vita d'impresa, rende quantomeno difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e non può traslarsi sul curatore un obbligo che la legge pone a carico dell'amministratore; e la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili è tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società (Sez.5, n. 39808 del 23/09/2022, Lannanna, Rv. 283801; Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346; Sez.5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262588; Sez. 5, n. 5503 del 15/11/1999, D'Andria, Rv. 215255). E' calzante anche l'indirizzo, invero costante, in virtù del quale, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, ON e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, 3 Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383). 1.3.L'interpretazione della locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", in altri termini, va calibrata esclusivamente sulla consistenza quantitativa e qualitativa dell'impianto contabile che doverosamente deve essere messo a disposizione degli organismi della procedura concorsuale (per una dettagliata panoramica, v. sez. 5 n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, in motivazione, punti 2.1 e 2.2) e non sullo spirito di collaborazione e sulla volontà di attivazione del curatore del fallimento. In adesione agli enunciati logici e persuasivi della sentenza impugnata, deve dunque osservarsi, per un verso, che la mera consegna della documentazione contrattuale con gli affiliati delle operazioni di franchising e l'elencazione unilaterale di presunti crediti vantati dalla fallita, franchisor, nei confronti di tali interlocutori commerciali, in uno con il raffazzonato e parziale incarto che si assume "rinvenuto", fosse del tutto insufficiente ad illustrare in modo intellegibile ed esaustivo gli accadimenti societari nel corso di plurime annualità, fino alla data del fallimento, come del resto pianamente riferito nella relazione ex art. 33 L.F. e ribadito in dibattimento dal curatore fallimentare;
e, per altro verso, che le note di dissenso del ricorrente siano sostanzialmente orientate a sollecitare il giudice di legittimità all'integrale rivisitazione della materia probante ed alla sua revisione critica, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei due gradi di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). 2.11 secondo motivo di ricorso, che assorbe il terzo, coglie invece nel segno. 2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. n. 267 del 1942 (oggi art. 322 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 14 del 2019, il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione (cui è parificata l'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). L'indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare - a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;
l'"omissione" connota l'"inesistenza" degli 4 adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia;
invece, la cura (non omessa ma) irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata - quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904, cit.; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650, cit.). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare - in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto quest'ultima sia riferita alla sola contabilità obbligatoria e l'omissione della tenuta, penalmente rilevante, sia caratterizzata da una cornice temporale predeterminata: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 2.2. Rientra allora nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, l'omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili;
ma occorre precisare che essa comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri in tutto o in parte "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico perché relativo all'altra ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ("in guisa da non rendere possibile la ricostruzione") dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175). 2.3.Nel caso in esame, con l'imputazione, sono state alternativamente contestate la mancata consegna e la sottrazione delle scritture contabili ovvero la tenuta delle medesime in guisa tale da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e del patrimonio della fallita. La modalità di contestazione è ammissibile, perché non determina alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (diffusamente, sez.5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572), salvo poi, però, la necessità di operare una scelta con la decisione, attributiva della puntuale qualificazione giuridica alla condotta, nel perimetro della contestazione formulata, tra l'una e l'altra; è anche possibile che le due figure possano "convivere", non in relazione alla medesima 5 condotta, ma qualora inquadrabili in "condotte storicamente diverse" succedutesi nel tempo (così in motivazione sez.5, n. 28793 del 07/11/2024, Cocozza cit.), che in ogni caso danno vita ad un unico reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrivibile all'imputato, titolare della posizione di garanzia accertata con la sentenza a riguardo del medesimo fallimento (ora liquidazione giudiziale). 2.3. Va in ogni caso puntualizzato che - al di là del riferimento espresso all'una e all'altra delle tipicità previste dal paradigma della norma incriminatrice d'interesse, che, come detto, è a struttura "mista" alternativa - la condotta materiale che costituisce oggetto dell'editto d'accusa, nell'ambito del presente processo, è la mancata ostensione agli organi fallimentari delle scritture contabili, in tutto o in parte, ovvero - se consegnate - lasciate parzialmente in bianco. Ed invero, al ricorrente si è rimproverato di non aver messo a disposizione della curatela il libro dei cespiti - dalla data di costituzione al fallimento;
