Decreto cautelare 29 novembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 29/12/2025, n. 23843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23843 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12748/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12748 del 2024, proposto da
DE PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del decreto del Ministero Istruzione e Merito prot.n.2835 del 22.11.2024 a firma del responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con cui, in esecuzione della sentenza Tar Lazio n. 4951/22, è stata esaminata e rigettata l’istanza di riconoscimento di titolo estero presentata ex art.16 D.Lgs.206/2007 dal ricorrente nel 2021 con riferimento alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con l’odierno ricorso, ivi compreso, ove occorra, del parere del MUR pto.n.9864 del 20.8.2024, non meglio conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Marco CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il Sig. DE PE ha esposto in fatto di avere conseguito in Romania, previo riconoscimento del titolo di laurea conseguito in Italia, un titolo di formazione sul sostegno scolastico (“ Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali ”, rilasciato dall’Università “IM EM” di Tirgu Mures in data 5 luglio 2021 con n. 988).
In data 21 luglio 2021 il ricorrente ha presentato quindi al Ministero dell’Istruzione domanda di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.
Con ricorso RG n. 999/2022, non avendo l’amministrazione provveduto sull’istanza nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006, il ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero.
Con sentenza n. 4951 del 22 aprile 2022, questa Sezione ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 30 giorni.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decreto n. 2835 del 22 novembre 2024, ha deciso sull’istanza rigettando la domanda di riconoscimento.
L’Amministrazione ha valutato di non poter accogliere l’istanza in quanto il richiedente “ non è in possesso di alcuna qualifica professionale prescritta dalla Romania per accedere alla professione regolamentata di docente abilitato sul sostegno ed esercitarla in tale Paese ”.
Ciò posto, il Dicastero “ al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 4951/2022 in coerenza con il principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022 - relative, come detto in precedenza, a certificazioni ed attestati di formazione conseguiti in Romania, del tutto analoghi a quello del Dott. DE PESCHIULLI ”, ha ritenuto “ di dover comunque verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento [di sostegno] in Italia ”.
All’esito di tale raffronto, il Ministero ha ritenuto “ che la formazione conseguita dall’istante è radicalmente diversa da quella prevista in Italia e, perciò, totalmente inidonea all’insegnamento di sostegno in Italia ”; in particolare, ha rilevato che dalla documentazione allegata all’istanza: non emergevano attività formative specifiche per i diversi tipi di disabilità; erano assenti riferimenti specifici ad attività di laboratorio suddivise per ordine e grado di scuola; non vi erano evidenze circa finalità, durata, luoghi, tempi e modalità attuative previsti per un eventuale tirocinio nonché in merito allo svolgimento di un esame finale.
Infine, il Dicastero ha ritenuto che la differenza emersa tra le due formazioni - sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo – sia tale da non poter essere colmata in alcun modo, nemmeno attraverso l’assolvimento di misure compensative; pertanto, ha rigettato l’istanza.
2. Il ricorrente si è rivolto quindi al Tribunale chiedendo l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento in epigrafe, articolando plurime censure concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata acquisizione del programma analitico del percorso svolto all’estero, il mancato preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990, l’assenza di una valutazione effettiva della formazione professionale acquisita, la contrarietà dell’atto ai principi e alle norme europee in materia.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 880 del 7 febbraio 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.
5. In data 8 ottobre 2025 il Ministero resistente ha prodotto documentazione e una relazione in cui ha sviluppato le proprie difese, eccependo, in particolare, “ la non applicabilità al procedimento “speciale” – disciplinato dalla normativa interna di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – del “generale” istituto della «Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza» ”.
Inoltre, con riferimento al lamentato difetto di istruttoria, il Dicastero ha sostenuto che sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente corredare ab origine la domanda di riconoscimento anche del programma analitico del percorso formativo svolto, qualora reputato fondamentale; in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe deciso avendo già tutte le informazioni sui contenuti e sui caratteri essenziali del percorso formativo seguito all’estero dal ricorrente, in ragione degli attestati di formazione prodotti da altri istanti che hanno seguito corsi di formazione presso l’Università “ IM EM ” di Tirgu Mures.
6. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini e per le motivazioni di seguito illustrate.
7.1. In primo luogo, il Collegio rileva che la mancanza dell’attestazione dell’autorità rumena, comprovante la possibilità per l’interessato di esercitare la professione di insegnante di sostegno in Romania, non è di per sé ostativa al richiesto riconoscimento.
Sul punto l’Adunanza Plenaria (sentenza n. 18 del 2022) ha chiarito che “ il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell’obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli ” (punto 9 della motivazione) e “ la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla “professione regolamentata ” (punto 10 della motivazione).
Pertanto, la valutazione del percorso formativo seguito all’estero non costituisce una facoltà per l’Amministrazione che certamente, anche in “mancanza dei documenti necessari”, deve comunque procedere a verificare in concreto l’idoneità della formazione estera all’insegnamento di sostegno in Italia.
