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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONDAINI PIETRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_1 Cap_1 Comune_1 RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce dall'avviso di accertamento IMU n. 214, protocollo 5596 del 19/05/2025, notificato il
9 giugno 2025, relativo all'anno d'imposta 2020, con cui il Comune di Fratta Polesine ha richiesto alla contribuente Ricorrente_1 il pagamento di € 3.809,00 di imposta, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 5.322,00.
La ricorrente ha impugnato l'atto davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria, deducendo di essere beneficiaria delle provvidenze ex art. 20, comma 2, L. 44/1999 per le vittime di usura, giusta provvedimento del Procuratore della Repubblica di Rovigo del 13/12/2019 (nonché PEC di comunicazione al Comune del
19/12/2019), e ha chiesto la sospensione cautelare e, nel merito, l'annullamento dell'accertamento, in via subordinata la caducazione di sanzioni e interessi.
Il Comune si è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso: secondo l'ente, la moratoria fiscale triennale dell'art. 20 L. 44/1999 si applica solo agli adempimenti i cui termini scadono entro un anno dalla “data dell'evento lesivo”, individuato — nella prassi amministrativa e in giurisprudenza — nella data della denuncia penale;
essendo la denuncia della ricorrente del 15/12/2017, gli adempimenti sospendibili sarebbero quelli in scadenza entro il 15/12/2018, dunque non l'IMU 2020. Aggiunge, inoltre, che la ricorrente non ha pagato nemmeno entro il 13/12/2022 (termine di tre anni decorrente, ove si volesse considerare, dalla data del provvedimento della Procura del 13/12/2019).
La ricorrente fonda la propria difesa su tre assi principali:
1. Titolarità del beneficio ex art. 20, comma 2, L. 44/1999: il provvedimento del Procuratore del 13/12/2019 le riconosce la proroga triennale dei termini degli adempimenti fiscali. A suo dire, il dies a quo di efficacia delle sospensioni/proroghe è la data del provvedimento favorevole (comma 7) e l'individuazione del perimetro temporale dipende dalla nozione di “evento lesivo” di cui all'art. 3 L. 44/1999, qui declinato come condotta usuraria bancaria “frazionata e prolungata nel tempo”, che persiste finché dura il rapporto e/o il recupero giudiziale del credito usurario.
2. Carattere esteso dell'“evento lesivo”: richiamando giurisprudenza penale sul reato di usura e documenti del Commissario Straordinario Antiracket/Antiusura e Avvocatura dello Stato, sostiene un'interpretazione estensiva: la sospensione coprirebbe tutti i termini che ricadono nel periodo in cui l'evento lesivo è in corso
(nel caso di specie, anche nel 2020), e comunque fino alla definizione del procedimento penale.
3. Violazione dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000): il Comune, a fronte della PEC del 19/12/2019
e della documentazione inviata, non avrebbe svolto una adeguata istruttoria né fornito un riscontro sui limiti temporali della sospensione (artt. 6 e 10), sicché l'atto sarebbe viziato per difetto di motivazione/istruttoria.
Il Comune replica:
• L'art. 20 L. 44/1999 ha natura eccezionale e temporanea: le moratorie vanno interpretate restrittivamente, perché compressive dei diritti dei creditori;
pertanto, la proroga triennale riguarda solo i termini che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo, inteso dalla prassi come la data della denuncia;
nel caso di Ricorrente_1, 15/12/2017 sospensione per termini fino al 15/12/2018 IMU 2020 esclusa.
• Anche volendo computare dalla data del provvedimento favorevole (13/12/2019), la ricorrente avrebbe dovuto comunque versare entro il 13/12/2022; ciò non è avvenuto.
• Sullo Statuto del contribuente: il Comune documenta solleciti e richieste di integrazione (es. PEC 9/11/2023)
e deduce di aver svolto istruttoria sufficiente;
dunque nessuna violazione.
• L'avviso è stato notificato nel rispetto del termine di decadenza quinquennale (art. 1, comma 161, L.
296/2006).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ambito applicativo dell'art. 20, comma 2, L. 44/1999.
La disposizione prevede, per i soggetti che richiedono/ottengono le elargizioni, la proroga triennale dei termini degli adempimenti fiscali “ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo”; i commi 1, 3 e 4 contemplano ulteriori sospensioni su altre scadenze/termini; il comma 7 stabilisce che le sospensioni/ proroghe hanno effetto “a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore”. Nella prassi amministrativa e in orientamenti giurisprudenziali richiamati dal Comune, la “data dell'evento lesivo” è fatta coincidere con la denuncia penale, anche per garantire certezza e non dilatare sine die l'alterazione dei rapporti (moratorie eccezionali). Ciò comporta una lettura selettiva del perimetro temporale.
La ricorrente propone un'interpretazione estensiva legata alla “perdurante consumazione” dell'usura bancaria: tesi coerente con la ratio di tutela, ma contrastata dalla natura eccezionale delle misure e dall'esigenza di limiti certi. La stessa ricorrente, peraltro, valorizza il comma 7 (efficacia dalla data del provvedimento favorevole), senza però superare il vincolo testuale “entro un anno dalla data dell'evento lesivo”.
Rilevanza dell'anno d'imposta 2020.
Se la denuncia è del 15/12/2017, i termini sospendibili sono quelli fino al 15/12/2018; l'IMU 2020 ha acconto
16/06/2020 e saldo 16/12/2020, dunque oltre la finestra annuale;
non rientrerebbe nella proroga.
Decorrenza dalla data del provvedimento (13/12/2019) e comportamento della contribuente.
Ove si assumesse che la proroga produca effetti dal 13/12/2019 (comma 7), resterebbe fermo che essa si applica solo ai termini ricadenti entro l'anno dalla data dell'evento lesivo;
cionondimeno, il Comune evidenzia che la ricorrente non ha comunque adempiuto entro il 13/12/2022 (tre anni). Questo profilo, se documentato, depone contro la buona fede inadempiente.
Statuto del contribuente (artt. 6 e 10 L. 212/2000).
La ricorrente invoca carenza di istruttoria e mancato riscontro;
il Comune produce corrispondenze e solleciti
(PEC 9/11/2023), affermando di aver richiesto più volte la documentazione idonea prima dell'atto; la violazione risulta, alla luce degli atti prodotti, non dimostrata.
Decadenza dell'accertamento.
L'atto è stato notificato nel 2025 per imposta 2020: il termine di decadenza quinquennale (31 dicembre 2025)
è rispettato (art. 1, comma 161, L. 296/2006).
Il tema chiave è dunque la delimitazione temporale dell'agevolazione: la lettera dell'art. 20, c. 2 L. 44/1999
(adempimenti “ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo”) e la sua natura eccezionale — come sottolineato dalla prassi e dagli arresti giurisprudenziali richiamati — inducono a ritenere non estensibile la moratoria fino al compimento del processo penale, né “per tutta la durata dell'evento lesivo” inteso come stato di aggressione economico-patrimoniale. In tale cornice, l'IMU 2020 non appare coperta dalla sospensione/proroga. Inoltre, la mancata prova di un'effettiva istruttoria carente e la congruità temporale della notifica rafforzano la legittimità dell'accertamento.
Resta il profilo subordinato della riduzione/eliminazione di sanzioni e interessi, talora ammessa quando vi sia obiettiva incertezza normativa o condotta improntata a collaborazione (art. 10 L. 212/2000): qui la contribuente ha comunicato tempestivamente la propria condizione (PEC 19/12/2019) e il titolo della moratoria (provvedimento 13/12/2019). Tuttavia, il Comune documenta richieste e interlocuzioni e ribadisce che nemmeno entro il 13/12/2022 l'adempimento è avvenuto: la buona fede risulta quindi attenuata. Una mitigazione delle sanzioni potrebbe essere valutata in equità, ma non appare imposta ex lege in modo automatico.
Ciò posto, è controverso l'avviso di accertamento IMU n. 214/2025 relativo all'anno 2020, notificato il
9/6/2025, per € 3.809,00 di imposta oltre sanzioni e interessi fino al totale di € 5.322,00. La contribuente Ricorrente_1 impugna l'atto deducendo di essere beneficiaria di moratoria ex art. 20 L. 44/1999, giusta provvedimento del Procuratore della Repubblica di Rovigo del 13/12/2019 e comunicazione PEC del
19/12/2019, e lamenta violazioni dello Statuto del contribuente (artt. 6 e 10). Il Comune resiste chiedendo il rigetto, assumendo che la moratoria si applichi solo ai termini scadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, individuata — secondo prassi e giurisprudenza — nella data della denuncia (15/12/2017), così che l'IMU 2020 non rientra nell'agevolazione; evidenzia, inoltre, che la contribuente non ha adempiuto nemmeno entro il 13/12/2022.
Sull'ambito.