il libro giornale dal 2007 sino alla data della dichiarazione di fallimento;
le schede contabili, dalla costituzione della società al fallimento;
i registri IVA (degli ultimi dieci anni) e, in generale, tutta la documentazione contabile dal gennaio 2009 alla data del fallimento. In definitiva, e in linea con le coordinate tracciate dall'esegesi giurisprudenziale menzionata, l'oggetto "ufficiale" della riprovazione è pacificamente riconducibile ai contorni del delitto di cui all'art. 216 primo comma, n. 2), prima parte R.D. n. 267 del 1942, la c.d. bancarotta documentale a dolo specifico. 2.4. Orbene, la sentenza di primo grado ha esposto che il curatore del fallimento "ha coerentemente ribadito l'originaria versione dei fatti, confermando che la contabilità è stata tenuta dal IB, specie nell'ultimo periodo, in modo incompleto e frammentario, tanto da impedire qualunque affidabile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Di contro, non risulta in alcun modo che IB AU abbia distrutto la documentazione non consegnata, né che abbia agito così per recare danno ai creditori (come espressamente assunto nel capo di imputazione). Non a caso, anche il Pubblico Ministero ha finalmente chiesto la condanna dell'imputato con esclusivo riferimento alla tenuta della contabilità in modo incompatibile con l'esigenza di consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari". In definitiva, la decisione del primo giudice - evidentemente a fronte dei connotati "alternativi" della contestazione formulata nell'editto accusatorio - ha sbrigativamente optato per la fondatezza di quanto contestato nell'imputazione, ma ne ha opinato la sussunzione nella fattispecie del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generale, per la quale è sufficiente la prova del dolo generico. La sentenza d'appello, invece, pur confermando il verdetto di prime cure, si è confrontata con le ragioni di gravame, ha riesaminato, in modo particolareggiato, la tenuta dell'impianto contabile e si è soffermata sulle singole scritture, ha scandagliato quante e quali siano state rese ostensibili alla curatela ed ha sostanzialmente ripercorso, accertato ed avallato la correttezza degli addebiti elevati con l'imputazione, che, come anticipato, attengono di tutta 6 evidenza alla sottrazione-occultamento di buona parte delle scritturazioni, e, in linea con le ammissioni fatte dall'imputato in dibattimento, alla totalmente omessa tenuta della contabilità sin dal suo subentro nella compagine amministrativa, ovvero dal 21 giugno 2008 alla data del fallimento, arco temporale così ampio da consentire agevolmente di qualificare il "vuoto" dell'aggiornamento della contabilità (a prescindere dalla presenza o meno dei registri IVA 2004-2006 e della compilazione del libro giornale tra il 2007 ed il gennaio 2009, ictu oculi ininfluente quand'anche rispondente al vero, cfr., sul punto, quanto messo in rilievo sul primo motivo) come di per sé dimostrativo dell'impraticabilità, per la curatela del fallimento, di una rielaborazione puntuale e completa delle vicende gestionali dell'impresa; ha rimarcato, con il richiamo di precedenti giurisprudenziali sia pure riferiti al reato di bancarotta semplice, che l'imprenditore è obbligato a conservare ed aggiornare la contabilità anche nel caso di inattività dell'impresa, fino alla cancellazione dell'ente dal registro delle imprese;
ed ha in ogni caso ritenuto esauriente, affrontando il relativo motivo d'appello ed a conferma di quanto sancito dal primo giudice, la prova del dolo generico. 2.5. La motivazione della sentenza impugnata tradisce, pertanto, illogicità manifesta ed intrinseca contraddittorietà, perché alla descrizione della avvenuta sottrazione e/o della mancata istituzione dei libri e/o della esistenza di libri privi di annotazioni (anche a partire da un determinato esercizio in poi) - e dunque degli elementi costitutivi materiali della bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica - ne accosta impropriamente il rilievo penale alla prova del dolo generico, associato ai lineamenti della bancarotta documentale c.d. generale. 