Sentenza 3 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2019, n. 14657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14657 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI UA nato il [...] avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore, Avv. Roberto Ghini. Il difensore presente si riporta integralmente ai motivi al ricorso. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 21 ottobre 2016, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva ritenuto OU ER colpevole del delitto di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, commesso in danno RE RE, il 24 febbraio 2007, per avere compiuto atti diretti in modo non equivoco a investirla mentre era alla guida della propria autovettura e la RE stava uscendo dal locale ove aveva trascorso la serata con un gruppo di amiche, alcune delle quali avevano avuto un diverbio con l'imputata e con la sorella che era in sua compagnia. 1 - 1 - L'imputata aveva proposto ricorso, deducendo cinque motivi, sui quali aveva deciso la Prima sezione di questa Corte, determinandosi per il rigetto, con sentenza del 15 marzo 2018. Con sentenza del 16 agosto 2018, la Sezione Feriale di questa Corte aveva disposto la sospensione degli effetti di tale sentenza ritenendo fondato il motivo di ricorso proposto dalla difesa della ER, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., per la mancata notifica all'imputata dell'avviso di fissazione del ricorso davanti alla Prima sezione di questa Corte (perfezionatosi nel precedente, e poi revocato e sostituito, domicilio di Colle Val D'Elsa, Gracciano, via Talamone n. 14, piuttosto che in quello di Bomporto, via Ravarino Carpi n. 35). Con sentenza del 13 novembre 2018, questa Sezione, ritenendo fondata la censura proposta con il ricorso straordinario per errore di fatto, revocava la citata sentenza della Prima Sezione penale. La discussione in pubblica udienza davanti a questa Sezione è stata nuovamente fissata in data odierna per la decisione sull'originario 'ricorso. Al quale si è poi aggiunta una memoria defensionale.
2 - Con l'originario ricorso, la ER, a mezzo del suo difensore, aveva articolato, come si è detto, cinque motivi. 2 - 1 - Con il primo ed il secondo motivo aveva lamentato la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di tentato omicidio, in specie in relazione all'elemento soggettivo di tale reato. La Corte di merito non aveva tenuto conto dello stato di ubriachezza della ricorrente, attestato anche da quanto era avvenuto immediatamente prima dell'investimento: uscendo dal parcheggio in retromarcia, la ER aveva urtato un'altra persona, tale KR IT.La strada era stretta ed affollata e la ricorrente aveva inteso solo allontanarsi in fretta dal locale da dove era stata invitata ad usicre, oltretutto ingiustamente. L'investimento della RE non era stato, pertanto, volontario. Al più la ricorrente aveva agito accettando il rischio che l'investimento avvenisse, agendo pertanto con quel dolo eventuale che è incompatibile con il delitto contestatole, il tentato omicidio. In fatto poi, la Corte bolognese aveva errato nel concludere che il veicolo condotto dalla prevenuta procedesse a velocità sostenuta, posto che il dato era sorretto dalla sola congettura della persona offesa, non particolarmente attendibile visto che, nonostante l'agitazione del momento, aveva affermato di essere certa del riconoscimento della ricorrente nella persona che guidava l'autovettura investitrice. E si era anche errato nel ritenere che i fari del veicolo non avessero impedito alla RE di scorgere chi, fra le due donne, si fosse trovata alla guida. Non si era poi tenuto conto del fatto che la prevenuta non aveva reiterato l'investimento, così non confermando il suo ritenuto intento omicidiario. 2 - 2 - Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione, per essersi, la Corte territoriale, ricondotta alla motivazione del primo giudice senza offrire il proprio autonomo contributo alla ricostruzione del fatto ed alla conseguente qualificazione della condotta della prevenuta. Non aveva obiettato all'osservazione che la persona offesa non aveva potuto scorgere chi fosse alla guida dell'auto se aveva lo sguardo rivolto verso l'autovettura sulla quale avrebbe dovuto salire e, difatti, si era poi limitata ad affermare che alla guida vi era la ragazza con i capelli ricci che "probabilmente aveva causato la rissa all'interno del locale". Ragazza che non aveva potuto scorgere visto che la lite era avvenuta all'interno del locale mentre lei era rimasta all'esterno. La Corte territoriale poi non aveva tenuto conto delle osservazioni sulla attendibilità di altri testimoni: - VI TE non poteva avere riconosciuto chi guidava l'autovettura investitrice visto che aveva assistito alla scena da lontano e dal lunotto posteriore;
aveva poi ricostruito il fatto solo grazie alle successive confidenze delle amiche;
- la teste ME si era limitata a confermare le sue precedenti dichiarazioni;
