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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 897/2025 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 897/2025 R.G., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta De Berardis, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Strozzieri e Controparte_1
IE CO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
5/11/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Sant'Egidio alla Vibrata in data 23/05/2010 con e che Controparte_1
dal matrimonio era nato il figlio (il 16/02/2014) - ha chiesto: dichiarare la Per_1
separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sè; Per_1
regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del
Tribunale con il COA di Teramo del 5/12/2018; disporre la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico INPS.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il matrimonio, pur nato sotto i migliori auspici, era entrato in profonda crisi, tanto che il resistente aveva lasciato la casa coniugale dal mese di ottobre 2024.
Con comparsa in data 03/10/2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito a tutte le domande della moglie ad eccezione di quella relativa alla misura dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio, che ha quantificato in € 200,00.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-la moglie percepiva in via esclusiva l'assegno mensile INPS pari ad € 200,00, per cui da parte sua si rendeva disponibile a versare mensilmente per il mantenimento del figlio la somma di € 200,00, idonea a soddisfare le esigenze del minore. All'udienza in data 5/11/2025 i Procuratori, dopo aver dato atto di non volersi riconciliare, delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
1.affidamento condiviso del figlio , con collocazione presso la madre nella Per_1
casa coniugale di sua proprietà e con tempi di permanenza padre-figli come da punto
B) del ricorso introduttivo, con la precisazione che il giorno del compleanno del minore, il genitore non collocatario possa trascorrere con lo stesso il pranzo o la cena;
nel periodo estivo il minore trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre da concordarsi con congruo anticipo;
2.porre a carico di l'assegno a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
del figlio , pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi Per_1
entro il giorno 10 di ciascun mese;
3.porre le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
4.dispone la percezione esclusiva in capo a dell'Assegno Unico INPS, Parte_1
con previsione che, se per qualsiasi motivo la legge sopprimesse tale assegno, il padre dovrà corrisponderne l'importo alla madre, pari al 50%.
5.Spese compensate.
Il Coordinatore della Sezione Civile quindi, stante la conforme volontà dei coniugi, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale
(art. 151 c.p.c.). Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni della separazione, possono essere recepite in questa sede quelle concordate dalle parti all'udienza del 5/11/2025 riportate in narrativa, poiché non in contrasto con i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al verbale di udienza ex art. 473 bis .21 del CP_1
5/11/2025;
2. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 897/2025 R.G., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta De Berardis, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Strozzieri e Controparte_1
IE CO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
5/11/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Sant'Egidio alla Vibrata in data 23/05/2010 con e che Controparte_1
dal matrimonio era nato il figlio (il 16/02/2014) - ha chiesto: dichiarare la Per_1
separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sè; Per_1
regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del
Tribunale con il COA di Teramo del 5/12/2018; disporre la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico INPS.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il matrimonio, pur nato sotto i migliori auspici, era entrato in profonda crisi, tanto che il resistente aveva lasciato la casa coniugale dal mese di ottobre 2024.
Con comparsa in data 03/10/2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito a tutte le domande della moglie ad eccezione di quella relativa alla misura dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio, che ha quantificato in € 200,00.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-la moglie percepiva in via esclusiva l'assegno mensile INPS pari ad € 200,00, per cui da parte sua si rendeva disponibile a versare mensilmente per il mantenimento del figlio la somma di € 200,00, idonea a soddisfare le esigenze del minore. All'udienza in data 5/11/2025 i Procuratori, dopo aver dato atto di non volersi riconciliare, delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
1.affidamento condiviso del figlio , con collocazione presso la madre nella Per_1
casa coniugale di sua proprietà e con tempi di permanenza padre-figli come da punto
B) del ricorso introduttivo, con la precisazione che il giorno del compleanno del minore, il genitore non collocatario possa trascorrere con lo stesso il pranzo o la cena;
nel periodo estivo il minore trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre da concordarsi con congruo anticipo;
2.porre a carico di l'assegno a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
del figlio , pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi Per_1
entro il giorno 10 di ciascun mese;
3.porre le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
4.dispone la percezione esclusiva in capo a dell'Assegno Unico INPS, Parte_1
con previsione che, se per qualsiasi motivo la legge sopprimesse tale assegno, il padre dovrà corrisponderne l'importo alla madre, pari al 50%.
5.Spese compensate.
Il Coordinatore della Sezione Civile quindi, stante la conforme volontà dei coniugi, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale
(art. 151 c.p.c.). Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni della separazione, possono essere recepite in questa sede quelle concordate dalle parti all'udienza del 5/11/2025 riportate in narrativa, poiché non in contrasto con i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al verbale di udienza ex art. 473 bis .21 del CP_1
5/11/2025;
2. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani