CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA TI RT UP - 30/12/2025 R.G.N. 33755/2025 NC RA SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN TR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA TI RT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE NARDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni formalmente richiamate nella memoria depositata in data 03/11/2025 attesa l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14/04/2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 12/06/2015 con la quale il ricorrente, OS EM, è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art.641 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso OS EM, a mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell’aver affermato la responsabilità del ricorrente per l’imputazione allo stesso ascritta, attesa la chiara sussistenza di un mero inadempimento di tipo civilistico, essendo del tutto mancata la prova dello stato di insolvenza e dell’elemento soggettivo del delitto ascritto.
2.2. Violazione di legge e di norme processuali per omessa declaratoria della intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione;
pur tenendo conto del termine aumentato in considerazione del riconoscimento della recidiva specifica e infra- quinquennale il termine massimo di prescrizione poteva essere individuato nella misura di anni 9, con maturazione del relativo termine in data 15/06/2024; nonostante la specifica segnalazione in tal senso la Corte di appello aveva del tutto omesso di motivare sul punto.
3.Il Procuratore Generale, ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1006 Anno 2026 Presidente: AR IO Relatore: TI RT IA Data Udienza: 30/12/2025 4.La difesa del ricorrente ha depositato memoria e motivi nuovi evidenziando l’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa in data 12/06/2025, accettata dal ricorrente in data 11/11/2025, con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
2.La difesa ha evidenziato come, in relazione all’imputazione che portava alla condanna del ricorrente, la persona offesa abbia rimesso la querela, con conseguente accettazione del ricorrente, richiamando la disciplina in tema di procedibilità quanto al reato ascritto. La documentazione allegata con la memoria 03/12/2025 riscontra l’intervenuta remissione di querela e conseguente accettazione della stessa che prevale sulle altre dedotte cause di estinzione del reato ascritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA TI RT IO AR 2
udita la relazione svolta dal Consigliere IA TI RT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE NARDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni formalmente richiamate nella memoria depositata in data 03/11/2025 attesa l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14/04/2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 12/06/2015 con la quale il ricorrente, OS EM, è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art.641 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso OS EM, a mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell’aver affermato la responsabilità del ricorrente per l’imputazione allo stesso ascritta, attesa la chiara sussistenza di un mero inadempimento di tipo civilistico, essendo del tutto mancata la prova dello stato di insolvenza e dell’elemento soggettivo del delitto ascritto.
2.2. Violazione di legge e di norme processuali per omessa declaratoria della intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione;
pur tenendo conto del termine aumentato in considerazione del riconoscimento della recidiva specifica e infra- quinquennale il termine massimo di prescrizione poteva essere individuato nella misura di anni 9, con maturazione del relativo termine in data 15/06/2024; nonostante la specifica segnalazione in tal senso la Corte di appello aveva del tutto omesso di motivare sul punto.
3.Il Procuratore Generale, ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1006 Anno 2026 Presidente: AR IO Relatore: TI RT IA Data Udienza: 30/12/2025 4.La difesa del ricorrente ha depositato memoria e motivi nuovi evidenziando l’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa in data 12/06/2025, accettata dal ricorrente in data 11/11/2025, con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
2.La difesa ha evidenziato come, in relazione all’imputazione che portava alla condanna del ricorrente, la persona offesa abbia rimesso la querela, con conseguente accettazione del ricorrente, richiamando la disciplina in tema di procedibilità quanto al reato ascritto. La documentazione allegata con la memoria 03/12/2025 riscontra l’intervenuta remissione di querela e conseguente accettazione della stessa che prevale sulle altre dedotte cause di estinzione del reato ascritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA TI RT IO AR 2