- RC BR aveva ammesso di non avere direttamente assistito all'investimento della RE. Non vi era così prova su chi delle due ER si trovasse, in quel momento, alla guida dell'auto investitrice.2 - 3 - Con il quarto motivo si lamenta la violazione di legge derivante dalla mandata assunzione della prova decisiva rappresentata dalla escussione della teste FA ER. La Corte aveva assunto che la difesa avesse rinunciato alla sua escussione quando ciò non rispondeva al vero posto che il difensore di fiducia, che era appena subentrato a quello d'ufficio fino a quel momento presente, aveva prodotto la prova dell'avvenuta citazione, una produzione che ha senso solo come presupposto di un'istanza di escussione del testimone, istanza che, per mero errore materiale, non era stata trasfusa nel verbale di udienza. Una deposizione la cui decisività era evidente posto che la testimone avrebbe potuto ricostruire l'esatta dinamica del fatto. 2 - 4 - Con l'ultimo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dei futili motivi. Non vi era certezza sul fatto che il movente dell'azione fosse la vendetta per la precedente lite scoppiata all'interno del locale, tanto più che la persona offesa, la RE, non vi aveva preso parte e le ER non l'avevano potuta individuare come un componente del gruppo delle ragazze con cui avevano altercato, dato che la stessa era rimasta all'esterno dell'esercizio. Il difensore dell'imputata, in vista dell'odierna udienza, ha depositato una memoria con la quale deduce dei nuovi motivi.
1 - Con il primo ed il secondo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputata a titolo di dolo diretto o alternativo. Era inattendibile la testimonianza della persona offesa nella parte in cui aveva identificato l'autrice del fatto nell'odierna ricorrente. Non vi era adeguato riscontro di tale affermazione posto che non era decisivo il fatto che qualche ora dopo la ricorrente fosse stata trovata alla guida dell'autovettura dalla quale la persona offesa era stata travolta, in compagnia della sorella. Sul punto si era così travisata la prova. Non rispondeva al vero che l'autovettura avesse impattato sulla vittima a velocità sostenuta e che la sede stradale fosse ampia. Gli operanti aveva infatti riferito che la sede stradale era ristretta dalle persone che vi stazionavano e dalle autovetture parcheggiate ai lati, così che la vittima non poteva essere scorta da chi guidava l'autovettura, tanto che la stessa RE non aveva vista l'auto sopraggiungere. La limousine della vittima e delle sue amiche ostruiva gran parte della strada.Circa la non particolare ampiezza della carreggiata avevano riferito i testi ME, NI, TE e NF. La vittima era stata portata in ospedale e così non si era potuto provare la circostanza affermata, che la RE era stata sbalzata di alcuni metri. Nessun teste aveva confermato la dichiarazione della RE secondo cui l'autovettura, scorgendola, aveva accelerato la marcia. Le lesioni potevano essere state cagionate dall'impatto con una delle vetture parcheggiate. I danni che erano stati accertati alle vetture si limitavano alla perdita dello specchietto anteriore destro dell'autovettura investitrice. Il teste NF aveva riferito come fossero trascorsi solo pochi istanti fra l'urto al KR e l'investimento della RE e da ciò non poteva dedursi alcuna conclusione circa la velocità tenuta dalla vettura. Non vi era prova che i fari dell'auto e l'illuminazione del luogo avessero consentito alla prevenuta di identificare la vittima.
2 - Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in relazione all'incidenza sull'elemento soggettivo del reato dell'abuso di sostanze alcoliche. Si premette che dalle testimonianze TE, ME e BR non era dato concludere che fosse stata proprio la ricorrente la persona alla guida dell'autovettura investitrice. Altrettanto doveva concludersi per le deposizioni dei testi AC, MA, GU e OR, avendo le stesse anche rielaborato il ricordo nei giorni successivi al fatto. La Corte territoriale poi non aveva motivato sulla alterazione della rappresentazione dell'evento e sull'accettazione del rischio determinato nell'imputata dall'assunzione di bevande alcoliche, così da ricondurre la condotta al dolo eventuale piuttosto che a quello alternativo. Uno stato che era confermato dalla deposizione della teste BO e dal comportamento tenuto dalle ER all'interno del locale, oltre che dai testi NF e BR. E da quanto detto dalle due ragazze al KR "stasera non finisce qui .. chiamiamo altri amici". Di tale stato ve ne era riprova anche dal controllo successivo delle due ragazze, che erano state condotte nel più vicino ospedale. Non vi era poi prova alcuna che lo stato di ubriachezza fosse volontario e preordinato alla commissione dei fatti in parola. La mancata valutazione di tale condizione di alterazione da parte della Corte territoriale costituiva un insanabile difetto di motivazione della sentenza impugnata.