La disposizione di cui all'art. 20, comma 2, L. 44/1999 subordina la proroga triennale alla condizione che i termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadano entro l'anno dalla “data dell'evento lesivo”; le sospensioni e proroghe producono effetti dalla data del provvedimento favorevole del Procuratore (comma
7). Alla luce della natura eccezionale della disciplina (richiamata dalla prassi amministrativa e da consolidati approdi di legittimità), il perimetro temporale deve essere interpretato restrittivamente, per non determinare una dilatazione indebita dell'alterazione dei rapporti obbligatori. Pertanto, va recepita l'indicazione — qui puntualmente allegata dal Comune — che ancora oggi individua la data dell'evento lesivo nella denuncia penale, fissata al 15/12/2017, con conseguente copertura dei soli adempimenti in scadenza fino al
15/12/2018. Ne deriva che i termini IMU 2020 (16/06/2020 e 16/12/2020) risultano estranei al perimetro della moratoria.
1. Sulla decorrenza e sul comportamento della contribuente.
Anche considerando il provvedimento favorevole del 13/12/2019 quale dies di efficacia ex comma 7, la ricorrente avrebbe comunque dovuto adempiere entro il 13/12/2022 per beneficiare della proroga;
la mancata esecuzione è incontestata.
2. Sullo Statuto del contribuente.
Le doglianze ex art. 6 e 10 non risultano provate: il Comune ha documentato richieste istruttorie e solleciti
(tra cui PEC 9/11/2023) a fronte dei quali non è stata fornita documentazione idonea a sostenere l'applicazione della moratoria sull'IMU 2020.
3. Sulla tempestività dell'accertamento.
L'atto è stato notificato nel quinto anno successivo al periodo d'imposta (2020 → 2025), nel rispetto dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
1. Incertezza interpretativa rilevante ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000.
Pur confermando il principio impositivo, il Collegio rileva che, nel caso concreto, sussiste un quadro interpretativo non univoco sull'estensione temporale delle sospensioni ex art. 20 L. 44/1999 quando l'usura si configuri, come dedotto, quale reato a condotta frazionata e prolungata. La ricorrente ha richiamato fonti istituzionali (Commissario Straordinario antiracket/antiusura; pareri Avvocatura dello Stato) e argomenti sistematici atti a prospettare una lettura estensiva del concetto di “evento lesivo” tale da abbracciare l'intero arco di perdurante aggressione economica connessa al reato, nonché il dato testuale del comma 7 sull'efficacia “a seguito del provvedimento favorevole”.
A fronte di ciò, il Comune ha valorizzato altre prassi e arresti che limitano rigorosamente l'operatività della moratoria all'anno successivo alla denuncia, per esigenze di certezza e di contenimento dell'eccezione.
Questo contrastato panorama applicativo, obiettivamente complesso, integra — nel caso specifico e pro quota — l'incertezza normativa oggettiva che l'art. 10 L. 212/2000 reputa idonea a tutelare l'affidamento e la buona fede del contribuente ai soli fini sanzionatori.
• Condotta del contribuente e misura del temperamento.
La ricorrente ha comunicato al Comune, tempestivamente (PEC 19.12.2019), il provvedimento favorevole del 13.12.2019 ed ha rivendicato coerentemente in giudizio l'operatività della moratoria;
per converso, il
Comune documenta interlocuzioni istruttorie e l'assenza di versamenti anche oltre il 13.12.2022. Il Collegio reputa che tali elementi non impongono l'azzeramento dell'apparato sanzionatorio, ma giustificano una rilevante mitigazione per incertezza interpretativa, equitativamente stebilito nella misura dell'80%.
Ne consegue la conferma dell'imposta e degli interessi nella misura legale (o nella diversa misura eventualmente prevista dal regolamento IMU), decorrenti dalle scadenze ordinarie;
la riduzione delle sanzioni per omesso/tardivo versamento ad una misura simbolica/minima (ad es. 1/3 del minimo edittale o annullamento parziale al 50%), in coerenza con l'art. 10 L. 212/2000 e con i principi di proporzionalità e affidamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU n. 214/2025 per l'anno 2020, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso nei soli limiti sanzionatori, ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000, per obiettiva incertezza interpretativa sulla portata temporale della moratoria di cui all'art. 20 L. 44/1999, limitatamente all'80% delle sanzioni;
2. Conferma per il resto l'atto impugnato quanto a imposta e interessi (nella misura di legge), con decorrenza dalle scadenze ordinarie dell'anno 2020; 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della questione giuridica trattata.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONDAINI PIETRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_1 Cap_1 Comune_1 RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce dall'avviso di accertamento IMU n. 214, protocollo 5596 del 19/05/2025, notificato il
9 giugno 2025, relativo all'anno d'imposta 2020, con cui il Comune di Fratta Polesine ha richiesto alla contribuente Ricorrente_1 il pagamento di € 3.809,00 di imposta, oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 5.322,00.