2.6.Sugli indicatori della prova del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2), prima parte, R.D. n. 267/42 si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata ad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); che si focalizzino sul contegno del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta in ipotesi accertati fatti distrattivi, sia possibile ragionevolmente collegare, anche in virtù di inferenze logiche, l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, come strumentali alla dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare un vantaggio al fallito o a terzi (tra le altre, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Nel caso in cui non siano state espressamente contestate - come nel caso de quo - condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure sia intervenuta in proposito pronuncia di assoluzione, sorge necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale 7 (così sez.5, n.15743 del 2023, Gualandri, cit.), in particolare quella c.d. specifica, perché in tal caso prova appagante non può rinvenirsi nella presunzione secondo la quale l'omessa tenuta (o la condotta di sottrazione equivalente) delle scritture contabili sia di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti deprivativi del patrimonio sociale. Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizione di insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). In tali evenienze è ben possibile argomentare l'inconciliabilità del quadro ricostruttivo con un coefficiente psicologico di semplice superficialità o trascuratezza, di natura eminentemente colposa. 2.7. Calati i canoni ermeneutici così radicati nella trama processuale di interesse, è possibile enucleare dagli atti disponibili, a titolo esemplificativo, che tra il settembre 2008 ed il gennaio del 2009, quando IB era amministratore della società, sarebbero stati effettuati cospicui prelevamenti ingiustificati dai conti correnti societari, a beneficio di ARCHE.TIPO, che non consta - evidentemente anche a causa del deserto contabile - abbia avuto rapporti commerciali con la fallita o con le sue affiliate;
che l'attività d'impresa, ben lungi dall'interrompersi, è proseguita anche nelle annualità antecedenti alla declaratoria di fallimento, tanto che il ricorrente ne ha rivendicato una serie di risultati operativi, generativi di crediti in denaro nei confronti di enti affiliati al franchising;
che il curatore del fallimento ha esercitato l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori, tra cui IB. Tali accadimenti aziendali, le iniziative giudiziarie del curatore fallimentare, la loro evoluzione ed il loro esito, meritevoli di considerazione proprio ai fini dell'approfondimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, non sono stati vagliati e per il vero nemmeno commentati dai provvedimenti giurisdizionali del duplice grado di merito, che si sono concentrati esclusivamente sui marcati profili oggettivi dell'assenza e/o della frammentarietà dei dati contabili e sui rispettivi riflessi di lapalissiana impossibilità di ricostruzione degli avvenimenti gestionali della società. In carenza di indici rilevanti, che potrebbero assumere portata decisiva ai fini della prova del dolo specifico e, dunque, di un elemento essenziale richiesto dal modello della norma incriminatrice contestata, il giudice di rinvio dovrà valutare la ricorrenza degli estremi del reato di cui agli artt. 217 e 224 R.D. n. 267 del 1942, con ogni conseguente statuizione. 3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
P.Q.M.
8 annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, 22/05/2025 Il conslire estensore ente
sentite le conclusioni del Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, l'avvocato HERNANDEZ FEDERICO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.IB AU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, stabilita in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 r.d. n. 267 del 1942 per avere, in qualità di amministratore della CASA D'ASTA S.P.A., fallita il 28 marzo 2013, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, sottratto o distrutto i libri o le scritture contabili;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 24515 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/05/2025 ovvero per averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2.L'atto di impugnazione, predisposto da difensore abilitato, consta di 3 motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., tutti fondati sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo si è concentrato sull'affermazione di responsabilità per il reato contestato, perché in realtà l'istruttoria dibattimentale di primo grado, ignorata dal giudice d'appello, avrebbe dimostrato l'avvenuta consegna delle scritture contabili al curatore e quest'ultimo, in ogni caso, avrebbe potuto agevolmente ricostruire il patrimonio e il volume degli affari della fallita. Nell'ultimo periodo della vita dell'impresa la contabilità non sarebbe stata curata solo perché la società sarebbe rimasta inattiva, salvo portare avanti i contratti già in essere con le agenzie di franchising affiliate, i cui documenti sono stati consegnati all'organo fallimentare che, sulla base di essi, ha esercitato azione di responsabilità contro gli amministratori. Il curatore, in ogni caso, sarebbe sostanzialmente rimasto inerte, pur potendo esercitare recupero dei crediti della società nei confronti dei terzi;
e avrebbe reso in dibattimento dichiarazioni imprecise sui singoli registri messi a disposizione, le cui aporie non sarebbero state eliminate dalla sentenza della Corte di merito. 2.2. Il secondo motivo si è soffermato sulla prova dell'elemento soggettivo del reato, perché le emergenze processuali non avrebbero provato, e la sentenza impugnata non avrebbe fornito idonea motivazione del contrario, né il dolo specifico del fine di trarne un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - quand'anche la tenuta della contabilità fosse stata omessa - forma di dolo peraltro esclusa anche dalla pronuncia censurata;
