Decreto presidenziale 3 giugno 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04888/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4888 del 2024, proposto da SI VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera “San Pio” Benevento, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in AP, via G. Melisurgo n. 4;
nei confronti
UD NG, LU VO, TU IS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
1) della Deliberazione n.545 del 17.6.2024 prot. 14180 del 24.6.2024 del Direttore Generale della p.a. resistente, in uno agli elenchi allegati che ne costituiscono parte integrante, e comunque di ogni suo contenuto;
2) della proposta di delibera della UOSC Gestione Risorse Umane della p.a. resistente, che è stata accolta con l’atto impugnato sub 1);
3) della nota prot. 15505 del 10.7.2024 del Direttore UOC Risorse Umane della p.a. resistente all’istanza di annullamento in autotutela depositata dal ricorrente;
4) per quanto occorrer possa, della Deliberazione n.834 del 3.9.2024 del Direttore Generale della p.a. resistente;
5) della Deliberazione n.1164 del 7.11.2023 con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di Dirigente Avvocato presso la p.a. resistente, e del relativo testo costituente il “bando di concorso”;
6) in ogni caso di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali agli atti menzionati, anche laddove non conosciuti.
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria degli ammessi, e quindi alla partecipazione alla fase successiva del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa DR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna, previa richiesta di sospensione, le delibere del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024 e n. 722 del 1° agosto 2024 con le quali è stata disposta e confermata l’esclusione del ricorrente medesimo dalle ulteriori fasi della procedura per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» nell’Azienda di cui in discorso.
Espone in fatto di aver presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso secondo le modalità prescritte dal bando e di aver dichiarato di essere avvocato iscritto all’Albo da oltre 10 anni, e finanche abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Con l’impugnata deliberazione del 17 giugno 2024 il ricorrente è stato inserito nell’elenco (all. C) dei partecipanti non ammessi con la seguente motivazione “mancanza di requisito di cui al punto C del bando”. Il ricorrente, con formale istanza, ha chiesto l’annullamento in autotutela della predetta esclusione, che l’amministrazione ha riscontrato con la seguente motivazione: “ da un’attenta disamina della domanda è stato rilevato che lei, alla scadenza dei termini di presentazione dell’istanza di partecipazione, non ha documentato «l’esperienza lavorativa presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni» pure rientrante tra i requisiti specifici previsti dal bando. Infatti, la S.V. ha trasmesso la documentazione richiesta solo in data 24.06.2024 in sede di istanza di autotutela ”.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
Sull’interpretazione del d.lgs. 165/2001 (art.26.1) e della lex specialis che ne riporta una norma (e lo richiama).
I) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 3, 4, 35 e 97 Cost; l. 241/1990; d.lgs. 165/2001) – eccesso di potere (travisamento - difetto del presupposto - violazione del procedimento -ingiustizia manifesta)
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto sarebbe del tutto erronea l’interpretazione data dall’ Amministrazione al requisito esperienziale dell’aver svolto attività forense in ambiti analoghi.
Sulla lex specialis.
II) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 3, 4, 35 e 97 Cost; l. 241/1990; d.lgs. 165/2001; l.241/1990) – eccesso di potere (sviamento – travisamento – difetto d’istruttoria).
Secondo parte ricorrente, l’imposizione anche ai legali con esperienza ultraquinquennale dell’obbligo di documentare l’esperienza determinerebbe una deviazione della p.a. dai fini della propria azione amministrativa, tenuto anche conto del fatto che il bando sarebbe generico ed indeterminato, e tale da non rendere chiaro al partecipante “come” poter dimostrare il possesso del requisito.
Inoltre, a seguito della documentazione allegata alla istanza di annullamento dell’esclusione in autotutela, secondo parte ricorrente la P.A. avrebbe dovuto ammettere il ricorrente medesimo al soccorso istruttorio.
2. Con decreto n. 169/2025 è stata accolta la richiesta del ricorrente ed ordinata la notifica per pubblici proclami.
3. L’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi, con memoria del 20.06.2025, dopo aver rappresentato che i candidati esclusi che avevano presentato ricorso sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. Con memoria del 30.06.2025 il ricorrente ha, preliminarmente, chiesto di valutarsi la eventuale cessata materia del contendere, in relazione al fatto che nelle delibere con cui si ammettono una serie di candidati, tra i quali il ricorrente, alla prova scritta, non si farebbe riferimento ad alcuna riserva. Ha poi insistito sulle proprie posizioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.
3. L’Amministrazione, con memoria di replica del 25.11.2025, ha eccepito preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe impugnato la delibera D.G. n. 605 del 4.07.2025 con la quale l’Azienda ha provveduto ad approvare la graduatoria definitiva di merito. Ha, poi, insistito sulle proprie posizioni, chiedendo il rigetto del gravame.
4. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve respingersi la domanda del ricorrente tesa alla valutazione di una eventuale pronuncia di cessata materia del contendere in considerazione dell’asserita presenza del ricorrente medesimo all’interno della graduatoria finale, senza evidenziazione della sua ammissione e partecipazione con riserva al concorso.
Ciò in quanto “ l'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque, a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione ” (Consiglio di Stato sez. III, 16.06.2015, n. 3018)
L'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione, dunque, mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque, a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione.
2. Ancora in via preliminare deve scrutinarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione resistente in virtù della mancata impugnazione da parte del ricorrente medesimo della graduatoria finale della procedura de qua.
L’eccezione è fondata.
2.1. Consolidata giurisprudenza afferma che “ la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso” (Consiglio di Stato sez. V, 18/07/2025, n. 6341).
Il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, dunque, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa
Nel caso di specie l’amministrazione ha ammesso con riserva il ricorrente (assieme ad altri concorrenti esclusi) alla prosecuzione del concorso e allo svolgimento delle ulteriori prove e il ricorrente, all’esito del superamento delle stesse, è stato inserito nella graduatoria finale, alla posizione n. 39.
Il ricorrente, tuttavia, non ha impugnato tale ultimo provvedimento dell’Amministrazione, con ciò determinando l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.
3 . Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
4. Le spese possono compensarsi, tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE AS Di AP, Presidente
DR LE, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LE | IE AS Di AP |
IL SEGRETARIO