La ricorrente ha impugnato l'atto davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria, deducendo di essere beneficiaria delle provvidenze ex art. 20, comma 2, L. 44/1999 per le vittime di usura, giusta provvedimento del Procuratore della Repubblica di Rovigo del 13/12/2019 (nonché PEC di comunicazione al Comune del
19/12/2019), e ha chiesto la sospensione cautelare e, nel merito, l'annullamento dell'accertamento, in via subordinata la caducazione di sanzioni e interessi.
Il Comune si è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso: secondo l'ente, la moratoria fiscale triennale dell'art. 20 L. 44/1999 si applica solo agli adempimenti i cui termini scadono entro un anno dalla “data dell'evento lesivo”, individuato — nella prassi amministrativa e in giurisprudenza — nella data della denuncia penale;
essendo la denuncia della ricorrente del 15/12/2017, gli adempimenti sospendibili sarebbero quelli in scadenza entro il 15/12/2018, dunque non l'IMU 2020. Aggiunge, inoltre, che la ricorrente non ha pagato nemmeno entro il 13/12/2022 (termine di tre anni decorrente, ove si volesse considerare, dalla data del provvedimento della Procura del 13/12/2019).
La ricorrente fonda la propria difesa su tre assi principali:
1. Titolarità del beneficio ex art. 20, comma 2, L. 44/1999: il provvedimento del Procuratore del 13/12/2019 le riconosce la proroga triennale dei termini degli adempimenti fiscali. A suo dire, il dies a quo di efficacia delle sospensioni/proroghe è la data del provvedimento favorevole (comma 7) e l'individuazione del perimetro temporale dipende dalla nozione di “evento lesivo” di cui all'art. 3 L. 44/1999, qui declinato come condotta usuraria bancaria “frazionata e prolungata nel tempo”, che persiste finché dura il rapporto e/o il recupero giudiziale del credito usurario.
2. Carattere esteso dell'“evento lesivo”: richiamando giurisprudenza penale sul reato di usura e documenti del Commissario Straordinario Antiracket/Antiusura e Avvocatura dello Stato, sostiene un'interpretazione estensiva: la sospensione coprirebbe tutti i termini che ricadono nel periodo in cui l'evento lesivo è in corso
(nel caso di specie, anche nel 2020), e comunque fino alla definizione del procedimento penale.
3. Violazione dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000): il Comune, a fronte della PEC del 19/12/2019
e della documentazione inviata, non avrebbe svolto una adeguata istruttoria né fornito un riscontro sui limiti temporali della sospensione (artt. 6 e 10), sicché l'atto sarebbe viziato per difetto di motivazione/istruttoria.
Il Comune replica:
• L'art. 20 L. 44/1999 ha natura eccezionale e temporanea: le moratorie vanno interpretate restrittivamente, perché compressive dei diritti dei creditori;
pertanto, la proroga triennale riguarda solo i termini che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo, inteso dalla prassi come la data della denuncia;
nel caso di Ricorrente_1, 15/12/2017 sospensione per termini fino al 15/12/2018 IMU 2020 esclusa.
• Anche volendo computare dalla data del provvedimento favorevole (13/12/2019), la ricorrente avrebbe dovuto comunque versare entro il 13/12/2022; ciò non è avvenuto.
• Sullo Statuto del contribuente: il Comune documenta solleciti e richieste di integrazione (es. PEC 9/11/2023)
e deduce di aver svolto istruttoria sufficiente;
dunque nessuna violazione.
• L'avviso è stato notificato nel rispetto del termine di decadenza quinquennale (art. 1, comma 161, L.
296/2006).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ambito applicativo dell'art. 20, comma 2, L. 44/1999.
La disposizione prevede, per i soggetti che richiedono/ottengono le elargizioni, la proroga triennale dei termini degli adempimenti fiscali “ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo”; i commi 1, 3 e 4 contemplano ulteriori sospensioni su altre scadenze/termini; il comma 7 stabilisce che le sospensioni/ proroghe hanno effetto “a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore”. Nella prassi amministrativa e in orientamenti giurisprudenziali richiamati dal Comune, la “data dell'evento lesivo” è fatta coincidere con la denuncia penale, anche per garantire certezza e non dilatare sine die l'alterazione dei rapporti (moratorie eccezionali). Ciò comporta una lettura selettiva del perimetro temporale.
