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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1651/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RI OR, EL
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5270/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5398/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013205718 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 631/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta con sentenza n. 5398/2024 depositata in data
11.12.2024 ha accolto il ricorso della Resistente_1 srl avverso una cartella di pagamento dell'importo di €. 64.904,00 comprese IVA e sanzioni, con cui l'Amministrazione aveva recuperava l'IVA non versata per l'anno d'imposta 2020 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54–bis del D.P.R. nr. 633 del 1972 sulla dichiarazione annuale modello I.V.A. 2021. A sostegno della decisione, la Corte di primo grado ha osservato che le affermazioni della ricorrente sull'avvento pagamento dell'IVA in scadenza a giugno e a ottobre 2020 non erano contestate e l'eventuale errore nell'indicazione dell'IVA a credito non muta il dato pacifico degli avvenuti pagamenti, rendendo così insussistente il presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con unico motivo mentre la contribuente non ha svolto difese in questa sede e, all'esito dell'odierna camera di consiglio, il Collegio ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la dichiarazione di contumacia della società appellata (a cui l'appello risulta regolarmente notificato con pec del 11.6.2025 e che ad oggi non si è costituita, come si evince dall'esame del fascicolo telematico), osserva il Collegio che l'Agenzia delle Entrate, con l'unico motivo di appello, deduce l'erronea valutazione dei fatti e degli atti di causa, falsa applicazione della norma, osservando che “a partire dall'anno d'imposta 2019, vi è stata una modifica della disciplina I.V.A. con particolare riferimento al rigo VL 33, che va compilato con una modalità diversa in quanto è possibile valorizzare in questo rigo solo il credito coperto da imposta effettivamente versata. Nel modello IVA 2020 relativo all'anno d'imposta 2019, infatti, è stato introdotto il quadro VQ per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di debiti periodici relativi ad annualità precedenti richiesti con comunicazione di irregolarità e/o con cartella di pagamento. La funzione del quadro VQ è quella di mettere in evidenza l'esistenza di crediti potenziali, che non possono emergere nella sede naturale (rigo VL 33) a causa della mancata esecuzione dei versamenti periodici, nonché la loro trasformazione in crediti effettivi, a seguito dei successivi versamenti”.
L'appello dell'Ufficio è fondato.
Punto di partenza è il procedimento di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972
e la modalità di compilazione del Modello IVA a partire dall'anno di imposta 2019.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972 “i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente”.
Come emerge dagli atti del processo depositati nel fascicolo telematico, la cartella di pagamento impugnata
è stata preceduta da comunicazione di irregolarità del 25.9.2023 spedita a seguito del controllo automatizzato eseguito ex art. 54 bis DPR n. 633/1972. Emerge che la società contribuente ha errato nella compilazione del rigo VL 33, ove risulta esposta un'IVA a credito per €. 32.379,00.
Tale rigo però – secondo le istruzioni ministeriali relative all'anno di riferimento - deve essere utilizzato solo per il credito coperto da imposta effettivamente versata. Nel rigo VL33 il calcolo del credito emergente dalla dichiarazione viene infatti effettuato tenendo conto esclusivamente dei versamenti effettuati.
Nei casi in cui i versamenti periodici siano effettuati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo annuale (anche per effetto di rateazioni da avviso bonario), il contribuente per poter compensare il credito dovrà presentare una dichiarazione integrativa Iva. In alternativa alla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per l'anno considerato, a partire dal
Modello IVA 2020 è stato introdotto il quadro VQ per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti periodici “non spontanei”, dovuti al ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o di notifiche di cartelle di pagamento.
Il Quadro VQ consente, quindi, di trasformare i crediti “potenziali”, che non è stato possibile indicare nel rigo VL33 della dichiarazione a causa degli omessi versamenti dell'IVA periodica, in crediti “effettivi”, costituendo a tal fine il raccordo tra il Quadro VL della dichiarazione relativa all'anno di riferimento del versamento “non spontaneo” e la dichiarazione dell'anno in cui il versamento è stato effettuato, in modo da rendere esigibile il credito precedentemente sorto in relazione a versamenti soltanto potenziali.
Nel caso in esame non risulta compilato né il quadro VQ, nè risulta dimostrata la presentazione della dichiarazione integrativa.
L'operato dell'Ufficio appare dunque corretto e quindi, in riforma della sentenza, il ricorso non può essere accolto, salva la possibilità, per le annualità successive, di eventuali compensazioni o rimborsi.