né il dolo generico della residua fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, della cui esistenza la sentenza non avrebbe dato appagante motivazione. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato la mancata derubricazione dell'imputazione in quella di bancarotta documentale semplice, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione. La tenuta della contabilità è stata omessa nel corso degli ultimi anni e tale condotta omissiva risponderebbe esclusivamente agli elementi essenziali di cui all'art. 217 L.F. . 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4.La difesa del ricorrente ha inoltrato conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di impugnazione. 2 Considerato in diritto Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 1.11 primo motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. 1.1. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. 2214 e segg. cod. civ.. Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt.2475 e segg. del codice civile, da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. In caso di fallimento, l'art. 16 n. 3 della legge fallimentare prevedeva l'obbligo per il fallito (penalmente sanzionato ove disatteso, art. 220 L.F.), stabilito con la sentenza dichiarativa di fallimento, di depositare i bilanci e le "scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori": E' pertanto da escludere che, in caso di omissione di tali stringenti e rigorosi adempimenti da parte dell'imprenditore, gravi sul curatore del fallimento un onere "surrogatorio" di adoperarsi personalmente per colmare le lacune determinate dall'inottemperanza altrui. 1.2.La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo avuto modo di replicare, ad obiezioni analoghe a quelle mosse dal ricorrente, che l'omessa tenuta della contabilità, anche se relativa alla fase finale della vita d'impresa, rende quantomeno difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e non può traslarsi sul curatore un obbligo che la legge pone a carico dell'amministratore; e la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili è tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società (Sez.5, n. 39808 del 23/09/2022, Lannanna, Rv. 283801; Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346; Sez.5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262588; Sez. 5, n. 5503 del 15/11/1999, D'Andria, Rv. 215255). E' calzante anche l'indirizzo, invero costante, in virtù del quale, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, ON e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, 3 Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383). 1.3.L'interpretazione della locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", in altri termini, va calibrata esclusivamente sulla consistenza quantitativa e qualitativa dell'impianto contabile che doverosamente deve essere messo a disposizione degli organismi della procedura concorsuale (per una dettagliata panoramica, v. sez. 5 n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, in motivazione, punti 2.1 e 2.2) e non sullo spirito di collaborazione e sulla volontà di attivazione del curatore del fallimento. In adesione agli enunciati logici e persuasivi della sentenza impugnata, deve dunque osservarsi, per un verso, che la mera consegna della documentazione contrattuale con gli affiliati delle operazioni di franchising e l'elencazione unilaterale di presunti crediti vantati dalla fallita, franchisor, nei confronti di tali interlocutori commerciali, in uno con il raffazzonato e parziale incarto che si assume "rinvenuto", fosse del tutto insufficiente ad illustrare in modo intellegibile ed esaustivo gli accadimenti societari nel corso di plurime annualità, fino alla data del fallimento, come del resto pianamente riferito nella relazione ex art. 33 L.F. e ribadito in dibattimento dal curatore fallimentare;
e, per altro verso, che le note di dissenso del ricorrente siano sostanzialmente orientate a sollecitare il giudice di legittimità all'integrale rivisitazione della materia probante ed alla sua revisione critica, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei due gradi di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). 2.11 secondo motivo di ricorso, che assorbe il terzo, coglie invece nel segno. 2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. n. 267 del 1942 (oggi art. 322 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 14 del 2019, il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione (cui è parificata l'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). L'indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare - a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;
l'"omissione" connota l'"inesistenza" degli 4 adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia;