La ricorrente propone un'interpretazione estensiva legata alla “perdurante consumazione” dell'usura bancaria: tesi coerente con la ratio di tutela, ma contrastata dalla natura eccezionale delle misure e dall'esigenza di limiti certi. La stessa ricorrente, peraltro, valorizza il comma 7 (efficacia dalla data del provvedimento favorevole), senza però superare il vincolo testuale “entro un anno dalla data dell'evento lesivo”.
Rilevanza dell'anno d'imposta 2020.
Se la denuncia è del 15/12/2017, i termini sospendibili sono quelli fino al 15/12/2018; l'IMU 2020 ha acconto
16/06/2020 e saldo 16/12/2020, dunque oltre la finestra annuale;
non rientrerebbe nella proroga.
Decorrenza dalla data del provvedimento (13/12/2019) e comportamento della contribuente.
Ove si assumesse che la proroga produca effetti dal 13/12/2019 (comma 7), resterebbe fermo che essa si applica solo ai termini ricadenti entro l'anno dalla data dell'evento lesivo;
cionondimeno, il Comune evidenzia che la ricorrente non ha comunque adempiuto entro il 13/12/2022 (tre anni). Questo profilo, se documentato, depone contro la buona fede inadempiente.
Statuto del contribuente (artt. 6 e 10 L. 212/2000).
La ricorrente invoca carenza di istruttoria e mancato riscontro;
il Comune produce corrispondenze e solleciti
(PEC 9/11/2023), affermando di aver richiesto più volte la documentazione idonea prima dell'atto; la violazione risulta, alla luce degli atti prodotti, non dimostrata.
Decadenza dell'accertamento.
L'atto è stato notificato nel 2025 per imposta 2020: il termine di decadenza quinquennale (31 dicembre 2025)
è rispettato (art. 1, comma 161, L. 296/2006).
Il tema chiave è dunque la delimitazione temporale dell'agevolazione: la lettera dell'art. 20, c. 2 L. 44/1999
(adempimenti “ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo”) e la sua natura eccezionale — come sottolineato dalla prassi e dagli arresti giurisprudenziali richiamati — inducono a ritenere non estensibile la moratoria fino al compimento del processo penale, né “per tutta la durata dell'evento lesivo” inteso come stato di aggressione economico-patrimoniale. In tale cornice, l'IMU 2020 non appare coperta dalla sospensione/proroga. Inoltre, la mancata prova di un'effettiva istruttoria carente e la congruità temporale della notifica rafforzano la legittimità dell'accertamento.
Resta il profilo subordinato della riduzione/eliminazione di sanzioni e interessi, talora ammessa quando vi sia obiettiva incertezza normativa o condotta improntata a collaborazione (art. 10 L. 212/2000): qui la contribuente ha comunicato tempestivamente la propria condizione (PEC 19/12/2019) e il titolo della moratoria (provvedimento 13/12/2019). Tuttavia, il Comune documenta richieste e interlocuzioni e ribadisce che nemmeno entro il 13/12/2022 l'adempimento è avvenuto: la buona fede risulta quindi attenuata. Una mitigazione delle sanzioni potrebbe essere valutata in equità, ma non appare imposta ex lege in modo automatico.
Ciò posto, è controverso l'avviso di accertamento IMU n. 214/2025 relativo all'anno 2020, notificato il
9/6/2025, per € 3.809,00 di imposta oltre sanzioni e interessi fino al totale di € 5.322,00. La contribuente Ricorrente_1 impugna l'atto deducendo di essere beneficiaria di moratoria ex art. 20 L. 44/1999, giusta provvedimento del Procuratore della Repubblica di Rovigo del 13/12/2019 e comunicazione PEC del
19/12/2019, e lamenta violazioni dello Statuto del contribuente (artt. 6 e 10). Il Comune resiste chiedendo il rigetto, assumendo che la moratoria si applichi solo ai termini scadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, individuata — secondo prassi e giurisprudenza — nella data della denuncia (15/12/2017), così che l'IMU 2020 non rientra nell'agevolazione; evidenzia, inoltre, che la contribuente non ha adempiuto nemmeno entro il 13/12/2022.
Sull'ambito.