7.2. Ciò posto, il Ministero è giunto alla conclusione di rigettare l’istanza in assenza di un corretto contraddittorio procedimentale.
Sul punto, il Collegio osserva che l’Amministrazione, in ragione delle carenze riscontrate nella documentazione prodotta, avrebbe dovuto attivarsi per acquisire le attestazioni ritenute mancanti; la stessa normativa di settore onera infatti gli uffici procedenti del compito di richiedere la documentazione ulteriore se considerata necessaria ai fini di una compiuta valutazione (art. 16 D.lgs 206/2007 “ entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”; nonché art. 17 comma 2 D.lgs 206/2007 secondo cui le medesime Autorità competenti invitano il richiedente a fornire informazioni per quanto necessario a determinare “ l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all’articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all’autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine ”).
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente in ordine all’asserita violazione del principio di auto-responsabilità da parte dell’istante, in base alla normativa di settore risulta perfettamente fisiologico che il richiedente presenti una istanza incompleta; proprio per tale motivo è previsto esplicitamente che l’Amministrazione debba procedere a richiedere le necessarie integrazioni.
Dagli atti di causa non risulta che il Ministero - prima di determinarsi in ordine all’insussistenza nel percorso formativo di quel contenuto minimo che consenta di soddisfare anche parzialmente le condizioni per il riconoscimento in Italia della specializzazione per l’insegnamento del sostegno - abbia chiesto al ricorrente di produrre le integrazioni documentali ritenute opportune ovvero di fornire le informazioni sulla formazione svolta; informazioni che, invece, gli uffici sono tenuti a richiedere prima di pronunciarsi sull’esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano, come espressamente previsto dal citato art. 17 D.lgs. 206/2007.
Inoltre, nel caso di specie, la prolungata inerzia dell’Amministrazione, rimasta silente per quasi tre anni sulla domanda di riconoscimento in esame, ha reso per il richiedente non agevole comprendere la necessità, o meno, di produrre determinati documenti (peraltro in una materia che è stata sottoposta all’Adunanza Plenaria per essere dipanata e che tutt’ora riscontra orientamenti non univoci in giurisprudenza) e avrebbe, pertanto, richiesto il massimo coinvolgimento dell’istante nel procedimento istruttorio.
L’attività istruttoria, su di una materia complessa e dibattuta, è stata dunque svolta senza richiedere all’istante di fornire le informazioni sul percorso formativo ritenute mancanti e senza recepire eventuale documentazione integrativa.
Tra i documenti la cui utilità ai fini dell’esame appare indubbia, risulta il piano didattico analitico e descrittivo del programma formativo svolto all’estero avendo il Ministero effettuato il confronto fra il percorso per l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno in Italia e l’attestato finale, di natura sintetica e riassuntiva; tale carenza istruttoria non rende inattaccabile la valutazione degli uffici sulle deficienze del percorso formativo svolto all’estero, anche in termini di attività di tirocinio, di laboratorio o didattiche che invece sarebbero svolte nelle Università italiane; e rende del tutto inattendibili le pretese carenze formali e documentali dell’istanza di riconoscimento posto che queste potevano essere rimediate attraverso una richiesta di integrazione documentale.
Il provvedimento sfavorevole, infine, non è stato neanche preceduto da una comunicazione di preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990, comunicazione che avrebbe permesso all’istante di conoscere i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e di rassegnare informazioni ulteriori inerenti alla qualità e la natura della formazione svolta.
Nel caso in esame viene in rilievo un procedimento a istanza di parte e, pertanto, la comunicazione del preavviso di rigetto deve necessariamente precedere l’adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento di diniego, pena la lesione delle garanzie partecipative che la legge riconosce al privato in sede procedimentale.
D’altronde, le specifiche disposizioni sul soccorso istruttorio di cui al D.lgs. n. 206/2007 (articoli 16 e 17), lungi dall’escludere l’applicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 al procedimento in esame, si aggiungono alle garanzie procedimentali assicurate dalla legge generale sul procedimento amministrativo, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli in vista dell’obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei.
In proposito, giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ l’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta “anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L’istituto del cd. “preavviso di rigetto” ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743).
Tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame.
Al riguardo, va rilevata l’inapplicabilità dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990, che consente la non annullabilità dell’atto adottato in violazione di norme sul procedimento qualora per la natura vincolata del potere esercitato sia “palese” che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’attività dell’Amministrazione certamente non è rigidamente vincolata, in quanto il Ministero, come chiarito dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria (sentenza n. 18 del 2022), anche in assenza di un attestato di competenza o titolo di formazione conforme alla direttiva europea 2005/36/CE, non è vincolato al rigetto della domanda ma è comunque tenuto a valutare la formazione conseguita all’estero e l’esperienza professionale maturata dall’istante.
