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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1043/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
AZ EL, LA
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termini Imerese - Via Garibaldi 90018 Termini Imerese PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Creset Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 536072222000000993 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 536072222000000993 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Termini Imerese ed a CRESET s.p.a., Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione n. 536072222000000993 per IMU 2014, dando atto di avere già impugnato quella per IMU
2015, eccependo di non avere ricveuto gli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa.
Si sono costituiti i resisstenti: CRESET ha dato atto che il ricorrente, in seguito alla presentazione della istanza di rateizzazione, aveva pagato il dovuto ed ha chiesto la sua condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere per avere il ricorrente versato il dovuto.
La condotta del ricorrente giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 6.2.2026
La Giudice
Daniela Galazzi il Presidente
UI NI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
AZ EL, LA
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termini Imerese - Via Garibaldi 90018 Termini Imerese PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Creset Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 536072222000000993 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 536072222000000993 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Termini Imerese ed a CRESET s.p.a., Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione n. 536072222000000993 per IMU 2014, dando atto di avere già impugnato quella per IMU
2015, eccependo di non avere ricveuto gli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa.
Si sono costituiti i resisstenti: CRESET ha dato atto che il ricorrente, in seguito alla presentazione della istanza di rateizzazione, aveva pagato il dovuto ed ha chiesto la sua condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere per avere il ricorrente versato il dovuto.
La condotta del ricorrente giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 6.2.2026
La Giudice
Daniela Galazzi il Presidente
UI NI