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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026Sentenza n. 8/2026
Depositata il 20/01/2026Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
COZZARINI GIORGIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 10/10/2025 proposto da Nominativo_1 - CF_Difensore_1
Difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Pordenone
Difeso da Nominativo_2 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120160007932937801 BOLLO AUTO 2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine, Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'oggetto, della quale ha richiesto l'annullamento, per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e per prescrizione della relativa pretesa, con condanna di controparte alle spese e con relativa distrazione a favore del difensore antistatario.
Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Udine, le quali, articolando controdeduzioni sui motivi d'impugnazione, hanno comunque eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992.
La causa è stata decisa in data 18.12.2025, sciogliendo la riserva assunta nella pubblica udienza del giorno 17.12.2025.
2. L'eccezione preliminare proposta dalle parti resistenti è fondata. Ai sensi dell'art. 20 D.L.vo 546/1992, il ricorso è proposto mediante notifica.
Dai documenti in atti risulta che la notificazione del ricorso è avvenuta via pec in data
14.09.2025. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 D.L.vo 546/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ...”.
Nel caso in esame, la cartella di pagamento, come risulta dalla produzione documentale
(doc. 2 Agenzia delle Entrate – Riscossione), era stata notificata in data 11.06.2025, e non il 16.06.2025, come allegato da parte ricorrente. La notificazione era regolarmente avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ricevuta dal figlio della destinataria, così come previsto dall'art. 26 D.P.R. 602/1973. Solo in sede di udienza, il procuratore della ricorrente ha genericamente eccepito la mancata produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento o di una copia conforme, senza peraltro disconoscere la sottoscrizione dell'avviso o il rapporto con il ricevente, per cui l'eccezione è priva di pregio, poiché “in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.” (da ultimo, Cass. 8604/25). Dunque, sono trascorsi più di sessanta giorni tra la notificazione dell'atto impugnato e la proposizione del ricorso, da ciò derivando l'inammissibilità ex art. 21 citato.
Resta da evidenziare che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo, comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è stata tempestivamente eccepita e documentata dalle parti resistenti.
3. Per effetto della rilevata inammissibilità, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti resistenti, quantificate come da dispositivo (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo il valore della causa, con la riduzione del 20% ex art. 15 D.L.vo 546/92).
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone in composizione monocratica
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente Nominativo_1 a rifondere le spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Agenzia delle Entrate, che liquida per ciascuna di esse in euro 186,40,00, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Pordenone, 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Dr. Giorgio Cozzarini
Depositata il 20/01/2026Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
COZZARINI GIORGIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 10/10/2025 proposto da Nominativo_1 - CF_Difensore_1
Difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Pordenone
Difeso da Nominativo_2 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120160007932937801 BOLLO AUTO 2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine, Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui all'oggetto, della quale ha richiesto l'annullamento, per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e per prescrizione della relativa pretesa, con condanna di controparte alle spese e con relativa distrazione a favore del difensore antistatario.
Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Udine, le quali, articolando controdeduzioni sui motivi d'impugnazione, hanno comunque eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992.
La causa è stata decisa in data 18.12.2025, sciogliendo la riserva assunta nella pubblica udienza del giorno 17.12.2025.
2. L'eccezione preliminare proposta dalle parti resistenti è fondata. Ai sensi dell'art. 20 D.L.vo 546/1992, il ricorso è proposto mediante notifica.
Dai documenti in atti risulta che la notificazione del ricorso è avvenuta via pec in data
14.09.2025. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 D.L.vo 546/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ...”.
Nel caso in esame, la cartella di pagamento, come risulta dalla produzione documentale
(doc. 2 Agenzia delle Entrate – Riscossione), era stata notificata in data 11.06.2025, e non il 16.06.2025, come allegato da parte ricorrente. La notificazione era regolarmente avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ricevuta dal figlio della destinataria, così come previsto dall'art. 26 D.P.R. 602/1973. Solo in sede di udienza, il procuratore della ricorrente ha genericamente eccepito la mancata produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento o di una copia conforme, senza peraltro disconoscere la sottoscrizione dell'avviso o il rapporto con il ricevente, per cui l'eccezione è priva di pregio, poiché “in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.” (da ultimo, Cass. 8604/25). Dunque, sono trascorsi più di sessanta giorni tra la notificazione dell'atto impugnato e la proposizione del ricorso, da ciò derivando l'inammissibilità ex art. 21 citato.
Resta da evidenziare che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo, comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è stata tempestivamente eccepita e documentata dalle parti resistenti.
3. Per effetto della rilevata inammissibilità, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti resistenti, quantificate come da dispositivo (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo il valore della causa, con la riduzione del 20% ex art. 15 D.L.vo 546/92).
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone in composizione monocratica
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente Nominativo_1 a rifondere le spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Agenzia delle Entrate, che liquida per ciascuna di esse in euro 186,40,00, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Pordenone, 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Dr. Giorgio Cozzarini