Parimenti, non può trovare applicazione l’art. 21 octies comma 2, secondo periodo, legge 241/1990, in base al quale il provvedimento amministrativo “ non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”; tale disposizione, applicabile nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, in virtù della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, “ non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
Che la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, determini sempre l’illegittimità del provvedimento adottato in spregio delle garanzie partecipative del privato istante, ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. III, 17 gennaio 2024, n. 803); in particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che, in seguito alla novella “ è stata realizzata una distinzione tra il regime della comunicazione di avvio del procedimento e quello del preavviso di rigetto per i procedimenti ad istanza di parte, la cui omissione non è superabile nel caso di provvedimento discrezionali, tramite l’intervento dell’effetto “processuale” della seconda parte del secondo comma dell’art. 21 octies, con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali, come quello oggetto del presente giudizio, rimane rilevante anche la sola omissione formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).
L’attuale formulazione della norma - in caso di omissione del preavviso di rigetto -sottrae, dunque, il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale al meccanismo di possibile “sanatoria processuale” previsto per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
7.3. Infine, la valutazione inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante - che non soddisferebbero, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia -, oltre che viziata dalle suddette violazioni procedimentali che hanno caratterizzato l’iter procedimentale, appare assunta sulla base di argomentazioni carenti alla luce della documentazione allegata all’istanza e dei principi euro-unitari che regolano la materia in esame. Allo stato, infatti, non appare adeguatamente motivato il giudizio di radicale diversità tra il percorso formativo italiano e rumeno, se non sulla base all’apparenza di preconcetti e di argomenti deboli, da cui si fa discendere l’impossibilità individuare misure ulteriori tali da compensare le differenze tra le due formazioni (quella complessivamente conseguita dall’istante e quella prevista dall’ordinamento italiano).
Va rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Romania come in Italia.
Ebbene, dalla documentazione in atti e sulla base di un sintetico confronto, appare con evidenza che l’attestato di formazione allegato all’istanza (doc. 4, depositato unitamente al ricorso) fa riferimento ad un tirocinio di specialità di 150 ore svolto presso il Centro Scolastico per Educazione Inclusiva di Targu Mures; inoltre, le tematiche affrontate nel percorso di studi rumeno, lungi dall’apparire “ radicalmente diverse ”, rilevano una diffusa sovrapposizione con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 (esemplificativamente si legge dal certificato degli esami: psicologia dell’educazione; didattica nell’educazione inclusiva; neuropsichiatria infantile; psicologia dello sviluppo).
Del resto, il Collegio osserva che, in un caso affrontato da questa Sezione avente ad oggetto il diniego di un’istanza di riconoscimento concernente il medesimo percorso formativo (sentenza n. 3459 del 17 febbraio 2025), il Commissario ad acta designato, pur rigettando l’istanza, ha tuttavia rilevato la corrispondenza di alcuni insegnamenti (Psicologia dello sviluppo nr. 5 cfu - Psicologia dell’educazione nr. 5 cfu) con quelli previsti in Italia dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 (“ Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 )”, mentre per altri insegnamenti ha comunque riconosciuto che determinano un accrescimento delle comuni competenze del docente in termini di capacità di utilizzare strumenti di didattica inclusiva e attenzione ai bisogni educativi speciali; è stato quindi escluso che la formazione svolta in Romania sia radicalmente diversa rispetto a quella richiesta per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno.
A ciò va aggiunto che il diritto europeo prevede l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/Ce: “se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante”).
La giurisprudenza europea, sul punto, riconosce l’assegnazione di misure compensative anche nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di documenti che attestino la sua qualifica professionale ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE (v. la sentenza della Corte di Giustizia Europa, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 42, che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36 ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, ha statuito che le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione richiesta; in particolare, “ se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze ”).
Per quanto precede, la valutazione ministeriale appare scarsamente argomentata, posto che gli uffici non chiariscono perché l’adozione di proporzionate e adeguate misure compensative - che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio – non sia in grado di colmare le differenze della formazione estera.
In conclusione, l’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su argomentazioni carenti, finisce per porsi in contrasto con i principi europei che mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti; difatti una motivazione meno che rigorosa sulle pretese “incolmabili differenze” rischia di ripristinare barriere tra Stati europei, in punto di titoli e formazione professionale, che il diritto euro-unitario mira invece a superare.
8. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento di diniego va annullato. Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al riesame dell’istanza e all’eventuale assegnazione di misure compensative, previa instaurazione del necessario contraddittorio procedimentale e acquisizione del piano formativo-didattico analitico.
9. Sussistono giuste ragioni, data la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia e la natura degli argomenti trattati, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego, con l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere al riesame dell’istanza e all’eventuale assegnazione di misure compensative, previa instaurazione del necessario contraddittorio procedimentale e acquisizione del piano formativo-didattico analitico.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NC, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CU | IN NC |
IL SEGRETARIO