invece, la cura (non omessa ma) irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata - quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904, cit.; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650, cit.). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare - in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto quest'ultima sia riferita alla sola contabilità obbligatoria e l'omissione della tenuta, penalmente rilevante, sia caratterizzata da una cornice temporale predeterminata: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 2.2. Rientra allora nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, l'omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili;
ma occorre precisare che essa comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri in tutto o in parte "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico perché relativo all'altra ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ("in guisa da non rendere possibile la ricostruzione") dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175). 2.3.Nel caso in esame, con l'imputazione, sono state alternativamente contestate la mancata consegna e la sottrazione delle scritture contabili ovvero la tenuta delle medesime in guisa tale da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e del patrimonio della fallita. La modalità di contestazione è ammissibile, perché non determina alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (diffusamente, sez.5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572), salvo poi, però, la necessità di operare una scelta con la decisione, attributiva della puntuale qualificazione giuridica alla condotta, nel perimetro della contestazione formulata, tra l'una e l'altra; è anche possibile che le due figure possano "convivere", non in relazione alla medesima 5 condotta, ma qualora inquadrabili in "condotte storicamente diverse" succedutesi nel tempo (così in motivazione sez.5, n. 28793 del 07/11/2024, Cocozza cit.), che in ogni caso danno vita ad un unico reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrivibile all'imputato, titolare della posizione di garanzia accertata con la sentenza a riguardo del medesimo fallimento (ora liquidazione giudiziale). 2.3. Va in ogni caso puntualizzato che - al di là del riferimento espresso all'una e all'altra delle tipicità previste dal paradigma della norma incriminatrice d'interesse, che, come detto, è a struttura "mista" alternativa - la condotta materiale che costituisce oggetto dell'editto d'accusa, nell'ambito del presente processo, è la mancata ostensione agli organi fallimentari delle scritture contabili, in tutto o in parte, ovvero - se consegnate - lasciate parzialmente in bianco. Ed invero, al ricorrente si è rimproverato di non aver messo a disposizione della curatela il libro dei cespiti - dalla data di costituzione al fallimento;
il libro giornale dal 2007 sino alla data della dichiarazione di fallimento;
le schede contabili, dalla costituzione della società al fallimento;
i registri IVA (degli ultimi dieci anni) e, in generale, tutta la documentazione contabile dal gennaio 2009 alla data del fallimento. In definitiva, e in linea con le coordinate tracciate dall'esegesi giurisprudenziale menzionata, l'oggetto "ufficiale" della riprovazione è pacificamente riconducibile ai contorni del delitto di cui all'art. 216 primo comma, n. 2), prima parte R.D. n. 267 del 1942, la c.d. bancarotta documentale a dolo specifico. 2.4. Orbene, la sentenza di primo grado ha esposto che il curatore del fallimento "ha coerentemente ribadito l'originaria versione dei fatti, confermando che la contabilità è stata tenuta dal IB, specie nell'ultimo periodo, in modo incompleto e frammentario, tanto da impedire qualunque affidabile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Di contro, non risulta in alcun modo che IB AU abbia distrutto la documentazione non consegnata, né che abbia agito così per recare danno ai creditori (come espressamente assunto nel capo di imputazione). Non a caso, anche il Pubblico Ministero ha finalmente chiesto la condanna dell'imputato con esclusivo riferimento alla tenuta della contabilità in modo incompatibile con l'esigenza di consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari". In definitiva, la decisione del primo giudice - evidentemente a fronte dei connotati "alternativi" della contestazione formulata nell'editto accusatorio - ha sbrigativamente optato per la fondatezza di quanto contestato nell'imputazione, ma ne ha opinato la sussunzione nella fattispecie del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generale, per la quale è sufficiente la prova del dolo generico. La sentenza d'appello, invece, pur confermando il verdetto di prime cure, si è confrontata con le ragioni di gravame, ha riesaminato, in modo particolareggiato, la tenuta dell'impianto contabile e si è soffermata sulle singole scritture, ha scandagliato quante e quali siano state rese ostensibili alla curatela ed ha sostanzialmente ripercorso, accertato ed avallato la correttezza degli addebiti elevati con l'imputazione, che, come anticipato, attengono di tutta 6 evidenza alla sottrazione-occultamento di buona parte delle scritturazioni, e, in linea con le ammissioni fatte dall'imputato in dibattimento, alla totalmente omessa tenuta della contabilità sin dal suo subentro nella compagine amministrativa, ovvero dal 21 giugno 