Legge 15 aprile 2025, n. 59

Commentario1

  • 1La difesa è sempre legittima? No.
    Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giuseppe Amara Il presente breve scritto si pone l'obiettivo di inquadrare le recenti modifiche normative di cui alla proposta di legge C1390-A in tema di legittima difesa, approvata, in testo unificato, lo scorso 6 marzo 2019 dalla Camera dei Deputati, individuando possibili spunti di riflessione per la quotidiana applicazione giurisprudenziale, in attesa della conclusione dell'iter legislativo in corso, per cui è prevista una seconda votazione del Senato della Repubblica, per il prossimo 26 marzo 2019. Sommario: 1. Premessa.- 2. Lavori preparatori.- 3. Modifiche normative.- 4. Spunti di riflessione.- 1. Premessa. Lo scorso 6 marzo 2019, la Camera dei Deputati, a larga maggioranza …

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Giurisprudenza1

  • 1Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3752
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1835/2022 R.G., chiamato all'udienza del 13/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. M. Occhipinti Ricorrente C O N T R O , rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Maresca, E.M. D'Onofrio e M. Parte_2 Bonomo Resistente Oggetto: Tfs - …
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    • ripetizione d'indebito·
    • indennità di specificità medica·
    • art. 2033 c.c.·
    • interessi legali·
    • indennità di incarico quinquennale·
    • affidamento legittimo·
    • sproporzione recupero indebito·
    • onere di specifica contestazione·
    • art. 13 L. 70/1975·
    • buona fede oggettiva·
    • compensazione spese di lite·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • TFS

Versioni del testo

  • Art. 1.

    Principi generali

    1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredita' degli abiti storici, anche utilizzati in occasione di eventi e di rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni viventi della Nativita', quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.
    2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate nonche' gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
    3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riportano gli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947:
    «Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
    Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
    Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».
    «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
    La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
    Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
    La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme.».
  • Art. 2. Promozione 1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.
    2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:
    a) la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici;
    b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale nonche' degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici.
    3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  • Art. 3. Comitato scientifico per il riconoscimento
    e la riproduzione degli abiti storici 1. E' istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato «Comitato scientifico», con compiti generali di:
    a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilita' delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicita', veridicita' e fedelta', nonche' accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione mediante provvedimento, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;
    b) autorizzazione all'iscrizione negli Elenchi di cui all'articolo 4, su richiesta presentata dai soggetti interessati, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;
    c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.
    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresi' le modalita' di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
    3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Note all'art. 3:
    - Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
    «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
    2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
    Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».