3 - Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva.Si era infatti revocata l'assunzione dell'unica prova testimoniale richiesta dalla difesa. Nel verbale dell'udienza in questione non si era verbalizzata la richiesta di revoca dell'ordinanza già emessa, alla presenza di un difensore di ufficio (che avrebbe rinunciato al teste), un'istanza che trovava il suo logico presupposto nella produzione dell'atto di notifica della citazione della teste ER FA ZA. La prova era ovviamente decisiva posto che la stessa avrebbe dovuto riferire sulla visibilità della strada e della vittima, sull'intenzione dell'imputata, sulla individuazione della vittima come una delle persone con le quali vi era stata la lite, sulla quantità di alcol assunta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell'interesse della ER è infondato. Non si ravvisano, infatti, manifeste aporie logiche nella sentenza impugnata che, fondando il proprio giudizio sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa e sulle altre testimonianze assunte, aveva confermato la responsabilità della ricorrente in ordine al delitto contestatole e, quindi, per avere, alla guida della propria autovettura, intenzionalmente investito, con l'intento di provocarne, alternativamente, la morte o il grave ferimento della vittima, RE RE.
1 - In sostanza, nei motivi del ricorso originario e nella memoria depositata, la ricorrente censura la complessiva ricostruzione dell'accaduto, ad eccezione del solo fatto che RE RE era stata effettivamente urtata dalla vettura in cui erano salite le due ER. Si contesta pertanto la prova che alla guida della stessa fosse proprio la ricorrente e, in via logicamente subordinata, che l'urto fosse stato determinato da colpa, o dal dolo eventuale, piuttosto che dal ritenuto dolo diretto (nella forma del dolo alternativo, compatibile pertanto con il contestato delitto tentato), e che su tale evento avesse inciso lo stato di alterazione della ER, dovuto alla ingestione di sostanze alcoliche. I motivi di ricorso vanno pertanto complessivamente ed unitariamente esaminati.
2 - Quanto alla prima questione, l'individuazione della ER come la persona che era alla guida dell'autovettura al momento dell'investimento della RE, la Corte territoriale aveva reso una motivazione priva di manifesti vizi logici, anche facendo riferimento alla ricostruzione operata dal primo giudice.La stessa RE RE aveva riferito che, uscita dal locale nel quale aveva trascorso la serata con le amiche, attraversando la strada per raggiungere la limousine con la quale erano giunte sul posto, si era accertata dell'eventuale sopraggiungere di autovetture, scorgendo solo, a distanza di sicurezza, tanto da indurla ad attraversare, un'autovettura, che, invece, inopinatamente, l'aveva investita, gettandola a terra. Descriveva la persona che si trovava alla guida ricordandone la capigliatura riccia. Una individuazione della quale non si ha ragione di dubitare - non essendovi elementi concreti che consentano di escludere che ella abbia potuto scorgere almeno il riferito tratto somatico della conducente - e che aveva trovato diretta conferma nelle deposizioni dei testimoni oculari ME e TE, mentre gli ulteriori testi NI, AC e GU si erano limitati ad individuare la ricorrente come una delle due giovani con cui avevano litigato all'interno del locale. Peraltro così fornendo logica conferma alla volontarietà dell'occorso. Una circostanza - quella dell'essere stata proprio la ricorrente alla guida del veicolo investitore - indirettamente confermata anche dai testi NF, BR e KR che l'avevano riconosciuta come la conducente della medesima autovettura quando la stessa, pochi minuti prima, aveva investito quel KR, che era intervenuto per sedare la lite fra le ER e le altri giovani, peraltro minacciandolo di ulteriori conseguenze. Dopo l'investimento, poi, gli stessi agenti di polizia giudiziaria che si erano messi alla ricerca dell'autovettura investitrice, l'avevano individuato con ancora la ER, in compagnia della sorella, al posto di guida. Né, nell'istanza di riapertura delle indagini e nel corrispondente motivo di ricorso, nel prospettare la decisività della deposizione di FA ZA ER, la difesa assume che la ricorrente non fosse stata alla guida dell'auto, chiamando la congiunta a riferire solo sullo stato dei luoghi e sull'andatura del veicolo. Un quadro probatorio complessivo che si sottrae alle censure mosse anche in ordine alla possibile circolarità dei riconoscimenti operati dalle amiche della RE, coincidendo gli stessi con tutti gli ulteriori elementi di prova.