2008 alla data del fallimento, arco temporale così ampio da consentire agevolmente di qualificare il "vuoto" dell'aggiornamento della contabilità (a prescindere dalla presenza o meno dei registri IVA 2004-2006 e della compilazione del libro giornale tra il 2007 ed il gennaio 2009, ictu oculi ininfluente quand'anche rispondente al vero, cfr., sul punto, quanto messo in rilievo sul primo motivo) come di per sé dimostrativo dell'impraticabilità, per la curatela del fallimento, di una rielaborazione puntuale e completa delle vicende gestionali dell'impresa; ha rimarcato, con il richiamo di precedenti giurisprudenziali sia pure riferiti al reato di bancarotta semplice, che l'imprenditore è obbligato a conservare ed aggiornare la contabilità anche nel caso di inattività dell'impresa, fino alla cancellazione dell'ente dal registro delle imprese;
ed ha in ogni caso ritenuto esauriente, affrontando il relativo motivo d'appello ed a conferma di quanto sancito dal primo giudice, la prova del dolo generico. 2.5. La motivazione della sentenza impugnata tradisce, pertanto, illogicità manifesta ed intrinseca contraddittorietà, perché alla descrizione della avvenuta sottrazione e/o della mancata istituzione dei libri e/o della esistenza di libri privi di annotazioni (anche a partire da un determinato esercizio in poi) - e dunque degli elementi costitutivi materiali della bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica - ne accosta impropriamente il rilievo penale alla prova del dolo generico, associato ai lineamenti della bancarotta documentale c.d. generale. 2.6.Sugli indicatori della prova del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2), prima parte, R.D. n. 267/42 si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata ad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); che si focalizzino sul contegno del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta in ipotesi accertati fatti distrattivi, sia possibile ragionevolmente collegare, anche in virtù di inferenze logiche, l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, come strumentali alla dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare un vantaggio al fallito o a terzi (tra le altre, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Nel caso in cui non siano state espressamente contestate - come nel caso de quo - condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure sia intervenuta in proposito pronuncia di assoluzione, sorge necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale 7 (così sez.5, n.15743 del 2023, Gualandri, cit.), in particolare quella c.d. specifica, perché in tal caso prova appagante non può rinvenirsi nella presunzione secondo la quale l'omessa tenuta (o la condotta di sottrazione equivalente) delle scritture contabili sia di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti deprivativi del patrimonio sociale. Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizione di insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). In tali evenienze è ben possibile argomentare l'inconciliabilità del quadro ricostruttivo con un coefficiente psicologico di semplice superficialità o trascuratezza, di natura eminentemente colposa. 2.7. Calati i canoni ermeneutici così radicati nella trama processuale di interesse, è possibile enucleare dagli atti disponibili, a titolo esemplificativo, che tra il settembre 2008 ed il gennaio del 2009, quando IB era amministratore della società, sarebbero stati effettuati cospicui prelevamenti ingiustificati dai conti correnti societari, a beneficio di ARCHE.TIPO, che non consta - evidentemente anche a causa del deserto contabile - abbia avuto rapporti commerciali con la fallita o con le sue affiliate;
che l'attività d'impresa, ben lungi dall'interrompersi, è proseguita anche nelle annualità antecedenti alla declaratoria di fallimento, tanto che il ricorrente ne ha rivendicato una serie di risultati operativi, generativi di crediti in denaro nei confronti di enti affiliati al franchising;
che il curatore del fallimento ha esercitato l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori, tra cui IB. Tali accadimenti aziendali, le iniziative giudiziarie del curatore fallimentare, la loro evoluzione ed il loro esito, meritevoli di considerazione proprio ai fini dell'approfondimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, non sono stati vagliati e per il vero nemmeno commentati dai provvedimenti giurisdizionali del duplice grado di merito, che si sono concentrati esclusivamente sui marcati profili oggettivi dell'assenza e/o della frammentarietà dei dati contabili e sui rispettivi riflessi di lapalissiana impossibilità di ricostruzione degli avvenimenti gestionali della società. In carenza di indici rilevanti, che potrebbero assumere portata decisiva ai fini della prova del dolo specifico e, dunque, di un elemento essenziale richiesto dal modello della norma incriminatrice contestata, il giudice di rinvio dovrà valutare la ricorrenza degli estremi del reato di cui agli artt. 217 e 224 R.D. n. 267 del 1942, con ogni conseguente statuizione. 3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
P.Q.M.
8 annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, 22/05/2025 Il conslire estensore ente