La disposizione di cui all'art. 20, comma 2, L. 44/1999 subordina la proroga triennale alla condizione che i termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadano entro l'anno dalla “data dell'evento lesivo”; le sospensioni e proroghe producono effetti dalla data del provvedimento favorevole del Procuratore (comma
7). Alla luce della natura eccezionale della disciplina (richiamata dalla prassi amministrativa e da consolidati approdi di legittimità), il perimetro temporale deve essere interpretato restrittivamente, per non determinare una dilatazione indebita dell'alterazione dei rapporti obbligatori. Pertanto, va recepita l'indicazione — qui puntualmente allegata dal Comune — che ancora oggi individua la data dell'evento lesivo nella denuncia penale, fissata al 15/12/2017, con conseguente copertura dei soli adempimenti in scadenza fino al
15/12/2018. Ne deriva che i termini IMU 2020 (16/06/2020 e 16/12/2020) risultano estranei al perimetro della moratoria.
1. Sulla decorrenza e sul comportamento della contribuente.
Anche considerando il provvedimento favorevole del 13/12/2019 quale dies di efficacia ex comma 7, la ricorrente avrebbe comunque dovuto adempiere entro il 13/12/2022 per beneficiare della proroga;
la mancata esecuzione è incontestata.
2. Sullo Statuto del contribuente.
Le doglianze ex art. 6 e 10 non risultano provate: il Comune ha documentato richieste istruttorie e solleciti
(tra cui PEC 9/11/2023) a fronte dei quali non è stata fornita documentazione idonea a sostenere l'applicazione della moratoria sull'IMU 2020.
3. Sulla tempestività dell'accertamento.
L'atto è stato notificato nel quinto anno successivo al periodo d'imposta (2020 → 2025), nel rispetto dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
1. Incertezza interpretativa rilevante ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000.
Pur confermando il principio impositivo, il Collegio rileva che, nel caso concreto, sussiste un quadro interpretativo non univoco sull'estensione temporale delle sospensioni ex art. 20 L. 44/1999 quando l'usura si configuri, come dedotto, quale reato a condotta frazionata e prolungata. La ricorrente ha richiamato fonti istituzionali (Commissario Straordinario antiracket/antiusura; pareri Avvocatura dello Stato) e argomenti sistematici atti a prospettare una lettura estensiva del concetto di “evento lesivo” tale da abbracciare l'intero arco di perdurante aggressione economica connessa al reato, nonché il dato testuale del comma 7 sull'efficacia “a seguito del provvedimento favorevole”.
A fronte di ciò, il Comune ha valorizzato altre prassi e arresti che limitano rigorosamente l'operatività della moratoria all'anno successivo alla denuncia, per esigenze di certezza e di contenimento dell'eccezione.
Questo contrastato panorama applicativo, obiettivamente complesso, integra — nel caso specifico e pro quota — l'incertezza normativa oggettiva che l'art. 10 L. 212/2000 reputa idonea a tutelare l'affidamento e la buona fede del contribuente ai soli fini sanzionatori.
• Condotta del contribuente e misura del temperamento.
La ricorrente ha comunicato al Comune, tempestivamente (PEC 19.12.2019), il provvedimento favorevole del 13.12.2019 ed ha rivendicato coerentemente in giudizio l'operatività della moratoria;
per converso, il
Comune documenta interlocuzioni istruttorie e l'assenza di versamenti anche oltre il 13.12.2022. Il Collegio reputa che tali elementi non impongono l'azzeramento dell'apparato sanzionatorio, ma giustificano una rilevante mitigazione per incertezza interpretativa, equitativamente stebilito nella misura dell'80%.
Ne consegue la conferma dell'imposta e degli interessi nella misura legale (o nella diversa misura eventualmente prevista dal regolamento IMU), decorrenti dalle scadenze ordinarie;
la riduzione delle sanzioni per omesso/tardivo versamento ad una misura simbolica/minima (ad es. 1/3 del minimo edittale o annullamento parziale al 50%), in coerenza con l'art. 10 L. 212/2000 e con i principi di proporzionalità e affidamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU n. 214/2025 per l'anno 2020, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso nei soli limiti sanzionatori, ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000, per obiettiva incertezza interpretativa sulla portata temporale della moratoria di cui all'art. 20 L. 44/1999, limitatamente all'80% delle sanzioni;
2. Conferma per il resto l'atto impugnato quanto a imposta e interessi (nella misura di legge), con decorrenza dalle scadenze ordinarie dell'anno 2020; 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della questione giuridica trattata.