Le spese del doppio grado vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 2.000,00 quanto al grado di appello.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RI OR, EL
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5270/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5398/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013205718 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 631/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta con sentenza n. 5398/2024 depositata in data
11.12.2024 ha accolto il ricorso della Resistente_1 srl avverso una cartella di pagamento dell'importo di €. 64.904,00 comprese IVA e sanzioni, con cui l'Amministrazione aveva recuperava l'IVA non versata per l'anno d'imposta 2020 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54–bis del D.P.R. nr. 633 del 1972 sulla dichiarazione annuale modello I.V.A. 2021. A sostegno della decisione, la Corte di primo grado ha osservato che le affermazioni della ricorrente sull'avvento pagamento dell'IVA in scadenza a giugno e a ottobre 2020 non erano contestate e l'eventuale errore nell'indicazione dell'IVA a credito non muta il dato pacifico degli avvenuti pagamenti, rendendo così insussistente il presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con unico motivo mentre la contribuente non ha svolto difese in questa sede e, all'esito dell'odierna camera di consiglio, il Collegio ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la dichiarazione di contumacia della società appellata (a cui l'appello risulta regolarmente notificato con pec del 11.6.2025 e che ad oggi non si è costituita, come si evince dall'esame del fascicolo telematico), osserva il Collegio che l'Agenzia delle Entrate, con l'unico motivo di appello, deduce l'erronea valutazione dei fatti e degli atti di causa, falsa applicazione della norma, osservando che “a partire dall'anno d'imposta 2019, vi è stata una modifica della disciplina I.V.A. con particolare riferimento al rigo VL 33, che va compilato con una modalità diversa in quanto è possibile valorizzare in questo rigo solo il credito coperto da imposta effettivamente versata. Nel modello IVA 2020 relativo all'anno d'imposta 2019, infatti, è stato introdotto il quadro VQ per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di debiti periodici relativi ad annualità precedenti richiesti con comunicazione di irregolarità e/o con cartella di pagamento. La funzione del quadro VQ è quella di mettere in evidenza l'esistenza di crediti potenziali, che non possono emergere nella sede naturale (rigo VL 33) a causa della mancata esecuzione dei versamenti periodici, nonché la loro trasformazione in crediti effettivi, a seguito dei successivi versamenti”.
L'appello dell'Ufficio è fondato.
Punto di partenza è il procedimento di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972
e la modalità di compilazione del Modello IVA a partire dall'anno di imposta 2019.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972 “i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente”.
Come emerge dagli atti del processo depositati nel fascicolo telematico, la cartella di pagamento impugnata
è stata preceduta da comunicazione di irregolarità del 25.9.2023 spedita a seguito del controllo automatizzato eseguito ex art. 54 bis DPR n. 633/1972. Emerge che la società contribuente ha errato nella compilazione del rigo VL 33, ove risulta esposta un'IVA a credito per €. 32.379,00.
Tale rigo però – secondo le istruzioni ministeriali relative all'anno di riferimento - deve essere utilizzato solo per il credito coperto da imposta effettivamente versata. Nel rigo VL33 il calcolo del credito emergente dalla dichiarazione viene infatti effettuato tenendo conto esclusivamente dei versamenti effettuati.
Nei casi in cui i versamenti periodici siano effettuati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo annuale (anche per effetto di rateazioni da avviso bonario), il contribuente per poter compensare il credito dovrà presentare una dichiarazione integrativa Iva. In alternativa alla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per l'anno considerato, a partire dal
Modello IVA 2020 è stato introdotto il quadro VQ per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti periodici “non spontanei”, dovuti al ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o di notifiche di cartelle di pagamento.
Il Quadro VQ consente, quindi, di trasformare i crediti “potenziali”, che non è stato possibile indicare nel rigo VL33 della dichiarazione a causa degli omessi versamenti dell'IVA periodica, in crediti “effettivi”, costituendo a tal fine il raccordo tra il Quadro VL della dichiarazione relativa all'anno di riferimento del versamento “non spontaneo” e la dichiarazione dell'anno in cui il versamento è stato effettuato, in modo da rendere esigibile il credito precedentemente sorto in relazione a versamenti soltanto potenziali.
Nel caso in esame non risulta compilato né il quadro VQ, nè risulta dimostrata la presentazione della dichiarazione integrativa.
L'operato dell'Ufficio appare dunque corretto e quindi, in riforma della sentenza, il ricorso non può essere accolto, salva la possibilità, per le annualità successive, di eventuali compensazioni o rimborsi.
Le spese del doppio grado vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 2.000,00 quanto al grado di appello.