3 - Anche sul punto della volontarietà dell'investimento, i giudici del merito avevano argomentato in modo del tutto persuasivo. Dalla attendibile ricostruzione della RE, si deduce, infatti, che la vettura condotta dalla ER stesse sopraggiungendo a notevole, rispetto allo stato dei luoghi, velocità tanto da coglierla inaspettatamente, avendola ella scorta a distanza che riteneva di sicurezza e che invece tale non era proprio a cagione della velocità, impropria per lo stato dei luoghi, impressa dalla conducente alla vettura. A ciò si deve aggiungere che non risultano effettuate manovre di emergenza o anche una semplice frenata prima dell'impatto, e, dopo l'urto, si registrava l'immediato allontanamento della ER. Del resto, poco prima del più grave evento consumato a danno della RE, la stessa ER aveva urtato il KR, anch'egli coinvolto nella medesima lite, seppure in veste di paciere, non inconsapevolmente, visto che l'aveva poi minacciato di conseguenze ulteriori. Era pertanto priva di manifeste aporie logiche la conclusione dei giudici del merito in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo diretto nell'azione della ER, pur se nella forma del dolo alternativo, anch'essa peraltro compatibile con il contestato delitto di tentato omicidio (ex plurimis, da ultimo: Sez. 1 , n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402).
4 - Anche in ordine alla possibile alterazione delle percezioni, e conseguentemente della condotta della ER, dall'abuso di sostanze alcoliche, la Corte territoriale aveva speso un'argomentazione priva di discrepanze logiche. Andava innanzitutto precisato che, nel processo, non si era potuto accertare il preciso grado di alterazione della ER dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, ma vari elementi conducevano a ritenere che la stessa - che comunque la medesima difesa non sosteneva avere avuto riflessi sulla imputabilità della ricorrente, del resto esclusi dal disposto dell'art. 92 cod. pen., trattandosi al più di ubriachezza volontaria - non avesse apprezzabilmente inciso neppure sulla volontà di porre in essere, con coscienza e determinazione rimaste integre, la contestata condotta, in considerazione della progressione logica dei fatti: la lite, l'investimento di chi aveva fatto da paciere, il successivo investimento della Andreottí, la fuga.
5 - Parimenti infondato è il motivo di doglianza relativo alla configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi. La Corte di merito, infatti, aveva, con motivazione priva di manifesti vizi logici, osservato che l'investimento volontario della RE era derivato dall'acclarata intenzione della ER di rivalersi contro una delle giovani che aveva altercato con lei e con la congiunta, poco prima all'interno del locale dal quale, proprio per tale ragione, le due erano state invitate ad allontanarsi. Si era fatto così corretta applicazione del principio di diritto dettato da questa Corte secondo il quale la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115).
6 - Manifestamente infondati sono, infine, la richiesta, ed il conseguente motivo di ricorso, relativi alla deposizione, mancata, di FA ZA ER. Sul versante processuale, infatti, resta la considerazione che il difensore di ufficio, al momento presente, quando si era trattato di valutare la completezza dell'istruttoria dibattimentale, aveva rinunciato a tale audizione, e, solo dopo le conclusioni rassegnate dal pubblico ministero, il difensore di fiducia subentrato al primo, aveva prodotto la prova dell'avvenuta citazione della teste, non avanzando però alcuna richiesta che, a quel punto, avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen., così che il richiedente avrebbe dovuto esplicitamente sostenere le ragioni per le quali vi fosse "assoluta necessità" di tale prova, tanto da imporre l'interruzione della discussione. Come, invece, non risulta essere avvenuto. E, comunque, in considerazione del ricordato compendio probatorio, la prova indicata - la deposizione della teste, congiunta della prevenuta, sulle modalità dei fatti - non era affatto decisiva, avendo, l'istruttoria dibattimentale fino a quel momento svolta, consentito di raccogliere esaustivi elementi di prova dichiarativa da soggetti non altrettanto interessati.
7 - Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle