CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4394/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 AMMENDE 1997
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 SANZ. AMM.VE 1996
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 SANZ. AMM.VE 1997
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 SANZ. AMM.VE 2000
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2000
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820000059281901000 SANZ. AMM.VE 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820000059281901000 SANZ. AMM.VE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820010130742470000 SANZ. AMM.VE 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820020065873337000 AMMENDE 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820040001301880000 SANZ. AMM.VE 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035859063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160026268221000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170021850300000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022791191000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005503492000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240040861991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato all'Agenzia Entrate e Riscossione con pec dell'8/9/2025 e pervenuto in Corte il 3/11/2025, Ricorrente_1, a mezzo difensore, esponeva che:
- in data 02.08.2025 gli era stata notificata la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 028 80
2025 0000533 000 per euro 12.906,23 relativo alle seguenti Cartelle:
- 1 028 2000 0059281901 000 “registro entrate diverse Associazione_1” anno 1996 per euro 7.161.25;
- 2. 028 2001 0130742470 000 “Registro multe ammende Ag. En. Ancona” anno 1996 per euro 312.38;
- 3. 028 2002 065873337 000 “Agenzia Entrate di Aversa” anno 1997 per euro 1.248.01;
- 4. 028 2004 000130188 000 “Ag. Ent. Roma” anno 1997 per euro 3.210,94;
- 5. 028 2015 0035859063 000 “Camera di commercio” anno 2012 per euro 128.57;
- 6. 028 2016 0026268221 000 “Camera di commercio” anno 2013 per euro 120.07;
- 7. 028 2017 0021850300 000 “Camera di commercio” anno 2014 per euro 150.93;
- 8. 028 2018 0022791191 000 “Camera di commercio” anno 2015 per euro 86.19;
- 9. 028 2024 0005503492 000 “Tasse auto” anno 2018 per euro 239.99;
- 10. 028 2024 0040861991 000 “Tasse auto” anno 2017 per euro 247.90.
Ciò posto e precisato che sussisteva il suo diritto ed interesse ad ottenere una pronuncia volta dapprima alla sospensione della pretesa creditoria e successivamente al definitivo annullamento, eccepiva l'illegittimità dell'atto per: - la prescrizione dei crediti portati da ciascuna cartella;
si trattava di tributi relativi agli anni dal 1996 al 2017 e come tali ampiamente prescritti;
- difetto degli atti presupposti;
- carenza di motivazione;
- errato calcolo degli interessi e sanzioni.
Instava per l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle sottete con le spese con distrazione.
In data 1/12/2025 si costituiva l'Ader, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché iscritto a ruolo oltre il termine di gg. 30 dalla notifica datata 8/9/2025.
Sollevava ulteriori rilievi: - difetto di giurisdizione in favore dell'Ago; - incompetenza territoriale;
- necessità di integrare il contraddittorio ex art. 14 co 6 bis DPR n. 546/92; - infondatezza della prescrizione in presenza di atti interruttivi.
Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
All'odierna udienza camerale questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Premesso che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente (8/9/2025) avverso l'intimazione di pagamento descritta compiutamente in parte narrativa (notificata il 2/8/2025 in periodo di sospensione feriale), si osserva che, a norma dell'art. 22 co 1 DPR n. 546/92, “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita nella segreteria della Corte il proprio fascicolo telematico contenente l'originale del ricorso notificato etc.”. Il comma 2 dello stesso art. 22 recita
“l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce”.
Nel caso di specie, come anche eccepito dall'Ader con la memoria di costituzione, la costituzione del ricorrente è avvenuta solo in data 3/11/2025 e, quindi, tardivamente al cospetto della notifica ad essa parte resistente avvenuta, come già evidenziato, l'8/9/2025 (cfr. atti del fascicolo telematico).
Evidentemente la pronunzia di inammissibilità ha carattere assorbente rispetto alle doglianze sollevate.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per la tardiva costituzione di esso ricorrente ex art. 22 co 1 e 2 DPR n.
546/92.
Pone a carico del ricorrente le spese, liquidate in favore dell'Ader in euro 1.000,00, oltre 15% per rimborso spese generali.
Caserta, 2/2/2026 Il Presidente est.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4394/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 AMMENDE 1997
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 SANZ. AMM.VE 1996
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 SANZ. AMM.VE 1997
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 SANZ. AMM.VE 2000
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2000
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500005333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820000059281901000 SANZ. AMM.VE 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820000059281901000 SANZ. AMM.VE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820010130742470000 SANZ. AMM.VE 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820020065873337000 AMMENDE 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820040001301880000 SANZ. AMM.VE 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035859063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160026268221000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170021850300000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022791191000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005503492000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240040861991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato all'Agenzia Entrate e Riscossione con pec dell'8/9/2025 e pervenuto in Corte il 3/11/2025, Ricorrente_1, a mezzo difensore, esponeva che:
- in data 02.08.2025 gli era stata notificata la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 028 80
2025 0000533 000 per euro 12.906,23 relativo alle seguenti Cartelle:
- 1 028 2000 0059281901 000 “registro entrate diverse Associazione_1” anno 1996 per euro 7.161.25;
- 2. 028 2001 0130742470 000 “Registro multe ammende Ag. En. Ancona” anno 1996 per euro 312.38;
- 3. 028 2002 065873337 000 “Agenzia Entrate di Aversa” anno 1997 per euro 1.248.01;
- 4. 028 2004 000130188 000 “Ag. Ent. Roma” anno 1997 per euro 3.210,94;
- 5. 028 2015 0035859063 000 “Camera di commercio” anno 2012 per euro 128.57;
- 6. 028 2016 0026268221 000 “Camera di commercio” anno 2013 per euro 120.07;
- 7. 028 2017 0021850300 000 “Camera di commercio” anno 2014 per euro 150.93;
- 8. 028 2018 0022791191 000 “Camera di commercio” anno 2015 per euro 86.19;
- 9. 028 2024 0005503492 000 “Tasse auto” anno 2018 per euro 239.99;
- 10. 028 2024 0040861991 000 “Tasse auto” anno 2017 per euro 247.90.
Ciò posto e precisato che sussisteva il suo diritto ed interesse ad ottenere una pronuncia volta dapprima alla sospensione della pretesa creditoria e successivamente al definitivo annullamento, eccepiva l'illegittimità dell'atto per: - la prescrizione dei crediti portati da ciascuna cartella;
si trattava di tributi relativi agli anni dal 1996 al 2017 e come tali ampiamente prescritti;
- difetto degli atti presupposti;
- carenza di motivazione;
- errato calcolo degli interessi e sanzioni.
Instava per l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle sottete con le spese con distrazione.
In data 1/12/2025 si costituiva l'Ader, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché iscritto a ruolo oltre il termine di gg. 30 dalla notifica datata 8/9/2025.
Sollevava ulteriori rilievi: - difetto di giurisdizione in favore dell'Ago; - incompetenza territoriale;
- necessità di integrare il contraddittorio ex art. 14 co 6 bis DPR n. 546/92; - infondatezza della prescrizione in presenza di atti interruttivi.
Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
All'odierna udienza camerale questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Premesso che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente (8/9/2025) avverso l'intimazione di pagamento descritta compiutamente in parte narrativa (notificata il 2/8/2025 in periodo di sospensione feriale), si osserva che, a norma dell'art. 22 co 1 DPR n. 546/92, “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita nella segreteria della Corte il proprio fascicolo telematico contenente l'originale del ricorso notificato etc.”. Il comma 2 dello stesso art. 22 recita
“l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce”.
Nel caso di specie, come anche eccepito dall'Ader con la memoria di costituzione, la costituzione del ricorrente è avvenuta solo in data 3/11/2025 e, quindi, tardivamente al cospetto della notifica ad essa parte resistente avvenuta, come già evidenziato, l'8/9/2025 (cfr. atti del fascicolo telematico).
Evidentemente la pronunzia di inammissibilità ha carattere assorbente rispetto alle doglianze sollevate.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per la tardiva costituzione di esso ricorrente ex art. 22 co 1 e 2 DPR n.
546/92.
Pone a carico del ricorrente le spese, liquidate in favore dell'Ader in euro 1.000,00, oltre 15% per rimborso spese generali.
Caserta, 2/2/2026 Il Presidente est.